Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2789 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G. e M.I., domiciliati in Roma, Via di

Valle Porcina 19, presso l’avv. M.N. Viglione, rappresentati e difesi

dall’avv. FERRARA F., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. s.p.a., domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per il regolamento preventivo della giurisdizione nel giudizio

pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda

relativa all’indennità per l’occupazione legittima, la giurisdizione

del giudice amministrativo per le altre domande.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 giugno 2006 R.G. e M.I., proprietari di un terreno occupato il (OMISSIS) per la costruzione di una strada pubblica, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro l’A.N.A.S. s.p.a. e ne chiesero la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima e al risarcimento dei danni per l’irreversibile trasformazione del fondo in mancanza di decreto di espropriazione.

Costituitasi in giudizio l’A.N.A.S. s.p.a. eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Sicchè gli stessi ricorrenti hanno proposto ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione; e A.N.A.S. s.p.a. insiste con controricorso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da R. G. e M.I. è ammissibile, in quanto l’art. 41 c.p.c., riconosce la facoltà di proporlo a “ciascuna parte” del giudizio di merito, inclusa quindi la parte che il giudizio ha promosso; ed è palese l’interesse, concreto e attuale, dei ricorrenti a una risoluzione della questione dalle Sezioni Unite, in via definitiva e immodificabile (Cass., sez. un., 21 settembre 2006, n. 20504, m. 592131, Cass., sez. un., 14 gennaio 2005, n. 603, m.

581497).

I ricorrenti intendono infatti evitare che la individuazione della giurisdizione possa dar luogo a pronunce contraddittorie, che ritarderebbero la definizione della causa, in violazione del principio costituzionale di durata ragionevole del processo enunciato dall’art. 111 Cost.. E l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già proposta dall’A.N.A.S. s.p.a. nel giudizio di merito, rende appunto concreto e attuale l’interesse dei ricorrenti.

2. Come già chiarito, gli attori hanno fatto valere nel giudizio di merito due distinte pretese, avendo richiesto la condanna dell’A.N.A.S. s.p.a. sia al pagamento dell’indennità di occupazione legittima sia al risarcimento dei danni per l’occupazione appropriativa.

Delle due domande la prima, quella relativa alla richiesta dell’indennità di occupazione legittima, rientra nella giurisdizione del giudice ordinarie, in applicazione, ratione temporis, della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b), (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471, m.

567471, Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29527, m. 605957).

Rientra invece nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, posto che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali, perchè la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sè la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto (C. cost., n..

204/2004, C. cost., n. 191/2006, C. cost., n,. 140/2007, Cass., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659, m. 589535, Cass., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911, m. 590679, Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24668, m. 600716).

Nè l’evidente connessione tra le due domande può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza “il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7621, m. 563148).

Dovendo definirsi in tal senso la questione di giurisdizione, si giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda relativa all’indennità per l’occupazione legittima.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo per le altre domande, rimettendo per esse le parti innanzi al giudice amministrativo di primo grado competente per territorio.

Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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