Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27890 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27890 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6877-2011 proposto da:
INTERFINANCE SPA (quale cessionaria del Credito del
Fallimento Brenda Immobiliare srl) in persona del
Presidente e Legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2-A,
presso lo studio dell’avvocato PARIS FILIPPO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VOLPE GIAN MARIA
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 13/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 13/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/02/2010;

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 8.3.01, la curatela del fallimento
Brenda Immobiliare s.r.l. chiedeva il rimborso di un credito IVA, relativo all’anno 2000, per un ammontare di
24.877,21, ai sensi dell’art. 30, co. 4 d.P.R. 633/72,
risultando detto credito il minore del triennio, con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni 1998,
sponeva la parziale sospensione del rimborso per
l’esistenza di carichi pendenti in capo alla società fallita, alla quale faceva seguito la parziale erogazione
dell’importo richiesto, restando, di conseguenza, da rimborsare alla contribuente la somma residua di

9.304,50.

2. Tale provvedimento di sospensione parziale veniva,
quindi, impugnato dalla Interfinance s.p.a. – resasi cessionaria, in data 21.12.01, del credito del fallimento dinanzi alla CTP di Roma, che accoglieva il ricorso.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio
di Roma 2, nei confronti della decisione di prime cure,
veniva, tuttavia, accolto dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 13/37/10, depositata il 16.2.10.
2.1. La CTR – in riforma della decisione di prime cure riteneva, invero, inammissibile il ricorso della Interfinance s.p.a., sia perché proposto avverso un atto non impugnabile, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/92, sia perché proposto, in violazione dell’art. 21 del decreto
cit., ben oltre i 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta in data 22.9.05, ossia soltanto il
10.4.06.
3. Per la cassazione della sentenza n. 13/37/10 ha proposto ricorso la società contribuente affidato a due motivi. L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro intima
connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Interfinance s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 23 del d.lgs. 472/97, 19 e 21 d.lgs. 546/92,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

1999 e 2000. Con provvedimento del 13.9.05, l’Ufficio di-

1.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia ritenuto non impugnabile l’atto di sospensione parziale del rimborso, sebbene tale impugnabilità sia
espressamente sancita dal combinato disposto degli artt.
23 del d.lgs. 472/97 e 19, lett. i) d.lgs. 546/92, che
dispone l’impugnabilità – oltre agli atti specificamente
indicati dalla stessa norma – di ogni altro atto per il
zio. E, d’altra parte, la necessità di interpretare in
modo estensivo la disposizione dell’art. 19 d.lgs.
546/92, che prevede un’elencazione tassativa degli atti
impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, deriverebbe in ogni caso, ad avviso della ricorrente, dalle
norme costituzionali in tema di tutela del contribuente e
di buon andamento della pubblica amministrazione.
1.2. La decisione di appello sarebbe, altresì, erronea a parere della Interfinance s.p.a. – nella parte in cui
ha ritenuto di accogliere anche il secondo motivo di
inammissibilità dedotto dall’Agenzia delle Entrate, e
concernente la pretesa tardività del ricorso della contribuente avverso il provvedimento di sospensione del
rimborso, poiché proposto in violazione dell’art. 21 del
decreto cit., ben oltre i 60 gg. dalla notifica dell’atto
impugnato, avvenuta in data 22.9.05, ossia soltanto il
10.4.06.
2. Le censure suesposte sono fondate.
2.1. Per quanto concerne, infatti, la prima ragione di
inammissibilità del ricorso introduttivo della Interfinance s.p.a., individuata dalla CTR, e concernente la
pretesa non impugnabilità dell’atto di sospensione parziale del rimborso, va osservato che questa Corte ha già
avuto modo di pronunciarsi in argomento, seppure con riferimento ad ipotesi precedenti l’entrata in vigore del
d.lgs. 472/9/7, che – come subito si dirà – ha operato
una rivisitazione della materia in questione.
2.1.1. In una vicenda pressochè identica a quella oggetto
del presente giudizio, relativa ad una istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. 602/73, di un credito IVA vantato

