Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27896 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 04/12/2020), n.27896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25252-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 103,

presso lo studio dell’avvocato DAVIDE CICCARONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO DI MARCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di (OMISSIS), AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE della LOMBARDIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2330/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso l’avviso di irrogazione della sanzione dell’importo di tremila Euro a seguito dell’omesso pagamento del contributo unificato di millecinquecento Euro dovuto per il ricorso iscritto a ruolo n. 7816/13 avverso atto impositivo di importo superiore a duecento Euro;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello della parte contribuente per difetto di specificità dei motivi di appello, in quanto, a fronte di una sentenza di primo grado chiara e congrua, non ha formulato alcuna contestazione avverso le ragioni della sentenza, cosicchè, in mancanza di specifici motivi di impugnazione, vanno condivise, essendo immuni da vizi logici e giuridici, le argomentazioni della sentenza impugnata richiamate per relationem;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza in relazione all’omessa notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni in quanto effettuata tramite meccanismo di assistenza internazionale non abilitato per le notifiche fiscali;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, in quanto il giudizio relativo al procedimento a carico del signor T.M., concernente l’omessa corresponsione del contributo unificato, risulta tuttora pendente presso la Cassazione e pertanto, essendo tale contributo dovuto solo quando la causa diviene definitiva, risulta del tutto prematura la richiesta contenuta nell’atto di irrogazione delle sanzioni;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, per l’illegittimità costituzionale della normativa che regola il versamento del contributo unificato, in quanto i cittadini meno abbienti si troverebbero privati della possibilità di esercitare il diritto di difesa;

considerato che con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, come modificato del D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 29, in quanto è obbligatoria la contestualità tra erogazione delle sanzioni e la richiesta del tributo dovuto tramite l’invito al pagamento del contributo unificato, mentre tra la notifica degli inviti al pagamento e l’erogazione delle relative sanzioni è decorso un ampio lasso temporale;

considerato, quanto a tutti i motivi di impugnazione, che essi sono inammissibili in quanto, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. n. 19989 del 2017) ossia l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei relativi motivi e, quanto al primo, secondo e quarto motivo di impugnazione, perchè carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso: infatti, secondo questa Corte, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto (nella specie, quanto al primo motivo la notifica effettuata tramite meccanismo di assistenza internazionale; quanto al secondo motivo il giudizio relativo al procedimento a carico del signor T.M. concernente l’omessa corresponsione del contributo unificato tuttora pendente presso la Cassazione e quanto al quarto motivo l’ampio lasso temporale tra la notifica degli inviti al pagamento e l’erogazione delle relative sanzioni) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019);

ritenuto che tutti i motivi sono altresì inammissibili in quanto non affrontano criticamente le motivazioni della CTR (fondate sul difetto di specificità dei motivi di appello), di fatto contrapponendo alla versione in fatto e in diritto offerta dalla CTR quella propria: il motivo di ricorso contiene dunque questioni di fatto o questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto, ed è stato affermato da questa Corte che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. SU n. 34476 del 2019).

considerato altresì che il ricorrente lamenta la violazione di una serie di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, ed è inammissibile la doglianza mediante la quale gli argomenti addotti dal ricorrente, per difetto, come nel caso di specie, di chiarezza e specificità, non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 20 settembre 2017, n. 21819), dato che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, formulata in maniera non idonea la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme che si assumono violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 29 novembre 2016, n. 24298);

ritenuto infine in particolare quanto al terzo motivo di impugnazione che, a parte ogni considerazione relativa al fatto che non spetta alle parti rilevare l’illegittimità costituzionale di una norma, potendo semmai quest’ultime sollecitare il giudice a sollevare la relativa questione di costituzionalità suggerendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, nella specie la norma in questione è perfettamente legittima in quanto ragionevole e coerente con l’ordinamento giuridico nel suo complesso, perchè il pagamento di un contributo unificato, proporzionale al valore della causa, risponde al principio della ragionevole durata dei processi di cui all’art. 111 Cost., diritto fondamentale della collettività, che sarebbe inevitabilmente compromesso ove fosse consentito un indiscriminato e gratuito accesso alla giustizia senza la remora economica del pagamento di un contributo, ben potendosi comprimere anche diritti fondamentali, quale sicuramente è quello alla difesa, ove da un lato ne sia pur sempre tutelato il suo nocciolo duro o nucleo fondamentale, che non è posto a repentaglio dal pagamento di un contributo unificato per accedere alla giustizia e dall’altro tale sacrificio sia dettato dall’esigenza di non compromettere un altro diritto fondamentale (ossia come già detto la ragionevole durata dei processi nonchè la giustizia in generale, che da tali contributi riceve risorse decisive per il suo corretto funzionamento), soccorrendo ad ogni modo per gli indigenti la disciplina in tema di patrocinio per i non abbienti;

ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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