Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27893 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. un., 13/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 13/10/2021), n.27893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. n. 1609/2021 per regolamento di giurisdizione

proposto d’ufficio dalla CORTE DEI CONTI – Sezione Giurisdizionale

per la Puglia, con ordinanza n. 85/2020 depositata il 31/12/2020

nella causa tra:

F.C., P.L., e R.P.;

– ricorrenti non costituiti in questa fase –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

1. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, ha promosso conflitto negativo di giurisdizione, nel giudizio introdotto

dinanzi a sé da F.C., P.L., R.P., nei confronti del Ministero della difesa, rispetto alla sentenza n. 3637/2017, depositata il 9 novembre 2017, con la quale il Tribunale di Taranto, giudice del lavoro, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda dei ricorrenti originariamente proposta dinanzi al giudice ordinario.

2. Premette il giudice contabile che più lavoratori, dipendenti civili del Ministero della difesa, tutti ancora in servizio, avevano adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo l’accertamento del diritto, parzialmente negato dall’Amministrazione, ad ottenere il beneficio dell’aumento figurativo del servizio prestato, di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 25, comma 1, in relazione al loro impiego in lavorazioni insalubri previste dal decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919.

Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile, in quanto la materia dedotta in giudizio era attinente alla quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, non rilevando a ciò che i lavoratori fossero ancora in servizio.

I lavoratori avevano riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, riproponendo la domanda che si incentrava essenzialmente nella dedotta illegittimità del diniego apposto dall’Amministrazione al rilascio dell’attestazione dello svolgimento di lavorazioni insalubri per molti anni nei quali essi vi erano stati asseritamente adibiti.

3. La Corte dei Conti assume la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Poiché l’unica ragione impeditiva opposta dall’Amministrazione al riconoscimento del beneficio in questione risiedeva nell’impossibilità di provvedervi a causa del mancato reperimento della documentazione probatoria, la pronuncia richiesta si sarebbe dovuta estendere all’esatto adempimento degli obblighi tipici del datore di lavoro pubblico, quale è la conservazione dei dati matricolari dei dipendenti, in quanto strettamente connessi alle mansioni effettivamente assegnate al lavoratore in relazione allo specifico profilo professionale d’inquadramento, nonché riconducibili all’applicazione di norme regolatrici dell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, come confermato dal D.Lgt. n. 1100 del 1919, art. 3, secondo cui (…) le date in cui inizia e termina la destinazione di un operaio all’esercizio di un lavoro insalubre dovranno risultare in apposito verbale da annotarsi sulla matricola dell’operaio stesso.

L’Amministrazione nella comparsa di costituzione aveva contestato che i lavoratori, in ragione dei sopravvenuti inquadramenti, potessero considerarsi appartenenti alla ex carriera operaia, chiamando la Corte dei Conti a statuire su una questione che esulava dal proprio ambito cognitivo.

I lavoratori avevano prodotto in giudizio dei cedolini stipendiali dai quali sarebbe risultata la corresponsione dell’indennità di rischio, investendo così la Corte dei conti di una pronuncia, sulla assimilabilità delle attività per le quali veniva corrisposta la suddetta indennità, all’impiego in lavorazioni insalubri, propria del giudice del rapporto.

Proprio i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 17927 del 2013), richiamata impropriamente dal Tribunale di Taranto, escludevano la giurisdizione della Corte dei Conti allorché la decisione del giudice contabile poteva avere incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, “in relazione ai quali l’esame di tale giudice si esplica solamente per valutare gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione”.

4. Il Procuratore generale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

1. Deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (tra le molte, Cass., n. 618 del 2021, Cass., S.U., n. 26500 del 2020, n. 6040 del 2019, n. 33212 del 2018, n. 29081 del 2018, n. 11711 del 2016, n. 21677 del 2013, n. 15323 del 2010).

2. Come questa Corte ha già affermato (da ultimo, cfr., Cass., n. 12903 del 2021), spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., S.U., n. 26935 del 2014, n. 7755 del 2017, n. 11869 del 2016, n. 29396 del 2018), ed in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti (sull’accertamento invalidità civile, citata Cass., S.U., n. 26935 del 2014).

