Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27892 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25620-2010 proposto da:
BIRRARIA OTTONE DI HINTERWIPFLINGER OTTO & C. SNC in persona
del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MICCICHE’ ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAGGIOLO CLAUDIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 18475/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 1.7.09, depositata il 19/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Claudio Maggiolo che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – La società contribuente chiede la revocazione della sentenza (rectius, ordinanza) n. 18475/2009 di questa Corte, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..
Deduce che il relativo procedimento fu caratterizzato da litisconsorzio necessario originario tra essa società e i soci, in base all’insegnamento di sez. un. n. 14815/2008; e che l’ordinanza ha omesso di pronunciare la cassazione con rinvio ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 al fine giustappunto di “ricomporre il litisconsorzio necessario con i soci”, ma ha deciso il ricorso limitatamente alla società. L’intimata non ha svolto difese.
2. – Devesi preliminarmente osservare che dagli atti regolamentari non risulta il perfezionamento della notifica del ricorso spedito dalla, società a mezzo del servizio postale.
3. – Subordinatamente alla prova di quanto sopra (nei termini dalla giurisprudenza ritenuti), si osserva che il ricorso appare in ogni caso inammissibile in quanto la censura proposta nulla ha da spartire con l’errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, questo essendo rappresentato dalla mera svista nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, concretizzata dalla supposizione come esistente di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (o nel suo contrario).
Mentre la dianzi detta censura essenzialmente di risolve nell’asserita affezione dell’ordinanza impugnata da un errore di diritto, consistente nell’omesso officioso rilievo di un vizio processuale della sentenza allora impugnata per cassazione e nella conseguente avvenuta pronuncia sui motivi di ricorso nonostante la non integrità del contraddittorio. Può quindi essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;
– che la ricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., documentazione comprovante l’effettività della notificazione del ricorso;
che il collegio peraltro condivide il contenuto della relazione a proposito della inesistenza dell’errore revocatorio;
– che appare del tutto inconferente il richiamo di sez. un. n. 16037/2010, che attiene alla emendabilità, col procedimento di correzione, della omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese processuali proposta dal difensore.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011