Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27889 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11916-2010 proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO

QUIRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BARTOLOMEO GIOVANNI,

giusta mandato in calce alla copia notificata del controricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 341/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del

2.12.09, depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERROSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“E’ chiesta la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 341/2010, sul presupposto di esistenza di un errore materiale nell’intestazione della medesima, laddove la persona del controricorrente è indicata come L. G. anzichè come L.G.. In effetti è agevolmente verificabile dalle copie degli atti trascritti in seno all’odierno ricorso che la parte del giudizio risponde al nome di G., e non di L.G..

Consegue che il ricorso per correzione, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., può essere definito con pronunzia di accoglimento.

che il collegio condivide quanto evidenziato nella relazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza suddetta nel senso che, nell’intestazione della medesima, là dove è scritto ” L.G.” debba intendersi ” L. G.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA