Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27893 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23603-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI,

GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

B.M.R.;

– intimata –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO 01165400589, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO;

– resistente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 277/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Torino, a conferma della pronuncia resa in prime cure dal Tribunale di Asti, ha rigettato l’appello dell’INPS, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps – S.C.C.I. s.p.a., accertando prescritto il credito previdenziale vantato nei confronti di B.M.R., essendo trascorsi più di cinque anni fra la notifica della cartella di pagamento (26 gennaio 2005) e la notifica dell’intimazione di pagamento nei confronti della presunta debitrice (26 novembre 2014);

in particolare, la Corte territoriale, argomentando sulla base degli orientamenti di legittimità espressi in materia, ha ritenuto che, seppure per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la pretesa contributiva oggetto del giudizio diventava intangibile, tuttavia, in difetto di validi atti interruttivi, di cui era mancata prova da parte della società di cartolarizzazione, la pretesa oggetto di controversia doveva essere ritenuta prescritta e l’atto impugnato annullato;

la Corte d’appello ha applicato alla fattispecie la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e comma 10, il quale ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, in ragione del fatto che la natura giuridica della cartella esattoriale non opposta non possa essere assimilata a quella di un titolo esecutivo con valore di cosa giudicata, per il quale sarebbe valso l’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2953 c.c.);

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; B.M.R., l’Inps e l’Inail rimangono intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta ” Violazione dell’art. 2946 c.c.: la sentenza contro cui si ricorre è viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore”; afferma la natura di titolo esecutivo ex lege del ruolo riportato nella cartella di pagamento, a cui si applicherebbe il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione, afferma che, con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della riscossione, si sarebbe venuto a determinare un effetto novativo delle originarie ragioni del credito (novazione soggettiva), con la conseguenza che a tal fine si debba aver riguardo al termine in cui il diritto è stato azionato da parte dell’Agente della riscossione;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha in particolare statuito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”

pertanto, non introducendo il motivo dedotto elementi ulteriori che inducano a discostarsi dal principio di diritto sopra richiamato, del quale la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del presente giudizio in difetto di attività difensiva da parte degli intimati;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto (per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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