Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27898 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, (ud. 15/03/2021, dep. 13/10/2021), n.27898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3374/2020 proposto da:

C.Z., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Posillico Gianna, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., quale curatore speciale del minore

C.K.J., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2995/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2995/2019, depositata in data 11 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Firenze – sezione Minorenni – ha confermato la sentenza n. 95/2018 con la quale il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore C.K.J., nato il (OMISSIS).

Il giudice di secondo grado ha evidenziato l’incapacità della madre, sig.ra C.Z., di garantire una adeguata crescita al minore per non essere in grado di orientarsi sui bisogni effettivi del figlio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.Z. affidandolo a due motivi.

Le altre parti non hanno svolto difese.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sul rilievo che la sentenza impugnata non ha osservato il requisito del “minimo costituzionale” nell’indicare circostanze di gravità tale da integrare lo stato di abbandono.

Si evidenzia che, non avendo neppure la CTU ritenuto la ricorrente come madre assolutamente inadeguata, la Corte d’Appello ha potuto affermare soltanto che la stessa non aveva dimostrato di poter sostenere un percorso psicologico, e ciò semplicemente perché non parla l’italiano.

Inoltre, la Corte di merito, nell’evidenziare che il recupero della genitorialità da parte della madre avrebbe avuto una prognosi precaria, ha utilizzato un concetto vago del tutto apodittico e generico, in alcun modo rapportabile ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Non viene descritto quali siano stati le occasioni non accolte dalla madre, che cosa le fu proposto e in che modo le fu dato un sostegno effettivo per il recupero della genitorialità, al fine di garantire il diritto del minore a crescere nell’ambito della famiglia d’origine.

La prognosi negativa non è quindi altro che una congettura dei Servizi sociali, raccolta senza approfondimento dalla Corte d’Appello, che non ha neppure argomentato in ordine all’impossibilità della ricorrente di recuperare la capacità genitoriale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4.

Lamenta la ricorrente che l’udienza fissata per l’esame della CTU, incombente di fondamentale importanza per l’esito del procedimento, è stata celebrata senza la presenza dell’interprete di lingua cinese.

La Corte d’Appello ha respinto l’eccezione dalla medesima sollevata sul punto con una motivazione – ovvero che il codice di rito prevede la nomina dell’interprete solo ove debba essere sentita la parte e non per l’audizione del CTU – che la ricorrente definisce viziata e del tutto contraddittoria, risultando evidente che la mancata comprensione di quanto il CTU ha relazionato in udienza abbia dato luogo ad una palese violazione del diritto di difesa, non potendo la persona periziata comprendere e controbattere adeguatamente quanto riferito dal CTU.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass., 28/03/2002, n. 4503; Cass., 28/04/2008, n. 10809; Cass., 23/04/2019, n. 11171).

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016).

La motivazione della sentenza si deve plasmare su tali esigenze argomentative. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.

In particolare, la sentenza impugnata non evidenzia e valorizza alcun fatto specifico dal quale desumere l’incapacità genitoriale, utilizzando (anche alla luce delle conclusioni della CTU) espressioni del tutto generiche ed apodittiche, quali la ricorrente “non è stata in grado di dimostrare sufficiente capacità nel sintonizzarsi sui bisogni del figlio. In più occasioni ha dimostrato di non saper leggere le richieste del bambino, né di saper seguire le indicazioni fornite dai vari professionisti con cui si è interfacciata….”. Infine, è stato affermato che la prognosi per il recupero della capacità genitoriale è “piuttosto precaria”: si tratta di espressioni del tutto inconsistenti, tali da integrare una motivazione “apparente”, oltre che, almeno in parte, illogica.

La motivazione e’, al riguardo, anche illogica, perché la Corte afferma che “la c.t.u. non riveste valore decisivo”, ma poi fonda essenzialmente la dichiarazione di adottabilità proprio su tale consulenza che, come già sopra anticipato, non evidenzia alcun fatto specifico dal quale desumere l’incapacità genitoriale della madre.

Va, inoltre, osservato che la Corte territoriale non ha fatto buon uso del principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, al fine di consentire al minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine (considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1), il giudice di merito deve, proritariamente, verificare, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (vedi Cass. n. 22589/2017; Cass. n. 6137/2015).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha argomentato l’impossibilità di fornire alla ricorrente un servizio di supporto per il recupero delle sue carenze genitoriali, sul rilievo che non parla la lingua italiana, ma solo quella cinese, stigmatizzando la mancata conoscenza della lingua del paese in cui vive, nonostante si trovi in Italia dall’anno 2007.

Non vi è dubbio che in una situazione, quale quella di specie, tra gli interventi che l’autorità statale deve adottare, al fine di favorire il recupero della capacità genitoriale, vi è anche l’attivazione per rimuovere le barriere linguistiche. Ne consegue che, tenuto conto che l’insegnamento della lingua cinese è sempre più diffuso e la stessa area in cui vive la ricorrente e’, peraltro, caratterizzata dalla presenza di una comunità di origini cinesi di vaste dimensioni, non può giustificarsi la mancata attivazione di un intervento a supporto a favore della ricorrente con problemi di comunicabilità linguistica, rientrando tra i compiti dell’Autorità quello di trovare idonee soluzioni anche sotto tale profilo.

Va, infine, osservato che l’avvenuto esame del consulente tecnico d’ufficio senza la presenza di un interprete di lingua cinese, che rendesse edotta la ricorrente degli sviluppi di un incombente istruttorio di fondamentale importanza per l’esito del procedimento, ha rappresentato senz’altro un vulnus per l’esercizio del diritto di difesa.

Deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

 

 

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