Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27891 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27891 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 8565-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ISOLA PAOLO;
– intimato –

sul ricorso 13330-2008 proposto da:
ISOLA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato AURELI

Data pubblicazione: 13/12/2013

BEATRICE, rappresentato e difeso dagli avvocati ORSI
GIORGIA, CANEPA ENRICO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE DOGANE;

avverso la sentenza n. 70/2007 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 21/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CANEPA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale con assorbimento del ricorso incidentale.

– intimato –

RITENUTO IN FATTO.
1. Il sig. Paolo Isola, spedizioniere doganale per conto
della società Industrializadora Integral del Agave S.A.,
sottoscriveva 14 dichiarazioni doganali di importazione
di sciroppo di agave. L’Ufficio competente – rilevato, a
seguito di revisione dell’accertamento ai sensi dell’art.
11 d.lgs. 374/90, il mancato pagamento del dazio convenReg. CEE nn. 2261/98, 2204/99 e 2263/00 – notificava, in
data 9.10.02, al predetto spedizioniere 14 avvisi di irrogazione delle sanzioni, per violazione del disposto
dell’art. 303 d.P.R. 43/73, ritenendo il medesimo obbligato

della

violazione

doganale

in

solido

con

l’importatore.
1.1. Gli atti suindicati venivano, quindi, impugnati da
Isola Paolo dinanzi alla CTP di La Spezia, che accoglieva
il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane
veniva rigettato dalla CTR della Liguria, con sentenza n.
70/9/07, depositata il 21.11.07.
2. La CTR, confermando la decisione di primo grado, riteneva, invero, che – sebbene le violazioni concernenti
l’omesso pagamento dei dazi fossero state contestate in
data precedente l’entrata in vigore del d.l. 269/03, convertito in l. 326/03, il cui art. 7 pone le relative sanzioni a carico esclusivamente della società rappresentata
dall’autore materiale delle violazioni – le sanzioni fossero state, nondimeno, irrogate all’Isola in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto, ovverosia al 2.10.03, sicchè la norma di favore andasse applicata.
3. Per la cassazione della sentenza n. 70/9/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane articolando due motivi, ai quali il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad
un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO.

zionale gravante sulla merce in questione, in forza dei

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane
denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.
1.1. Il giudice di appello avrebbe, invero, illegittimamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione, proposta
dall’Amministrazione finanziaria, secondo la quale il
contribuente avrebbe richiesto solo in prima udienza – e,
tassativa di cui all’art. 24 d.lgs. 546/92, in cui è possibile proporre motivi di impugnativa non contenuti nel
ricorso – l’applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 7 d.l. 269/03, favorevole allo spedizioniere.
2. Con il secondo motivo di ricorso – con il quale
l’Ufficio entra nel merito della questione concernente
l’applicabilità alla fattispecie concreta del disposto
della norma succitata – l’Agenzia delle Dogane denuncia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del d.l.
269/03, convertito dalla l. n. 326/03, e 16 d.lgs.
472/97, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Si duole, invero, l’Amministrazione del fatto che la
CTR abbia erroneamente ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 7 del decreto cit. – favorevole
all’Isola, poiché ne esclude la responsabilità tributaria
gravante, in forza di detta disposizione, solo sulla società rappresentata – per il fatto che, alla data di entrata in vigore del d.l. 269/03 (2.10.03), pur essendo
stata la violazione doganale già contestata, la sanzione
era stata, di contro, notificata allo spedizioniere nella
vigenza del decreto cit. Senonchè, a parere della ricorrente, l’avvenuta contestazione della violazione in epoca
antecedente il 2.10.03, precluderebbe di per sé – stante
il tenore letterale del co. 2 dell’art. 7 d.l. 269/03 l’applicazione della norma di favore.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, sia pure per
ragioni diverse da quelle evidenziate dall’Agenzia delle
Dogane, risultandone assorbito il primo motivo.

