Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27889 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3470-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MANGLI 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DELLACROCE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.G., L.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2195/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 18-12-2009 D.S. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola C.G., L.N. e la Milano Assicurazioni per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sx stradale accaduto in Cerignola il 2-7-2009, allorquando, mentre era alla guida dell’autovettura Renault Clio, era stato coinvolto in un incidente determinato dalla condotta di guida di L.N., conducente dell’autovettura Renaul Twingo, di proprietà di C.G. ed assicurata per rca con la Progress Assicurazioni SpA.

Con sentenza 2832/2010 l’adito Giudice di Pace dichiarò il sinistro dovuto a colpa concorrente di entrambe le parti nella misura del 50%, e condannò i convenuti al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 1.579,64, con integrale compensazione delle spese di lite.

Con sentenza 2195/2017 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’appello del Dimeo e lo ha condannato al pagamento di 2/3 delle spese di lite, da distrarsi, compensando tra le parti il residuo 1/3.

In particolare il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del superamento della presunzione di corresponsabilità nello scontro tra veicoli, occorrano riscontri probatori ulteriori rispetto alla sola produzione in giudizio del CID, non preventivamente comunicato alla Compagnia; nella specie, invece, l’unico elemento a supporto della tesi dell’attore era costituito dalla testimonianza risultante da un verbale agli atti che descriveva la dinamica del sx attribuendo a parte convenuta la responsabilità della mancata concessione della dovuta precedenza, senza però che dalle dichiarazioni stesse si potesse evincere con certezza l’esclusione di comportamenti del Dimeo idonei a contribuire alla causazione dell’incidente (esclusione che, invece, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., doveva essere provata dal Dimeo).

Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto corretta, in ragione della riconosciuta responsabilità concorrente delle parti, la compensazione delle spese di lite disposta dal primo Giudice, e, rilevato che con sentenza parziale del 1-12-2016 dello stesso Tribunale era stata accolta una eccezione preliminare di nullità del mandato sollevata dall’appellante, ha ritenuto sussistessero giusti motivi per dichiarare compensate per 1/3 anche le spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza D.S. propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato anche da successiva memoria C.G., L.N. e la Milano Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., si duole che il Tribunale abbia erroneamente applicato il concorso di colpa del danneggiato in assenza dell’accertamento in concreto del contributo causale del danneggiato stesso nel fatto illecito.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha condiviso l’applicazione della presunzione di eguale responsabilità ed ha ritenuto che la dinamica del sinistro non fosse stata accertata, in quanto ha svalutato le risultanze di quella che definisce una “testimonianza risultante da un verbale acquisito agli atti del giudizio di primo grado” e le risultanze del CID.

Il motivo postula un assunto che confligge con dell’art. 2054 c.c.il comma 2, là dove la prospettazione, senza farsi carico della rilevata carenza probatoria, sostiene che la presunzione non poteva applicarsi perchè non si sarebbe accertato quale fosse stato il contributo causale del ricorrente; al riguardo è’ sufficiente osservare che non è dubbio che lo scontro vi sia stato e, dunque, che, quando si ragiona di concreto contributo causale, si finisce per sovrapporre il problema della causalità con quello del superamento della presunzione di responsabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., si duole che il Tribunale abbia posto a suo carico l’onere della prova di avere concorso a cagionare il danno; in particolare sostiene che, per ritenere operante a carico del ricorrente l’onere di avere posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare il sinistro”, sia necessaria un’attività di allegazione avversaria, nella specie invece carente

Il motivo è infondato.

Il motivo sostiene che, per ritenere operante a carico del ricorrente quello che viene definito “onere di aver posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare il sinistro”, sarebbe stata necessaria un’attività di allegazione avversaria, che sarebbe invece mancata in presenza di tardiva costituzione.

La doglianza non considera che l’art. 2054, comma 2, è un paradigma normativo che onera l’attore in sede di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, che deve comprendere l’individuazione delle note dell’accadimento che sono funzionali al superamento della presunzione ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia confermato la pronuncia di primo grado che, nonostante l’accoglimento della domanda con applicazione del concorso di colpa, aveva compensato integralmente le spese di lite.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4- violazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c., si duole che il Tribunale abbia omesso di decidere l’appello nella parte in cui censurava la decisione del primo giudice sulla compensazione delle spese in ragione della mancata collaborazione prestata dall’attore.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Per costante giurisprudenza di questa S.C., invero “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. 22381/2009; v. anche Cass. 3438/2016).

Nella specie, pertanto, correttamente il Giudice, dopo avere evidenziato che “la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità concorrente delle parti” e che, quindi, la domanda attorea era stata accolta solo in parte, ha ritenuto che “coerentemente” era stata disposta la compensazione delle spese di primo grado; nè era tenuto a motivare anche sull’aspetto della non collaborazione dell’attore, essendo sufficiente detto accoglimento parziale della domanda a giustificare la dichiarata compensazione.

Con specifico riferimento al quarto motivo va, inoltre, evidenziato che l’omessa pronuncia sulla deduzione di un motivo di appello concernente la violazione di una norma sul procedimento (come nella specie) non è deducibile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma solo lamentando la violazione della norma del procedimento, che nella specie (come visto) non c’è stata (conf. Cass. 321/2016, secondo cui “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte”).

Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia condannato l’appellante alle spese (nella misura di 2/3), nonostante la reciproca soccombenza determinata dall’accoglimento del gravame con sentenza parziale.

Il motivo è infondato.

La censura, invero, non considera che, nonostante la sentenza parziale, l’esito globale della lite in appello è stato negativo per il ricorrente.

Va, inoltre evidenziato che, come già precisato da questa S.C. “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. 24502/2017; coni. 8421/2017).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo C.G., L.N. e la Milano Assicurazioni svolto attività difensiva in questa sede Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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