E’ al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante.

3. Con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa questa Corte (v. Cass., S.U., n. 17927 del 2013, che richiama Cass., S.U., n. 9942 del 2009, n. 1134 del 2007) ha statuito che le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, proposte con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate dall’ente gestore, concernendo esclusivamente la misura delle pensioni, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Nella giurisprudenza da ultimo citata (Cass., S.U., n. 17927 del 2013), si è affermato che viene in rilievo “una controversia sulla misura della pensione, involgendo la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura. Essa è quindi devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, non essendovi alcuna possibilità che la decisione del giudice contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l’esame di tale giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione. Ne’ giova alla tesi opposta (fatta propria dalla Corte di merito e sostenuta nel controricorso) sostenere che nel presente giudizio è necessario il preliminare accertamento del presupposto del beneficio invocato e cioè l’avvenuta esposizione all’amianto”.

3. Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l’accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (cfr., ex aliis, Cass., S.U., n. 4237 del 2018, 29396 del 2018).

4. Tanto premesso si osserva quanto segue.

4.1. Viene in rilievo del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 25, che prevede al comma 1: “Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto”. Ai commi 3 e 4, la suddetta disposizione sancisce: “I lavori insalubri sono determinati con D.P.R. su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel D.Lgt. 1 maggio 1919, n. 1100”.

4.2. I lavoratori, nell’adire il Tribunale, hanno dedotto che le modifiche, dovute alla disciplina normativa e contrattuale, apportate all’originaria denominazione del profilo professionale di assunzione di “Attrezzatore navale”, facente parte delle cd. qualifiche di mestiere dell’ex carriera operaia, non avevano comportato varianti rispetto alle svolgimento delle mansioni specifiche del suddetto profilo professionale che implicava attività comprese nell’elenco delle lavorazioni insalubri.

Ai lavoratori venivano attribuite nuove denominazioni riguardo al proprio profilo professionale pur rimanendo sostanzialmente invariati i compiti di istituto assegnati agli stessi fin dall’assunzione in servizio (si v. pag. 2 dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di Taranto, giudice del lavoro).

4.3. Pertanto gli stessi sarebbero stati adibiti, anche nel successivo profilo professionale di addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica, e di assistente tecnico per le lavorazioni e la meccanica, in attività indicate al punto 12 dell’elenco lavorazioni insalubri, di cui all’allegato al D.Lgt. n. 1100 del 1919, e, peraltro, la documentazione versata in atti relativa alla retribuzione attestava per alcuni periodi la corresponsione dell’indennità di rischio, a cui l’Amministrazione, rispetto ad altri lavoratori, aveva assimilato l’attività in questione con riguardo al rilascio dell’attestazione per il beneficio in esame.

L’Amministrazione aveva negato, per alcuni periodi temporali, ai lavoratori l’attestazione richiesta in quanto non disponeva di riscontri amministrativi e contabili per attestare tale attività.

4.4. Dunque, nella fattispecie in esame, in cui viene in rilievo ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 25, “Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici”, la domanda di riconoscimento del beneficio in questione investe l’esame dell’inquadramento dei lavoratori, e dell’idoneità del profilo professionale di appartenenza e delle relative mansioni degli stessi a fondare il riconoscimento del beneficio in esame.

Quindi, la domanda ha ad oggetto anche, e ancor prima del profilo pensionistico, il vaglio della conformazione legale e contrattuale del rapporto di lavoro dei ricorrenti, così venendo ad incidere la decisione relativa al beneficio contributivo de quo sul rapporto di lavoro dei ricorrenti – peraltro ancora in atto benché ciò non sia di per sé dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione (cfr., Cass., S.U., n. 4325 del 2014) – ed escludendo ciò la giurisdizione della Corte dei Conti.

4.5. Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4.6. La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Taranto, giudice del lavoro, n. 3637 del 9 novembre 2017, e rimette le parti dinanzi al suddetto Tribunale.

4.7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza n. 3637 del 2017 del Tribunale di Taranto e rimette le parti dinanzi al suddetto Tribunale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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