Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27888 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27888 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4146-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SUFFREDINI DANIELE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata 1’11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/12/2013

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 20.10.06, Suffredini Daniele chiedeva il rimborso del credito IVA maturato per l’anno di
imposta 2002, riportato nella dichiarazione IVA annuale
2003, presentate per l’anno di imposta precedente. Nei
confronti del silenzio rifiuto, serbato dall’ Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso, la contrispingeva.
2. La decisione di prime cure veniva, quindi, appellata
dal contribuente, con esito favorevole. L’appello veniva,
invero, accolto dalla CTR della Toscana con sentenza n.
99/25/10, depositata 1’11.10.10, che – in riforma della
decisione di prime cure – riteneva che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA per
gli anni in questione, fosse sufficiente, ad evitare la
decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/92, l’esposizione di detto credito nell’apposito quadro della dichiarazione annuale IVA, decorrendo da tale momento solo la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
3. Per la cassazione della sentenza n. 99/25/10 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico
motivo. La società contribuente non ha svolto attività
difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
21 d.lgs. 546/92, 2946 c.c. e 30 d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere la contribuente non decaduta dal diritto al rimborso in questione, per decorso del termine biennale di cui all’art.
21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 2002, dichiarato nell’anno 2003, non avesse formato oggetto di apposita
istanza di restituzione nel biennio successivo a detta
dichiarazione, non accompagnata dal modello VR indispensabile – a parere dell’ Amministrazione ricorrente – ai
fini di ottenere il rimborso del credito di imposta. Il

buente proponeva ricorso alla CTP di Lucca, che lo re-

4

– 2

Suffredini avrebbe, difatti, provveduto a tale formale
richiesta soltanto con successiva e tardiva istanza, depositata in data 20.10.06, ovverosia ben oltre il termine
biennale di decadenza suindicato.
1.2. Per il che, la contribuente – a parere dell’Ufficio
ricorrente – non avrebbe potuto beneficiare, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, del termine decennale
considerarsi il diritto al rimborso in questione già
estinto, alla data di presentazione della formale richiesta di rimborso, per intervenuta decadenza, ex art. 21
d.lgs. 546/92.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la
Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto
per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12,
20039/11).
2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del

2

di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., dovendo

-3

credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che – come dianzi detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto
alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. l, del d.P.R. n.
633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunmento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una
volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello “VR” non
può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n.
546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
2.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
2.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per
l’anno 2002 – come dichiarato in ricorso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, e come risulta dall’impugnata sentenza – era stato esposto dalla contribuente nella dichiarazione presentate nell’anno 2003, esposizione equivalente – come dianzi detto – ad una domanda di rimborso
o di restituzione del credito di imposta; di guisa che il

3

que, adempimento necessario solo a dar inizio al procedi-

4

termine decadenziale di due anni ex art. 21 d.lgs. 546/92
risulta, in concreto, rispettato. Di conseguenza, essendo
stata la successiva formale istanza di rimborso proposta
com’è incontroverso nel giudizio – in data 20.10.06,
per un credito dell’anno 2002, il diritto in parola non
può ritenersi neppure estinto per intervenuta prescrizione.
delle Entrate non può che essere rigettato. Nulla per le
spese attesa la mancata costituzione dell’intimata nel
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA