Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2789 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2789 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4497-2015 proposto da:
MARTELLI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FABIO
BORGOGNONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GASPARE
MORGANTE;
– ricorrente contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 4284/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata 1’11/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza dell’I 1 agosto 2014, la Corte di appello di Roma
confermava la decisione di primo grado di accoglimento
dell’opposizione proposta dall’I.N.P.S. avverso il decreto ingiuntivo col
quale gli era stato intimato il pagamento in favore di Angelo Martelli di
ratei di indennità di accompagnamento — dal settembre 2007 al luglio
2008 – sulla base del riconoscimento del beneficio ad opera della
Commissione medica di 10 istanza giusta verbale del 7 gennaio 2008;
che, ad avviso della Corte territoriale: correttamente il Tribunale aveva
concesso un nuovo termine per la notifica del decreto di fissazione
dell’udienza di discussione; l’eccezione relativa alla tardività del
pronunciamento della Commissione di verifica era stata introdotta solo
in sede di appello; nel merito, il gravame era infondato perché la pretesa
relativa al pagamento dei ratei era basata su un accertamento non
confermato in sede di commissione di seconda istanza;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Martelli
affidato a tre motivi cui resiste l’INPS con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si esprime dissenso dalla proposta del relatore e si insiste per
l’accoglimento del ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Ric. 2015 n. 04497 sez. ML – ud. 06-12-2017
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RILEVATO

CONSIDERATO
che : con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 414, 415, 435, 154,
112, 291 e 307 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma,
n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte erroneamente reputato corretto

per la notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di
fissazione dell’udienza invece di dichiararlo improcedibile; con il
secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del
combinato disposto di cui ai dd.lgs. n. 112/1998 e 96/1999 nonché
dell’art. 112 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,
cod. proc. civ.) in quanto il giudice del gravame aveva considerato
eccezione del tutto nuova e, quindi, inammissibile in appello quella con
la quale era stato dedotto che il giudizio della Commissione Medica di
Verifica era intervenuto ben oltre il termine di sessanta giorni dalla visita
della Commissione Medica di prima istanza laddove tale rilievo
integrava una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, peraltro,
denunciato già in primo grado in sede di note autorizzate; con il terzo
mezzo viene lamentata violazione e falsa applicazione del combinato
disposto di cui à dd.lgs. n. 112/1998, n. 96/1999 , della legge n. 248 del
2 dicembre 2005 ed omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia ( in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.
proc. civ.) in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente affermato
che il diritto del Martelli alla indennità di accompagnamento non
sarebbe mai sorto stante la mancata conferma del riconoscimento di
detta prestazione da parte della Commissione Medica di Verifica ragion
per cui doveva essere impugnato tale provvedimento anche con
domanda riconvenzionale con richiesta di una consulenza tecnica
d’ufficio onde accertare la sussistenza dei presupposti per poter accedere
Ric. 2015 n. 04497 sez. ML – ud. 06-12-2017
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l’operato del primo giudice il quale aveva concesso un nuovo termine

al predetto beneficio ( nel motivo si evidenzia che la Commissione di
prima istanza aveva riconosciuto il diritto alla indennità di
accompagnamento essendo Martelli sottoposto a chemioterapia ultimata
nel luglio 2008, quindi, prima del giudizio della Commissione di Verifica
intervenuto nel settembre 2008);

principio affermato da questa Corte secondo cui <> (Cass. n. 1483 del 27 gennaio 2015, più di recente
confermato da Cass. n. 2621 del 01/02/2017);
che, invece, fondato è il terzo motivo in quanto il Martelli, con il
ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento per il periodo dal settembre 2007
al luglio 2008 ragion per cui l’oggetto del giudizio di cognizione
instauratosi a seguito dell’opposizione proposta dall’INPS era proprio
l’accertamento di tale diritto e , dunque, il primo giudice , dopo aver
revocato il decreto ingiuntivo opposto avendo ritenuto non sussistenti
le condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio
doveva pronunciarsi nel merito sulla fondatezza di detta domanda
avendolo richiesto il Martelli (Cass. n. 5754 del 10/03/2009; Cass. n.
1184 del 19/01/2007, tra le varie ; vedi anche Cass. n. 14962 del
04/08/2004) venendo la sentenza di condanna a sostituirsi
all’originario decreto ingiuntivo non occorrendo affatto la
proposizione di una domanda riconvenzionale, peraltro non ammessa
per l’opposto, come erroneamente affermato nell’impugnata sentenza;
che l’accoglimento del terzo motivo assorbe il secondo essendo del
tutto irrilevante, nel giudizio ordinario instauratosi a seguito
Ric. 2015 n. 04497 sez. ML – ud. 06-12-2017
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che il primo motivo è infondato avendo il primo giudice applicato il

dell’opposizione proposta dall’INPS, ai fini dell’accertamento del
diritto del Martelli alla prestazione richiesta l’esito del procedimento
amministrativo come affermato da questa Corte secondo cui <> (Cass. n. 24037 del
10/11/2006; cfr. anche Cass. n. 21428 del 17/10/2011);

che, pertanto, in dissenso dalla proposta del relatore, va accolto il terzo
motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il primo, l’impugnata
sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e
rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di
Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

II- residente

requisito sanitario nel procedimento amministrativo, ad opera del

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