Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27897 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11739-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SPINOSO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DALL’ASTA;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUGGIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAGUSA;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto l’appello proposto da M.R., accertando la prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall’Inps ed oggetto di due cartelle di pagamento emesse da Equitalia S.p.a. a carico dell’appellante e non opposte;

in particolare, la Corte territoriale, argomentando sulla base degli orientamenti di legittimità espressi in materia di durata e decorrenza del dies a quo della prescrizione, ha ritenuto, rivedendo il suo precedente orientamento, che, seppure per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine perentorio di quaranta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 la pretesa contributiva oggetto del giudizio diventava intangibile, tuttavia, in difetto di validi atti interruttivi, di cui era mancata prova da parte della società di riscossione, la pretesa oggetto di controversia doveva essere ritenuta prescritta e l’atto impugnato annullato;

nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che tra la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata la prima il 7 febbraio 2006 e la seconda il 17 maggio 2010, e la notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 22 ottobre 2015, primo atto interruttivo utile, erano trascorsi più di cinque anni e, pertanto, i crediti per contributi previdenziali portati dalle cartelle erano ormai prescritti;

ha altresì ritenuto inapplicabili nella specie le norme in materia di sgravio delle cartelle esattoriali emesse in materia tributaria, sulla base del doppio presupposto della diversa natura della esazione erariale rispetto a quella previdenziale oggetto di controversia, e della specialità dell’ipotesi di sgravio della cartella, disciplinata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, per il quale la legge ha previsto il termine di prescrizione decennale, con esclusivo riferimento al solo termine di prescrizione dei crediti erariali e non anche a quello dell’azione esecutiva;

la Corte d’appello ha fatto applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il quale ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, in ragione del fatto che la natura giuridica della cartella di pagamento non opposta, non possa essere assimilata a quella di un titolo esecutivo con valore di cosa giudicata, per il quale sarebbe valso l’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2953 c.c.);

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di due motivi; M.R. e l’Inps resistono con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.”;

sostiene la natura di titolo esecutivo ex lege del ruolo riportato nella cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49; D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17) cui si applicherebbe il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione, afferma che, con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della riscossione, si sarebbe venuto a determinare un effetto novativo delle originarie ragioni del credito (novazione soggettiva), con la conseguenza che a tal fine si debba aver riguardo al termine in cui il diritto è stato azionato da parte dell’Agente della riscossione;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 20, oltre che del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17,18,19 e 20”; ritiene che le norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 che ha inteso unificare la disciplina della riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie dello Stato e degli enti pubblici, andrebbero estese ai crediti previdenziali iscritti a ruolo ed affidati all’agente della riscossione;

il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha in particolare statuito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, del pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

il secondo motivo è parimenti inammissibile, atteso che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 23397 del 2016, nella declinazione del punto n. 19 della motivazione, hanno esaminato funditus il tema dell’applicabilità al caso in esame del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, richiamato dall’odierna ricorrente, negandovi l’auspicato rilievo, avendo affermato che la norma si riferisce ai rapporti tra ente impositore e agente della riscossione dei soli “tributi”, e che comunque, anche limitatamente alla materia fiscale, ad essa resta estraneo il rapporto tra ente impositore e contribuente; l’art. 20, comma 6, nell’introdurre una norma generale di salvaguardia per l’ente creditore, stabilisce che l’ente impositore, nell’esercizio della sua attività istituzionale, qualora individui successivamente al discarico l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali in capo ai medesimi debitori, può “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere, sulla base del titolo esecutivo già notificato;

in merito alle critiche sollevate col secondo motivo, dunque, la Corte d’appello ha dato corretta attuazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, cui in questa sede va data continuità;

pertanto, non introducendo i motivi dedotti elementi ulteriori che inducano a discostarsi dai principi di diritto sopra richiamati, dei quali la sentenza impugnata ha fatto corretta attuazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1500 a titolo di compensi professionali nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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