Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27887 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18688-2018 proposto da:

V.V. (RICORSO NON DEPOSITATO AL 02/07/201

– ricorrente –

contro

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENITO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1535/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza dell’8/5/2012 il tribunale di Catania ha accolto la domanda di N.S. nei confronti di V.V. volta a sentir dichiarare legittima voltura catastale relativamente a terreno di estensione di mq. 120,58.

2. Avverso detta sentenza ha spiegato gravame V.V. e la corte d’appello di Catania con sentenza pubblicata il 4/9/2017 ha, in parziale riforma della sentenza del tribunale, posto a carico dell’appellante i 2/3 delle spese dei due gradi, compensando la residua frazione.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione di detta pronuncia V.V., su un unico motivo con cui si denuncia violazione della L. n. 679 del 1969, art. 5. Il ricorso, notificato il 5/12/2917, non è stato iscritto a ruolo a tutto il 2/7/2018, come da certificato negativo della cancelleria in pari data in atti.

4. In data 2/7/2018 ha iscritto a ruolo il procedimento, mediante controricorso, N.S..

5. In data 26/9/2018 è stata depositata ammissione, da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova, al patrocinio a spese dello stato in via anticipata e provvisoria di V.V., non costituita, rispetto a impugnazione per cassazione di sentenza della corte d’appello di Genova qui non rilevante.

6. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Trattasi, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa corte, di mancato deposito di ricorso notificato ex art. 369 c.p.c., portato a conoscenza dell’ufficio mediante deposito del controricorso. Sussiste il potere della corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità in tali casi (cfr. anche per richiami Cass. n. 252 del 2001 e n. 26529 del 2017).

2. Le spese si regolano secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

3. Di nessun rilievo appare nel presente procedimento l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di V.V., in quanto riferita ad altro giudizio.

P.Q.M.

la corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 700 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 201

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