Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27889 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27889 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 5361-2011 proposto da:
INTERFINANCE SPA (quale cessionaria del Credito del
Fallimento Discoclub Music) in persona del Presidente
e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2-A, presso lo studio
dell’avvocato PARIS FILIPPO, rappresentato e difeso
2013

dall’avvocato VOLPE GIAN MARIA giusta delega in calce;
– ricorrente –

1937

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/12/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA;

intimato –

ROMA, depositata il 10/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

03/06/2013

dal Consigliere Dott. ANTONIO

VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 15/2010 della COMM.TRIB.REG. di

RITENUTO IN FATTO.
l. Con istanza in data 30.5.00, la curatela del fallimento Discoclub Music s.r.l. chiedeva il rimborso di un credito IVA, per l’anno 1999, per un ammontare di
168.542.000, per intervenuta cessazione dell’attività, ai
sensi dell’art. 30, co. 2 d.P.R. 633/72. L’istanza veniva
l’Ufficio carente il presupposto di cui alla norma.succitata, essendo l’attività cessata solo nell’anno 2000, e
non, come indicato dal ricorrente, nell’anno 1999, nel
quale si sarebbe verificato il credito di imposta in discussione.
2. Tale provvedimento di diniego veniva, quindi, impugnato dalla Interfinance s.p.a. – resasi cessionaria, in data 17.1.01, del credito del fallimento – dinanzi alla CTP
di Roma, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 5, nei confronti della decisione di prime cure, veniva, tuttavia,
accolto dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 15/35/10,
depositata il 10.2.10, che confermava

in toto le suespo-

ste ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 15/35/10 ha proposto, pertanto, ricorso la Interfinance s.p.a., affidato a
quattro motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO.
l. Con i primi due motivi di ricorso – che, per la loro
intima connessione, vanno esaminati congiuntamente -la
Interfinance s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, co, 2 e 35, co. 4 del d.P.R.
633/72, nonché 2 d.lgs. 546/92 e 2033 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia ritenuto non sussistente il presupposto per il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 30, co. 2 d.P.R.
633/72, a norma del quale il contribuente ha diritto di
chiedere il rimborso dell’eccedenza dell’ammontare de-

rigettata, con provvedimento del 30.8.06, ritenendo

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traibile rispetto all’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni imponibili “in caso di cessazione
dell’attività”, per il fatto che tale cessazione sarebbe
stata comunicata all’Ufficio, dal curatore fallimentare,
soltanto in data 25.5.00.
1.2. Tale diritto al rimborso insorgerebbe, infatti, a
parere della contribuente, per effetto dell’avvenuta dire nella dichiarazione IVA dal medesimo presentata nello
stesso anno 2000, per l’anno solare precedente, e dalla
quale scaturirebbe il diritto della procedura ad ottenere
il rimborso dei versamenti che risultino effettuati in
eccedenza, ai sensi della norma succitata. Sicchè, la
formale istanza di rimborso del 30.5.00 – poi reiterata,
per un importo minore, in data 18.10.06, ossia dopo il
provvedimento di diniego impugnato dalla Interfinance
s.p.a. – non avrebbe dovuto essere rigettata dall’ Amministrazione finanziaria; di conseguenza, il giudice di
merito

avrebbe

dovuto

emettere,

nei

confronti

dell’Ufficio, il chiesto ordine di pagamento dell’importo
richiesto, indebitamente versato dalla contribuente.
2. Le censure suesposte sono fondate.
2.1. Va – per vero – osservato, in proposito, che – in
tema di rimborso dell’IVA per “cessazione dell’attività”,
ai sensi dell’art. 30. Co. 2 d.P.R. 633/72 – sia la dichiarazione, prevista dall’art. 74-bis del d.P.R. n.
633/72 (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica apportata dall’art. 11 del d.P.R. n.
542/99), del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o
all’inizio delle procedure concorsuali, che la dichiarazione annuale, che pure il curatore è tenuto a presentare, sono equiparabili alla dichiarazione di cessazione di
attività. Ciascuna di èsse, quindi, chiudendo il rapporto
tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa
sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R.
n. 633/72, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultino effettuati in eccedenza.

chiarazione del credito da parte del curatore fallimenta-

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-3

2.2. Ne deriva, pertanto, che il termine decennale di
prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti
IVA relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione
di fallimento – non può, invero, applicarsi in siffatta
ipotesi, essendo la fattispecie regolata dalla norma speciale di cui all’art. 30 d.P.R. 633/72, la disposizione
residuale e sussidiaria di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92,
9794/10) – decorre dalla data della suddetta dichiarazione del curatore fallimentare (cfr. Cass. 4225/04,
1004/06, 27948/09).
2.3. Orbene, nel caso concreto, è incontroverso tra le
parti – e risulta dall’impugnata sentenza – che il credito IVA, vantato dal fallimento Discoclub Music s.r.l. per
l’anno 1999, era stato inserito dal curatore nella dichiarazione IVA annuale, per l’anno 2000, in relazione
all’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Per il
che, il diritto al rimborso dell’imposta versata in eccedenza, non estinto per prescrizione alla data della presentazione dell’istanza di pagamento (30.5.00), in quanto
traente origine da tale dichiarazione, equiparabile alla
dichiarazione di cessazione dell’attività, avrebbe dovuto
essere riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria.
3. I primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti, restandone assorbiti gli altri due, con i quali la
Interfinance s.p.a. denuncia il difetto di motivazione
sui suesposti fatti della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.P.R. 633/72,
per avere la CTR erroneamente ritenuto invalida la rettifica dell’istanza di rimborso, operata dal curatore del
fallimento in data 18.10.06. Senza dire che tale ultimo
motivo appare, altresì, del tutto irrilevante per la decisione della controversia, investendo un’istanza successiva al provvedimento di diniego (30.8.06) impugnato dalla Interfinance s.p.a., ed essendo, pertanto, estraneo
alla materia del contendere del presente giudizio.
4. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo ne-

che prevede un termine biennale di decadenza (Cass.

4

cessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte,
nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui
all’art. 384, co. l c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per digiudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; condanna l’Amministrazione resistente alle spese
del presente giudizio che liquida in e 8.500,00, oltre ad
e 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge; dichiara
compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

chiarare interamente compensate fra le parti le spese dei

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