Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27895 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27895 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 20308-2008 proposto da:
DURANTE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
G. PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato EP SPA,
rappresentata e difesa dagli avvocati GAETA CARLO,
GAETA UGO con studio in NAPOLI VIA DEI MILLE 16
(avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimato nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
Data pubblicazione: 13/12/2013
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– =esistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 32/2007 della COMM.TRIB.REG.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ACAMPORA delega
Avvocato CARLO GAETA che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
di BARI, depositata il 22/06/2007;
20308-08
Svolgimento del processo
Rosa Stella Durante ha proposto ricorso per cassazione, in
cinque motivi, contro la sentenza n. 32-14-2007 della
commissione tributaria regionale della Puglia, depositata
il 22 giugno 2007 e non notificata.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Avverso la medesima sentenza la ricorrente risulta
aver proposto un altro ricorso, unitamente ai
litisconsorti Ugo Roberto Durante, Domenico Durante e
Franco Durante.
Tale ulteriore ricorso risulta esser stato dichiarato
inammissibile da questa corte con sentenza n. 27571/09.
M – La sentenza della corte di cassazione, allorché
assuma le forme del rigetto ovvero dell’inammissibilità
del ricorso, esaurisce il procedimento ed è sottratta, per
evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, a
qualsivoglia
sistema
ordinario
di
rivalutazione
decisionale, a eccezione della revocazione per errore di
fatto (art. 391-bis c.p.c.).
L’odierno ulteriore ricorso è dunque inammissibile.
III. – Lo è anche alla luce del principio, costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa corte (cfr., in
particolare, sez. un. n. 5207-05), secondo cui la rituale
proposizione del ricorso per cassazione determina la
consumazione del diritto di impugnazione,
con la
conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi
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aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è
consentita la proposizione di un altro ricorso. Il quale,
pertanto, è soggetto alla sanzione d’inammissibilità (cfr.
in senso conforme alla premessa sez. un. n. 2568-12, a
proposito della conseguente affermazione per cui il
proposto da un’altra parte, non può introdurre nuovi e
diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né
ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio
originario ricorso mediante un successivo ricorso
incidentale; conf. anche Cass. n. 27898-11).
IV. – Conseguenza di quanto appena esposto è che il
ricorso va dichiarato inammissibile.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
‘ricorrente, che riceva la notificazione del ricorso