Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27891 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21917-2010 proposto da:
F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ASCREA 18, presso lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA
GAETANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso per revocazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 761/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del
17.11.09, depositata il 19/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Gaetano Dell’Acqua che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – Il contribuente chiede la revocazione dell’ordinanza n. 761/2010 di questa Corte, in quanto asseritamente caratterizzata da errori plurimi in ordine alla inapplicabilità alla regiudicanda del condono ex lege n. 289 del 2002.
L’istanza di revocazione appare tuttavia inammissibile.
2. – L’ordinanza impugnata per revocazione riferisce che il ricorrente aveva instaurato, dinanzi ai giudici di merito, quattro cause derivate dalla compravendita di un immobile e dall’unita dichiarazione di voler usufruire, ai fini dell’imposta di registro, della valutazione automatica della L. n. 154 del 1988, ex art. 12.
Riferisce altresì che, nelle anzidette cause (contro l’avviso di liquidazione, contro il diniego di condono e contro le cartelle di pagamento), l’agenzia delle entrate aveva proposto ricorsi avverso le relative sentenze sfavorevoli; e che, in particolare, la prima delle stesse era stata definita con sentenza della Corte n. 17076/2006 attestata sull’affermazione che la liquidazione del valore determinato ai sensi dell’art. 12 cit. “non è condonabile”.
3. – L’istante chiede la revocazione dell’ordinanza deducendo tre motivi:
(1) i primi due, essenzialmente basandosi sull’assunto della successiva adozione, da parte delle sezioni unite della Corte, con sentenza n. 5289/2010, di un diverso indirizzo interpretativo circa la definibilità a mezzo della L. n. 289 del 2002, art. 16 delle liti concernenti le impugnative degli avvisi di liquidazione conseguenti ad attribuzione di rendita catastale, nulla hanno da spartire con l’istituto della revocazione per errore di fatto; stante che questo, per costante giurisprudenza, deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto la Corte a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) alla stregua degli atti e dei documenti di causa, semprechè il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell’ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell’error iuris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione);
(2) il terzo, denunciando che l’ordinanza avrebbe errato nel considerare come mera e semplice liquidazione d’imposta quello che invece era un avviso di accertamento del maggior valore, da un lato riflette analoga questione di diritto, e non di fatto, in ordine all’assoggettabilità al condono della lite relativa agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, artificiosamente confusa con la svista in ordine alla percezione degli atti interni del giudizio di cassazione; dall’altro, e soprattutto, trascura che il punto qualificante la ratio decidendi dell’ordinanza medesima è rappresentato dall’affermazione – non avversata dall’istante che la non condonabilità della lite fiscale trovavasi fondata sul giudicato derivante dall’anteriore Cass. n. 17076/2006.
4. – In conclusione, appare del tutto evidente che le censure suddette nulla hanno a che fare con la previsione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. Donde il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;
– che parte ricorrente ha depositato una memoria;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011