Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27892 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27892 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 24238-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DI RENZO ANTONIO;
– intimato avverso la sentenza n. 42/2008 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/12/2013

,
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

-e

RITENUTO IN FATTO.
1.

Nel corso di una verifica fiscale effettuata

dall’Ufficio nei confronti del gruppo societario Carisma,
operata in data 30.8.99, venivano reperite due fatture
(nn. 26/95 e 2/96), emesse da una delle società del gruppo nei confronti dell’ing. Antonio Di Renzo. Tali fatture, per il rilevantissimo importo complessivo di £.
zione di un ottavo di pagina sulla testata giornalistica
“Rinnovamento”, della quale editore e direttore risultava
essere il legale rappresentante di tutte le società del
gruppo Carisma.

Dalla verifica risultava, altresì, che

la società capogruppo Maguro s.p.a., alla quale la somma
suindicata era pervenuta dopo vari passaggi sui conti di
altre società del gruppo, nel gennaio del 1996 aveva operato una sorta di restituzione di parte del suddetto importo, provvedendo a versare al professionista la somma
complessiva di £. 560.000.000. Risultava, inoltre, che
per la stessa operazione il Di Renzo aveva corrisposto il
corrispettivo, che appariva anch’esso sproporzionato al
servizio ricevuto, di £.20.0000.000, oltre IVA, per un
totale di £. 23.800.000, ad uno studio di consulenza finanziaria di Campobasso.
1.1. Tali ulteriori circostanze suffragavano il convincimento dell’Amministrazione che gli esborsi, per somme ingenti, affrontati dal Di Renzo per l’inserzione in questione, non fossero inerenti all’attività professionale
esercitata, ma fossero riferibili ad operazioni di carattere finanziario a fini speculativi, poste in essere dal
contribuente. L’Ufficio provvedeva, pertanto, ad emettere
separati avvisi di rettifica e cartelle di pagamento, per
gli anni 1995 e 1996, con i quali recuperava a tassazione
l’IVA detratta per la suddetta operazione, considerata
oggettivamente inesistente.
2. Gli atti suindicati, per l’anno 1995, venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla CTP di Campobasso,
che accoglieva il ricorso. L’appello proposto, avverso la
decisione di prime cure dall’Agenzia delle Entrate – Uf-

833.000.000, risultavano emesse per una semplice inser-

t

-2

ficio di Campobasso, veniva, altresì, rigettato dalla CTR
del Molise con sentenza n. 42/1/08, depositata il
18.12.08. La CTR riteneva, invero, che l’Ufficio non
avesse comprovato l’inesistenza delle operazioni in relazione alle quali il contribuente avrebbe, a parere
dell’Amministrazione, indebitamente detratto l’IVA esposta in fattura, né – tanto meno – l’eventuale diversa naquestione. Per il che, ad avviso del giudice di appello,
gli atti impositivi emessi nei confronti del contribuente, attesa la legittimità della detrazione operata
nell’anno in contestazione, sarebbero da considerarsi illegittimi.
3. Per la cassazione della sentenza n. 42/1/08 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico
motivo. Il Di Renzo non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia l’insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. L’Amministrazione si duole, in sintesi, del fatto
che la motivazione dell’impugnata sentenza si sia limitata, nel confermare la decisione di prime cure, ad affermazioni generiche, il più delle volte neppure di senso
compiuto e scarsamente comprensibili, senza specificare
le ragioni per le quali la motivazione degli atti impositivi – che metteva in evidenza la sproporzione dell’ operazione finanziaria, palesemente antieconomica e, dunque,
la non inerenza della stessa all’attività professionale
del contribuente – fosse da ritenersi priva di fondamento.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, ricorre il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5,
c.p.c., qualora il giudice di merito non abbia tenuto
conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere
desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio

tura dell’operazione finanziaria sottesa alle fatture in

ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della
prova, senza compiere un’analitica considerazione delle
risultanze processuali in atti (Cass. 3370/12, 23296/10).
2.2. Orbene, nel caso di specie, la motivazione
dell’impugnata sentenza si risolve, per un verso, in affermazioni del tutto apodittiche, prive di un qualsiasi
gioni addotte dalla difesa del contribuente risultano
coerenti e legittime”, o “non risulta regolare l’ accertamento operato in Campobasso, laddove si poteva, nel caso, operare chiarezza presso le sedi di quella società”.
E tuttavia, la sentenza non chiarisce in alcun modo per
quali ragioni le difese del contribuente sarebbero “coerenti e legittime”, né quali siano gli accertamenti ulteriori che si sarebbero potuti effettuare in Campobasso e
per quali ragioni l’accertamento ivi svolto non potrebbe
considerarsi, invece, “regolare”.
2.3. Per altro verso, l’impugnata sentenza – oltre a contenere affermazioni prive di senso e scarsamente intellegibili (“se l’Ufficio ha parlato di operazione antieconomica, sproporzionata e che non appariva effettuata
nell’esercizio dell’attività professionale, per cui il
costo sostenuto doveva ritenersi ‘non inerente’, tutto
ciò”) – non ha tenuto conto in alcun modo delle inferenze
logiche che ben potevano trarsi, sul piano indiziario e
presuntivo, dai diversi elementi di prova addotti
dall’Amministrazione e riportati in ricorso, nel rispetto
del principio di autosufficienza.
Ed invero, nell’atto di appello, trascritto nei punti essenziali, l’Ufficio evidenziava – con richiamo al processo verbale di constatazione, del pari riprodotto nel ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate – i seguenti dati di fatto emersi dalla verifica effettuata
presso il contribuente: l) il prezzo spropositato per una
modesta inserzione pubblicitaria, effettuata per pubblicizzare una semplice attività professionale di ingegnere;
2) l’assenza presso la società prestatrice del servizio

3

aggancio alle risultanze processuali, del tipo: “le ra-

di strutture operative, macchinari ed attrezzature speciali, dipendenti specializzati, ecc., tali da poter giustificare i costi elevatissimi fatturati; 3) la parziale,
e quasi immediata restituzione di buona parte della somma
versata dal Di Renzo per l’inserzione pubblicitaria; 4)
il pagamento, da parte del contribuente, della somma, del
pari sproporzionata, di £. 23.800.000, per una semplice
detta operazione; il che contribuirebbe a disvelarne
l’effettiva natura di speculazione finanziaria, men che
di servizio acquisito per ragioni connesse all’attività
professionale.
2.4. In relazione a tali elementi addotti in giudizio
dall’Agenzia delle Entrate – fortemente significativi sul
piano indiziario e presuntivo, poic ‘ indicativi di una
carenza del
del requisito dell’inerenza P
profesI all’attività
L
sionale svolta, indispensabile ai fini dell’esercizio del
diritto alla detrazione dell’IVA ex art. 19 d.P.R. 633/72
– l’impugnata sentenza non spende, peraltro, neppure una
parola, concludendo – in maniera del tutto apodittica per la mancanza di prove a sostegno degli atti impositivi
in discussione.
2.5. Per tali ragioni, dunque, la censura in esame non
può che essere accolta.
3.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, alla luce dei principi suesposti, e valutando tutte le risultanze probatorie in atti.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che provvederà alla liquidazione anche
delle spese del presente giudizio.

4

attività di consulenza finanziaria prestata per la sud-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

zione Tributaria, il 18.6.2013.

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