Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27890 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12479-2010 proposto da:
COMUNE DI BOLZANO (OMISSIS) in persona, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA FLAMIN1A 79, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI
GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUDICEANDREA BIANCA MARIA, giusta delega che viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
URBS SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7091/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 17.2.2010, depositata il 24/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giampiero Placidi che aderisce
alla relazione.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“E’ chiesta la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n. 7091/2010, sul presupposto di esistenza di un errore materiale nell’ultimo paragrafo della pag. 7 della parte motiva, laddove essa ha statuito che “consegue l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale”.
il ricorrente sostiene che, invece, risulta dal tenore complessivo della sentenza evidente che la Corte avrebbe voluto (e dovuto) concludere in senso opposto, per il rigetto del ricorso principale e per il conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato.
Sostiene ancora che l’errore è stato replicato nel dispositivo della sentenza. L’intimata non si è costituita.
In effetti è agevolmente verificabile dal tenore complessivo della sentenza l’esistenza dell’errore denunciato, giacchè, in modo chiaro e coerente con la ratio decidendi, nella medesima pag. 7 della motivazione trovasi previamente inserita la frase “il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”. E in detta frase è da ritenere compendiato il tenore effettivo della decisione presa. Con la quale è d’altronde pienamente coerente la statuizione – altrimenti distonica – adottata in punto di spese processuali, che la sentenza ha posto a carico della società ricorrente.
Consegue che il ricorso per correzione, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., può essere definito con pronunzia di accoglimento.
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi la sentenza suddetta nel senso che: (a) nell’ultimo paragrafo della pag. 7 della parte motiva, laddove è scritto “consegue l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale”, debbasi intendere, “consegue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”; (b) analogamente il dispositivo della sentenza detta, debbasi intendere nel senso del “rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011