Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27889 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11916-2010 proposto da:
L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO
QUIRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BARTOLOMEO GIOVANNI,
giusta mandato in calce alla copia notificata del controricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 341/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del
2.12.09, depositata il 13/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERROSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“E’ chiesta la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 341/2010, sul presupposto di esistenza di un errore materiale nell’intestazione della medesima, laddove la persona del controricorrente è indicata come L. G. anzichè come L.G.. In effetti è agevolmente verificabile dalle copie degli atti trascritti in seno all’odierno ricorso che la parte del giudizio risponde al nome di G., e non di L.G..
Consegue che il ricorso per correzione, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., può essere definito con pronunzia di accoglimento.
che il collegio condivide quanto evidenziato nella relazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza suddetta nel senso che, nell’intestazione della medesima, là dove è scritto ” L.G.” debba intendersi ” L. G.”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011