Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27894 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27894 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 2854-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2131

DI RENZO ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2009 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 07/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/12/2013

udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.
1. Nel corso di una verifica fiscale effettuata
dall’Ufficio nei confronti del gruppo societario Carisma,
operata in data 30.8.99, venivano reperite due fatture
(nn. 26/95 e 2/96), emesse da una delle società del gruppo nei confronti dell’ing. Antonio Di Renzo. Tali fatture, per il rilevantissimo importo complessivo di £.
zione di un ottavo di pagina sulla testata giornalistica
“Rinnovamento”, della quale editore e direttore risultava
essere il legale rappresentante di tutte le società del
gruppo Carisma. Dalla verifica risultava, altresì, che
la società capogruppo Maguro s.p.a., alla quale la somma
suindicata era pervenuta dopo vari passaggi sui conti di
altre società del gruppo, nel gennaio del 1996 aveva operato una sorta di restituzione di parte del suddetto importo, provvedendo a versare al professionista la somma
complessiva di £. 560.000.000. Risultava, inoltre, che
per la stessa operazione il Di Renzo aveva corrisposto il
corrispettivo, che appariva anch’esso sproporzionato al
servizio ricevuto, di £. 20.0000.000, oltre IVA, per un
totale di £. 23.800.000, ad uno studio di consulenza finanziaria di Campobasso.
1.1. Tali ulteriori circostanze suffragavano il convincimento dell’Amministrazione che gli esborsi, per somme ingenti, affrontati dal Di Renzo per l’inserzione in questione, non fossero inerenti all’attività professionale
esercitata, ma fossero riferibili ad operazioni di carattere finanziario a fini speculativi, poste in essere dal
contribuente. Di conseguenza, difettando il requisito
dell’inerenza all’attività professionale del contribuente, l’Ufficio riteneva i costi in parola non deducibili,
ai sensi dell’art. 75, co. 5 d.P.R. 917/86.
1.2. In sede di verifica, l’Ufficio esaminava, inoltre,
le fatture emesse dal Di Renzo nei confronti del Comune
di Campobasso, e relative a compensi per prestazioni professionali espletate dal professionista a favore
dell’ente, e per le quali il Di Renzo aveva ottenuto

833.000.000, risultavano emesse per una semplice inser-

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l’emissione di un decreto ingiuntivo eseguito dal debitore. Da tali fatture risultava che il Comune aveva corrisposto al professionista la somma di £. 775.202.707, a
titolo di interessi legali, non imponibili ai fini IVA,
ma tassabili ai fini delle imposte dirette.
1.3. L’Ufficio provvedeva, pertanto, ad emettere separati
avvisi di rettifica e cartelle di pagamento, per gli andetratta per la suddetta operazione pubblicitaria, considerata oggettivamente inesistente, nonché avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 1995, in
relazione ad entrambi i rilievi suindicati, dai quali era
derivato l’accertamento di un maggiore imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.
2. Tale ultimo atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Campobasso, che accoglieva il ricorso.
L’appello proposto, avverso la decisione di prime cure
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Campobasso, veniva, altresì, rigettato dalla CTR del Molise con sentenza
n. 3/1/09, depositata il 7.1.09. La CTR – confermando la
decisione di primo grado – riteneva, invero, di dover
confermare quanto deciso dal giudice di prime cure, avendo – a suo dire – la difesa del contribuente evidenziato
la correttezza del comportamento del medesimo ed il rispetto della normativa vigente in materia.
3. Per la cassazione della sentenza n. 3/1/09 ha proposto
ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi.
Il Di Renzo non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con i tre motivi di ricorso – che, per la loro intima
connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché
l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. L’Amministrazione si duole, in sintesi, del fatto
che la motivazione dell’impugnata sentenza – in relazione
ai due punti decisivi della controversia, costituiti dal-

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ni 1995 e 1996, con i quali recuperava a tassazione l’IVA

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la deduzione dei costi per le spese pubblicitarie e
dall’assoggettabilità a tassazione degli interessi sui
compensi – si sia limitata, nel confermare la decisione
di prime cure, a richiamare per relationem detta sentenza, suffragando tale richiamo esclusivamente con affermazioni generiche, e senza specificare le ragioni per le
quali la motivazione dell’atto atti impositivo – che metziaria, palesemente antieconomica e, dunque, la non inerenza della stessa all’attività professionale del contribuente, e la tassabilità degli interessi legali sui compensi, ai fini dell’imposizione diretta – fosse da ritenersi priva di fondamento.
2. Il primo motivo di ricorso (carenza assoluta di motivazione) è fondato, assorbiti gli altri due (motivazione
insufficiente).
2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,
invero, è legittima la motivazione “per relationem” della
sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello,facendo proprie le argomentazioni del primo
giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni
della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, per contro, essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di
mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che
all’affermazione di condivisione del giudizio di primo
grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08, 11138/11, 7347/12).
2.2.

Orbene,

nel caso di specie,

la motivazione

dell’impugnata sentenza si risolve in uno scarno richiamo, per relationem, alla decisione di prime cure, che la
CTR si limita ad affermare di “dover confermare”. Siffatto richiamo appare, dipoi, corredato, non già da una sia pure stringata – enunciazione delle ragioni della

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teva in evidenza la sproporzione dell’ operazione finan-

conferma della decisione di prime cure, in relazione ai
motivi di impugnazione proposti dall’Ufficio, bensì
esclusivamente da affermazioni del tutto apodittiche, e
prive del benchè minimo ancoraggio alle risultanze processuali in atti, circa il fatto che la difesa del contribuente sarebbe stata del tutto convincente (“ha scrupolosamente e con cognizione di causa trattato tutte le
2.3. In relazione ai numerosi elementi suindicati addotti
in giudizio dall’Agenzia delle Entrate – fortemente significativi sul piano indiziario e presuntivo, poiché indicativi di una carenza del requisito dell’inerenza della
spesa pubblicitaria all’attività professionale svolta,
indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla
deduzione ex art. 75 d.P.R. 917/86, ed alla tassabilità
degli interessi sui compensi, ai sensi dell’art. 6 del
decreto cit. – l’impugnata sentenza non spende, peraltro,
neppure una parola, concludendo – in maniera del tutto
apodittica – per la mancanza di prove a sostegno degli
atti impositivi in discussione.
2.4. Per tali ragioni, dunque, la censura in esame non
può che essere accolta.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la
cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra
sezione della CTR del Molise, che dovrà procedere a nuovo
esame della controversia, alla luce dei principi suesposti, e valutando tutte le risultanze probatorie in atti.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che
provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18.6.2013.

problematiche relative all’atto di accertamento”).

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