Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27893 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28913-2010 proposto da:

LA VEGGIA SRL, in CONCORDATO PREVENTIVO (OMISSIS) in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

262/264, presso lo studio dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 11577/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 25.3.2010, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – La s.r.l. La Veggia ha chiesto la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, dell’ordinanza di questa Corte n. 11577/2010.

(Lo ha fatto in base alla pronuncia additiva di cui a C. cost. n. 207/2009, che peraltro attiene alle ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi del previgente regime processuale (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1)) L’intimata amministrazione finanziaria non ha svolto difese.

2. – Con l’ordinanza detta, di cui si chiede oggi la revocazione, questa Corte ha dichiarato – per l’inidoneità dei prospettati quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. – l’inammissibilità del ricorso per cassazione allora proposto, dalla società, contro la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 92/2007/21 pubblicata il 14.9.2007.

La ricorrente reputa che, così statuendo, la Corte sia caduto, in errore di fatto revocatorio per “aver (…) ritenuto che la formulazione dei quesiti di diritto, pur correttamente redatti a conclusione di ciascun motivo, debba essere apprezzata a prescindere dai motivi cui gli stessi quesiti ineriscono (…)”.

3. – Il ricorso è chiaramente inammissibile, atteso che quello dalla ricorrente denunziato non configura in ogni caso un errore di fatto (id est, un errore materiale o percettivo di un fatto incontroverso), sebbene una valutazione giuridica, alla quale la ricorrente si limita a contrapporne un’altra, alternativa, incentrata sulla necessità di apprezzamento del legame funzionale corrente tra i motivi di ricorso per cassazione e i quesiti.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità. – che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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