Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27892 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. II, 04/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22823-2019 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato FERDINANDO

PAONE, presso il cui studio a Roma, corso Trieste 37, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 17/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello

Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia

per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1159/2019 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,

depositato il 27/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che A.G., nato in (OMISSIS), aveva proposto nei confronti dell’ordinanza con la quale, in data 3/7/2018, il tribunale aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione che lo stesso aveva presentato avverso il provvedimento della commissione che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

A.G., con ricorso notificato in data 19/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b).

1.2. Così facendo, in effetti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha dato alcuna considerazione, nemmeno al fine di vagliarne la credibilità, alle deduzioni circa le violenze che il richiedente ha dichiarato di aver personalmente subito a causa delle accuse che gli sono state mosse di essere un oppositore del regime.

1.3. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, la corte d’appello si è limitata ad asserire che la situazione di violenza non è tale da esporre il richiedente al rischio per la propria vita senza dar conto di aver svolto un’istruttoria sul punto, come invece preteso dalla legge, e richiamando genericamente le fonti internazionali, laddove, a norma del D.Lgs. n. 251 cit., art. 3 è necessario che la valutazione sia svolta al momento della decisione in merito alla domanda.

1.4. Esistono, in effetti, ha concluso il ricorrente, fondati elementi per ritenere che il richiedente, se tornasse nel suo Paese d’origine, sarebbe perseguitato in quanto oppositore del regime al potere.

1.5. Il motivo è infondato.

1.6. Il ricorrente, invero, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, in effetti, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso, tanto sotto il profilo del riconoscimento dello status di rifugiato, quanto sotto quello di concessione della protezione sussidiaria (ai sensi, peraltro, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e non, come invece prospettato in ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b),), per aver ritenuto che il racconto svolto dal richiedente era “del tutto generico e contraddittorio”.

1.7. Ed è noto come, in tema di protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015). La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. Il ricorrente, infatti, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia, sul punto, a lui favorevole.

1.8. Peraltro, l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b).

1.9. D’altra parte, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e Ric. 2019 n. 22823 – Sez. 2 – c.c. 7 ottobre 2020 individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. In particolare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

1.10. Nel caso di specie, invece, non è risultato accertato, in punto di fatto, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La corte d’appello, in effetti, alla luce delle informazioni reperibili sul sito EASO, sul sito dell’UNHCR ed il report Freedom in the World del 2018, ha ritenuto, con apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti decisivi specificamente dedotti, che, “con riferimento al Togo, nessuna fonte internazionale segnala nel Paese una situazione di violenza di portata tale che la sola presenza nel suo territorio esponga a rischio la vita di coloro che vi si trovino”.

1.11. In ogni caso, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto Internazionale sui diritti civili e politi delle Nazioni Unite del 1966, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 5, comma 6, e la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuto deposito in giudizio del contratto di servizio civile nazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2.2. Così facendo, in effetti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, la protezione umanitaria dev’essere riconosciuta nei confronti dello straniero che, come il richiedente, possa essere oggetto, in caso di rimpatrio, di persecuzione per motivi politici essendo stato accusato di essere un oppositore del partito attualmente al potere.

2.3. Il richiedente, d’altra parte, versa in uno stato di grave vulnerabilità anche in ragione del contesto di gravissimo e totale abbandono familiare nel suo Paese d’origine e dell’eccellente percorso di integrazione sociale realizzato attraverso lo studio, il volontariato e la sottoscrizione, in data 11/12/2018, con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di un contratto di lavoro a tempo determinato, per la retribuzione mensile di Euro. 433,80, in conseguenza del quale sta imparando l’attività di cuoco.

2.4. Emerge, dunque, ha concluso il ricorrente, come sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della misure di protezione umanitaria per il fondato rischio che il richiedente, ove rimpatriato, vada incontro, con ragionevole certezza, ad una minaccia grave alla sua vita.

2.5. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria, in effetti, costituisce, com’è noto, una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

2.6. Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso la sussistenza, in fatto, di una specifica situazione di vulnerabilità che possa giustificare la protezione umanitaria invocata dal richiedente.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorchè dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.

2.7. Nè, del resto, può a tal fine rilevare l’avvenuto inserimento del richiedente, nel periodo che va dal suo arrivo in Italia fino alla definizione del procedimento di protezione internazionale, nel contesto sociale e lavorativo italiano, anche quando ne sia conseguita la stipulazione di un contratto di lavoro, che, di per sè, in mancanza di una situazione di oggettiva vulnerabilità che direttamente lo investa e ne impedisca il rimpatrio, non può essere elemento da solo idoneo a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari: non è, quindi, rilevante quanto dedotto dal ricorrente circa la sua integrazione sociale in ragione della buona conoscenza della lingua italiana e dello svolgimento di attività lavorativa in Italia, “trattandosi di profili non rilevanti come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, che consegue, al contrario, come stabilito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (Cass. n. 25075 del 2017, in motiv.).

D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della – dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione, pertanto, presuppone un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, nel caso di specie, la corte d’appello, con accertamento in fatto non censurato per l’omesso esame di fatti decisivi specificamente dedotti, ha correttamente escluso, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 8367 del 2020).

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite, in mancanza di una reale attività difensiva da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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