Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27888 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8056-2010 proposto da:

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio degli avvocati

BERLIRI CLAUDIO e COGLIATI DEZZA ALESSANDRO, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/14/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 14.7.09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Claudio Berliri che si riporta

agli scritti;

udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro Maddalo

(dell’Avvocatura) che ha chiesto la cassazione – rinvio della

sentenza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate dal fondo integrativo Fondenel a titolo di Irpef, sulla liquidazione erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 301/14/2009, accogliendo l’appello dell’agenzia delle entrate, ha respinto la domanda ritenendo esser stata legittima l’applicazione, nella fattispecie, del regime fiscale di tassazione separata.

Contro questa sentenza ricorre adesso per cassazione il contribuente, articolando quattro motivi di censura.

Resiste l’agenzia con controricorso.

2. – I ricorso si palesa ammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., essendo motivatamente indicato, in fine, l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, ad avviso del ricorrente, la sentenza avrebbe disatteso.

Si palesa altresì manifestamente fondato con riguardo alla sopravvenuta sez. un. n. 13642/2011, che ha risolto l’esegesi attinente alla normativa applicabile.

Invero i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi, deducono distinte violazioni di legge L. n. 482 del 1984, art. 6; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR); del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 2 e 33 vigenti pro tempore; del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 conv. in L. n. 30 del 1997 (nonchè falsa applicazione) del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; artt. 16, 41 e 47, cit. TUIR (ante e post riforma), in relazione al D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 10 e 12 in ragione della tesi che (a) le prestazioni erogate in forma di capitale a soggetti iscritti in fondi pensionistici anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 scontano il regime fiscale anteriore alla riforma suddetta; (b) la novella di cui al D.Lgs. n. 47 del 2000, riformando a sua volta il sistema, ha mantenuto fermo, tuttavia, per le somme corrisposte ai cd. vecchi iscritti nell’anno 2000, il regime concernente i rendimenti di polizza, lasciando questi attratti nell’orbita dei redditi di capitale.

3. – Evidenziato preliminarmente che, nella specie, si discorre di un’erogazione di capitale giustappunto pacificamente avvenuta nell’anno 2000, dopo il collocamento in quiescenza del dipendente dell’Enel, il quale aveva fruito di polizza assicurativa sulla vita in base ad accordo sindacale del 16.4.1986, va detto che la questione sottesa dal ricorso – che dunque riguarda il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari – ha trovato soluzione nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13642/2011, in base alla prioritaria distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario viceversa ritenuto dalla commissione territoriale.

Per gli iscritti in epoca anteriore, di contro, è necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento soggette a ritenuta del 12,50 % prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, cit. TUIR (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza).

Nè può dubitarsi, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, che il fondo di previdenza complementare aziendale, cui risultano associate le prestazioni, sia risultato nella specie distinto da una prevalente causa previdenziale e (in quanto strutturalmente composto da accantonamenti di capitale versati dal datore di lavoro e – in parte – dal lavoratore, con aggiunta di un rendimento netto imputabile alla gestione di mercato) abbia partecipato altresì del modello gestionale proprio dell’assicurazione.

4. – Ciò stante, deve dedursi che il regime di tassazione separata avallato dalla commissione territoriale – seccamente proiettato sulla tassazione analoga a quella del tfr, e non correlato, invece, alla distinzione tra somme liquidate in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro e somme corrispondenti al rendimento di polizza – non è conforme a diritto”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, non incisi, invero, dai rilievi svolti nella memoria di parte resistente (i quali si risolvono nella riedizione di argomenti già dalle sezioni unite disattesi); donde l’impugnata sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di secondo grado, il quale, in diversa composizione, esaminerà l’istanza di rimborso del contribuente in applicazione del principio di diritto sopra esposto, altresì provvedendo sulle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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