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quindi, tardivamente, poiché al di fuori dell’ipotesi

3.1. Va – per vero – osservato, in proposito, che la norma dell’art. 7 d.l. n. 269/03, convertito dalla l. n.
326/03, rappresenta l’ultima – almeno al momento – tappa
di un iter travagliato, che ha interessato la materia
della responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie.
3.1.1. Nella vigenza del modello sanzionatorio prefigurapunibile con pena pecuniaria o con soprattassa, commessa
da una società, la sanzione veniva ascritta ed irrogata
alla società medesima, non ritenendosi il principio
cletas delinquere non potest

so-

applicabile alle sanzioni,

anche fiscali, non penali. Ed invero, l’art. 12 della 1.,
succitata, con riguardo alle infrazioni che comportano
soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti
di personalità giuridica, prevedeva la responsabilità solidale dell’ente, in aggiunta a quella dell’autore
dell’illecito, mentre non contemplava l’ipotesi inversa,
con la conseguenza che, nella vigenza di tale norma, in
caso di infrazioni direttamente imputabili all’ente quale
soggetto passivo del rapporto tributario, ancorchè in
forza di atti o comportamenti del suo organo, restava
esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del
rappresentante in solido con quella del rappresentato
(cfr. Cass. 13075/11)
3.1.2. La riforma del 1997 – in un’ottica marcatamente
parapenalistica – ha, dipoi, introdotto il principio di
personalizzazione della sanzione (artt. 2 ed 11 d.lgs.
472/97), in virtù del quale le persone fisiche che hanno
la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta, o
che sono dipendenti dello stesso, sono “direttamente responsabili” delle sanzioni connesse alla violazione delle
norme tributarie commesse ad opera e/o nell’interesse
della parte rappresentata. Quest’ultima è – per contro obbligata, in solido con i propri amministratori o dipendenti, al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata che – come tale – cede esclusivamente a carico

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to dalla 1. n. 4/29, infatti, in caso di illecito fiscale

della società o dell’ente (Cass. 5714/07, 26507/11,
3201/13).
3.1.3. Con la legge delega 7.4.03 n. 80 (art. 2, co. l,
lett. l) nel quadro della riforma del sistema fiscale
statale (art. l), peraltro, veniva fissato, in materia di
sanzioni, il seguente principio: “la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto efto, dipoi, circoscritto alla responsabilità per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni riguardanti i soggetti aventi personalità giuridica.
Ed infatti, l’art. 7 d.l. 269/03 – stabilendo, di conseguenza, che in subiecta materia le disposizioni di cui al
d.lgs. 472/97 “si applicano in quanto compatibili” (co.
3) – enuncia il principio generale – in materia di responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie secondo cui “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità
giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. Il co. 2 della stessa disposizione, nel regolarne l’ambito temporale di applicazione dispone, poi, che
“le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni
non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia
stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
dell’excursus normativo che

3.2. Ciò posto, sulla base

precede, appare evidente che detta disposizione, al pari
di quelle che l’hanno preceduta, – tenuto conto anche
della sua finalità di reintrodurre in materia, in deroga
a quanto stabilito dal d.lgs. 472/97, con riferimento alle società ed enti con personalità giuridica, la diretta
ed esclusiva responsabilità della società o dell’ente si attaglia esclusivamente al rapporto tra tali soggetti
collettivi e le persone che li rappresentano, o che sono
alle loro dipendenze. In altri termini, la disposizione
di cui al succitata art. 7 – in coerenza con lo scopo,
enunciato dalla legge delega, di concentrare la sanzione
amministrativa sul soggetto che ha tratto effettivo bene-

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fettivo beneficio dalla violazione”. Il principio è sta-

ficio dalla violazione – ha voluto limitare agli enti
forniti di una soggettività giuridica distinta dalle persone dei soci, la responsabilità degli atti che coloro
che hanno agito in suo nome e per suo conto, in forza del
rapporto organico, hanno posto in essere in violazione
delle disposizioni tributarie.
Se ne deve necessariamente inferire, dunque, che – consiffatta disposizione non si attaglia alle violazioni
commesse – come nel caso di specie – da soggetti diversi
dagli amministratori o dai dipendenti della società.
3.3. Ne discende che, avendo nel caso concreto Isola Paolo agito – come risulta incontrovertibilmente dagli atti
del presente giudizio – “per conto” della società importatrice, ma “in nome proprio”, il medesimo è tenuto a rispondere, in solido con l’importatore, quale rappresentante indiretto del medesimo, ai sensi dell’art. 201,
par. 3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale
Comunitario) (cfr. Cass. 14312/03, 9773/10).
4. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale,

assorbito il primo,

comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. 1
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla
contribuente.
5. Da tale statuizione di merito risulta, altresì, assorbito il ricorso incidentale dell’Isola, con il quale è
censurata la compensazione delle spese del giudizio di
appello.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico del resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;

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trariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello –

-6

ES E NTE r’

Ai (-7- •
1,1

accoglie il ricorso principale; cassa 1′ impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il resistente alle spese del presente
giudizio che liquida in C 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.
zione Tributaria, il 17.6.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

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