Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27896 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27896 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 20887-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2703

contro

RUBINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato
BUCETI AMILCARE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BORTONE GIUSEPPE con studio in FORMIA PIAZZA DELLA
VITTORIA 3 (avviso postale) giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 13/12/2013

- controricorrente nonchè contro
I

RUBINO FRANCESCO, RUBINO LUISA, PAPPONETTI FLORA;
– intimati –

la

sentenza

n.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA,

215/2007

della

depositata il

14/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato BORTONE che
ha chiesto l’inammissibilità e in subordine rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

avverso

20887-08

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 14 giugno 2007 la commissione
tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, ha
confermato la decisione con la quale la locale commissione
tributaria provinciale aveva annullato cinque avvisi di

liquidazione dell’imposta principale di registro, e
relative sanzioni, per omessa registrazione di una
sentenza di divisione immobiliare. Questa sentenza,
invero, assunta dal tribunale di Latina, aveva altresì
disposto il pagamento di conguagli in denaro. La
commissione tributaria regionale ha condiviso il rilievo
per cui gli avvisi erano nulli per carenza di motivazione,
essendo stati indicati unicamente i tributi e gli importi
richiesti, non anche i valori presi a base del calcolo
delle imposte e l’ammontare dei conguagli, e nemmeno le
aliquote applicate.
Contro la sentenza di secondo grado l’agenzia delle
entrate ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.
Si è costituito con controricorso il solo Giuseppe Rubino,
che, in prossimità dell’udienza, ha pure depositato una
memoria.
Gli altri intimati – Flora Papponetti, Luisa Rubino e
Francesco Rubino – non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, la ricorrente denunzia la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 54, 5

0 co.,

1

del d.p.r. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, n.
3, c.p.c.
Col secondo motivo, invece, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., deduce il vizio di motivazione della sentenza
d’appello.
M – Il primo mezzo è concluso dal seguente quesito di

diritto: “se è correttamente motivato l’avviso di
liquidazione nel quale l’ufficio indichi gli estremi
dell’atto da registrare, il tipo di imposta applicata, i
codici dei tributi richiesti con il rispettivo importo da
pagare”.
Il quesito è inidoneo a soddisfare la ratio dell’art. 366bis c.p.c., perché è generico e parametrato all’atto
impositivo, non anche alla sentenza gravata. Sicché in
definitiva, dalla sola sua lettura, non è dato comprendere
quale sia l’errore giuridico ascritto dalla ricorrente al
giudice d’appello.
Conseguentemente il primo motivo è inammissibile.
III. – Il secondo mezzo risulta esplicitamente inteso a
sostenere che la sentenza sarebbe viziata per il fatto di
non contenere un’analitica motivazione circa il mancato
accoglimento di deduzioni in punto di differente aliquota
di tassazione dei conguagli, dei fabbricati, dei terreni e
della massa divisionale.
Ma in contrario si osserva che la sentenza ha evidenziato
che gli avvisi erano nulli proprio perché, tra l’altro,
mancava l’indicazione delle aliquote applicate. Il che

2

costituisce

oggetto

di

un

accertamento

di

fatto

esclusivamente rimesso al giudice di merito.
La ricorrente censura l’accertamento sul versante della
completezza della motivazione.
Ma va osservato che il motivo non risponde ai canoni di
specificità richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., avendo

specificato il fatto controverso, sul quale il giudice di
merito avrebbe insufficientemente o contraddittoriamente
motivato, in termini incongruenti rispetto a quanto dalla
sentenza evidenziato.
Nella sintesi finale redatta a conclusione del secondo
motivo, la ricorrente ha difatti paventato come decisivo
per il giudizio il fatto che “i contribuenti avevano avuto
un preventivo contraddittorio con l’amministrazione”, e
che in particolare il Rubino, a seguito di istanza di
accesso agli atti, “aveva avuto cognizione di tutta la
documentazione relativa alla fattispecie”.
Tali elementi, secondo la ricorrente, sarebbero stati
oggetto di insufficiente motivazione, atteso che da questi
si sarebbe dovuto desumere che, in verità, i contribuenti
erano stati resi edotti delle modalità di calcolo dei
richiesti importi.
E’ invece da obiettare che a base del motivo vi è una
forzatura logica, dal momento che quelle enunciate sono
circostanze esterne
irrilevanti

al

all’atto

fine

di

impositivo,
supplire

come

alle

tali
carenze

contenutistiche di questo.

3

làtNT7 -AA

Non senza dire che la mancanza di specificazioni impedisce
in ogni caso di apprezzare l’inferenza tra la
partecipazione del Rubino (al giudizio divisionale e) al
contraddittorio preventivo con l’amministrazione (che
dalla sentenza impugnata neppure emerge) e la conoscenza

In ogni caso il secondo motivo non può considerarsi munito
di specifica incidenza in ordine al vizio dell’atto
impositivo evidenziato dal giudice del merito.
Tale vizio – concretizzato dalla carenza della motivazione
in ordine a “i valori presi a base per il calcolo delle
imposte,

i relativi conguagli e

applicate”
statuizione

(..)

le aliquote

idoneo come tale a sorreggere la
di

annullamento,

giacché

traduce

l’inadempimento, da parte dell’amministrazione, dell’onere
di indicare giustappunto e necessariamente nell’atto gli
elementi essenziali dell’imposizione.
IV. – Consegue il rigetto del ricorso.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 5.200,00, di cui
euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

delle modalità di calcolo delle imposte.

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