Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2789 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimata –

avverso la decisione n. 26/63/08 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. di Brescia, emessa il 29 gennaio

2008, depositata il 12 febbraio 2008, R.G. 2558/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Bisogni Giacinto;

rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione

che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei

fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente P.D., dell’avviso di rettifica del reddito per l’anno 2002, emesso a seguito dell’applicazione alla dichiarazione della contribuente delle risultanze degli studi di settore. La contribuente ha lamentato il difetto di specificità di motivazione dell’accertamento;

2. La C.T.P. di Brescia ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, dell’art. 2727 c.c., e della L. n .146 del 1998, art. 10, e pone il seguente quesito di diritto: se in relazione al D.P.R. n .600 del 1973, art. 39, al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies, all’art. 2727 c.c., e alla L. n. 146 del 1998, art. 10, l’accertamento dell’Ufficio effettuato per l’anno 2002, con applicazione dei cd. studi di settore, sia legittimamente fondato sulle sole risultanze di questi ultimi e correttamente motivato mediante il solo richiamo ad essi e alle discrepanze tra le relative risultanze e la dichiarazione del contribuente, e se spetti a quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria, e se pertanto sia errata la decisione della C.T.R. di Milano che ha statuito l’illegittimità del provvedimento impositivo in quanto fondato esclusivamente sull’applicazione dello studio di settore che costituisce non presunzione relativa, con inversione dell’onere della prova ma presunzione semplice, con obbligo di fondare l’accertamento su altri congrui indizi al fine di dare corpo a presunzioni, grave, precise e concordanti;

Ritiene che:

1. il ricorso sia infondato in quanto, alla luce della più recente giurisprudenza (Cass. civ. SS. UU. n. 26635 del 19 dicembre 2009) in tema di applicazione e di valore probatorio degli studi di settore, il mero riferimento agli studi di settore da parte dell’amministrazione finanziaria non è sufficiente a legittimarne l’applicazione in quanto è onere dell’amministrazione dimostrare l’applicabilità dei parametri al caso concreto; 2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente 1, condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto, alla luce della giurisprudenza citata, senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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