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quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità in giudi-

per l’anno 1996, motivata dall’Amministrazione con la
sussistenza di carichi pendenti del contribuente verso
l’Ufficio, eccedenti la somma chiesta a rimborso, la Corte ha rilevato, invero, che, poiché l’istanza del contribuente è volta ad ottenere la materiale restituzione della somma che asserisce di aver indebitamente versato, il
mancato pagamento di tale somma da parte dell’Amministraza, ed è pertanto impugnabile – ai sensi dell’art. 19,
lett. g) d.lgs. 546/92 – indipendentemente dalla legittimità del rifiuto, la quale attiene non già alla natura
dell’atto, ma al merito della pretesa. Con la conseguenza
che il contribuente è legittimato a sottoporre al giudice
tributario, in forza della disposizione suindicata, le
ragioni del suo disaccordo sulla risposta ricevuta, ogni
qualvolta la sua richiesta di rimborso non abbia ottenuto
concreta ed effettiva soddisfazione da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 27438/08; v. pure, nello stesso senso ed in una analoga vicenda, con riferimento ad un credito per l’anno 1991, Cass. 10783/07).
2.1.2. Orbene, tale indirizzo – certamente meritevole di
conferma, poichè in linea con l’esigenza di interpretare
in modo estensivo la previsione di cui all’art. 19
d.lgs., con riferimento al novero degli atti impugnabili,
in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento
dell’Amministrazione (art. 97 Cost.) (Cass. 17010/12) ha, dipoi, ricevuto un’ulteriore, importante, conferma,
sul piano normativo, dal disposto dell’art. 23 d.lgs.
472/97, per le istanze di rimborso successive – come
quella in questione – all’1.4.98, data di entrata in vigore di tale decreto.
Ed infatti, la norma succitata – che stabilisce il principio generale della sospensione dei pagamenti di crediti
in favore di contribuenti autori di violazioni finanziarie, raggiunti da atti di contestazione o di irrogazione
di sanzioni, ancorché non definitivi Cass. 16535/10) prevede, infatti, che i provvedimenti di sospensione del

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zione integra comunque un sostanziale rigetto dell’istan-

pagamento di crediti vantati dai contribuenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in caso di sussistenza di carichi pendenti, “sono impugnabili avanti la
commissione tributaria”.
2.1.3. Ne consegue che l’impugnabilità del provvedimento
di sospensione, per le domande di rimborso presentate come nella specie (8.3.01) – dopo 1’1.4.08, discende, al472/97 e 19, lett. i) d.lgs. 546/92, a norma del quale,
oltre agli atti specificamente indicati dallo stesso art.
19, il ricorso giurisdizionale può essere proposto anche
avverso “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie”. Per il che, anche sotto tale profilo, l’assunto
della CTR, circa la non impugnabilità del provvedimento
in questione, non può essere condiviso.
2.2. Per quanto attiene, poi, alla seconda ragione di
inammissibilità del ricorso della contribuente, posta
dalla CTR a fondamento dell’accoglimento dell’appello
dell’Agenzia delle Entrate, va osservato che del tutto
erroneamente il giudice di seconde cure ha ritenuto che
il ricorso fosse inammissibile, poiché proposto in data
10.4.06, quando l’atto impugnato era stato notificato in
data 22.9.05. L’impugnativa in parola sarebbe stata, pertanto, proposta – secondo la CTR – ben oltre il termine
di sessanta giorni, previsto dall’art. 21 d.lgs. 546/92.
2.2.1. La tesi del giudice di appello non convince. Va
rilevato, infatti, che l’atto impugnato – trascritto nel
ricorso dalla Interfinance s.p.a., ai fini dell’ autosufficienza – non reca indicazione alcuna né del termine, né
delle forme, e neppure dell’autorità – giurisdizionale o
amministrativa – cui era possibile ricorrere, una volta
stabilita, per le ragioni che precedono, l’impugnabilità
dell’atto in discussione.
2.2.2. Ebbene, l’omissione delle indicazioni suesposte imposte dall’art. 7, co, 2, lett. c) l. 212/00, temporalmente applicabili alla fattispecie, essendo stato l’atto
impugnato emesso il 13.9.05 – se non determina la nullità

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tresì, dal combinato disposto degli artt. 23 d.lgs.

dell’atto medesimo, determina la mancata decorrenza del
termine per l’impugnazione (Cass. 20634/08 e già Cass.
3865/02). Per il che, nel caso concreto, tale termine non
poteva ritenersi decorso, sebbene l’impugnativa fosse

3. In accoglimento del ricorso della Interfinance s.p.a.
pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad
altra sezione della CTR del Lazio, che procederà
all’esame del merito della controversia, attenendosi ai
seguenti principi di diritto: “in forza del combinato disposto degli artt. 19, co. l, lett. g) ed i) e 23 d.lgs.
472/97, il provvedimento di sospensione del rimborso di
imposta richiesto dal contribuente, gravato da carichi
pendenti fiscali, costituisce atto impugnabile dinanzi
alla commissione tributaria”; l’omessa indicazione del
termine, delle modalità e dell’autorità competente a pronunciarsi sul ricorso avverso l’atto impugnato, determina
la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione”.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione
delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

stata proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica
,
dell’atto, previsti dal disposto dell’art. 21 d.lgs.
546/92.

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