Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27890 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. un., 13/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 13/10/2021), n.27890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. n. 622/2021 proposto da:

G.C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Vicenza 26, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Pietro RUSSO;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE

SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente n. R.g. 14038/18 del Tribunale di Palermo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

1. G.C.G. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica – Dipartimento della funzione pubblica e del personale – della Regione siciliana – in sede di opposizione a due ordinanze ingiunzione del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 (procedimenti riuniti dal Tribunale), emesse dal Tribunale di Palermo su domanda della suddetta Amministrazione, assumendo la sussistenza della giurisdizione della Corte di Conti.

2. Il G. era dirigente esterno della Regione siciliana. Allo stesso erano stati conferiti gli incarichi di consigliere di gestione della società Riscossione Sicilia spa e di componente del Consiglio di amministrazione della società Sviluppo Italia spa. Per tali incarichi riceveva specifici emolumenti.

Con due ordinanze -ingiunzione l’Amministrazione intimava al lavoratore di versare al bilancio regionale quanto gli era stato corrisposto per i suddetti incarichi, in quanto aggiuntivi e soggetti al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

In sede di opposizione il lavoratore affermava, in particolare, di non essere tenuto a tale versamento, atteso che il principio di onnicomprensività della retribuzione operava per i soli dipendenti inquadrati nel ruolo regionale, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’Amministrazione e di quella passiva di esso ricorrente, e chiedeva termine per proporre l’odierno regolamento di giurisdizione, atteso che l’eccezione proposta in merito era stata contestata dalla difesa dello Stato.

3. Resiste al ricorso l’Amministrazione regionale che deduce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

1. Occorre premettere che, in base alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (tra le molte, Cass., S.U., n. 26500 del 2020, n. 6040 del 2019, n. 33212 del 2018, n. 29081 del 2018, n. 11711 del 2016, n. 21677 del 2013, n. 15323 del 2010), per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della “causa petendi”, muovendo dalla premessa secondo cui nell’interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire.

2. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, recita: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

Analoga disposizione è contenuta nella norma regionale di cui alla L.R. Siciliana n. 10 del 2000, art. 13, comma 4.

3. Questa Corte, a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 12639 del 2019, ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile sull’azione promossa a titolo di danno erariale dalla Corte dei Conti, per il pagamento da parte di un dirigente della Regione siciliana delle somme non “riversate” in relazione ad incarichi conferitigli.

Ciò, tuttavia, non esclude che, nella specie, sussista la giurisdizione del G.O..

Ed infatti, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione regionale ha agito in giudizio con il procedimento che disciplina l’ordinanza ingiunzione del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, deducendo che gli incarichi conferiti al lavoratore già dirigente regionale dovevano ritenersi aggiuntivi ai sensi della L.R. n. 10 del 2000, art. 13, comma 4 e che in attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza di cui alla L.R. n. 19 del 2008, i relativi compensi andavano versati nel conto del bilancio della regione.

L’Amministrazione, dunque, non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l’adempimento di un’obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale.

Peraltro, con l’ordinanza n. 415 del 2020, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che laddove la P.A. di appartenenza del dipendente percipiente il compenso in difetto di autorizzazione non si attivi (anche) in via giudiziale per far valere l’inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, e il Procuratore contabile abbia viceversa promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, alla detta P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere – stante il divieto del bis in idem – una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse propria, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte.

L’azione del Procuratore contabile e quella dell’Amministrazione volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite in assenza di autorizzazione non possono sovrapporsi: così la legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all’inerzia dell’Amministrazione e, viceversa, l’esercizio dell’azione contabile determina l’impossibilità da parte della medesima Amministrazione di promuovere azione per ottenere il riversamento. Ciò allo scopo di evitare un conflitto di giudicati.

Nella specie, dunque, il ricorso va rigettato in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il predetto giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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