Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27887 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7946-2010 proposto da:

C.D. (OMISSIS) in proprio e insieme ai signori

P.P. e P.R. nella loro qualità di credi di

P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRESCHI DANIELA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la decisione n. 235/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di FIRENZE del 7.7.09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – I contribuenti, in proprio (la C.) quali eredi (tutti) di P.S., ricorrono per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria centrale, sez. toscana, in data 22.9.2009, che, riformando la decisione di secondo grado, ha ritenuto legittimi due accertamenti dell'(allora) ufficio ii.dd. di Pistoia relativi a plusvalenze derivate dalla rivendita di un terreno ne quinquennio dall’acquisto.

La sentenza ha ritenuto l’operazione fatta per fini speculativi ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, comma 3, n. 2, applicabile ratione temporis, motivando che “è documentata la rivendita prima dei cinque anni dall’acquisto e la mancata utilizzazione dell’immobile da parte dei venditori”.

2. – Il ricorso per cassazione è affidato a un motivo denunziante violazione di legge, in relazione all’art. 111 Cost., per inosservanza dell’obbligo di motivazione e conseguente nullità per difetto di un requisito essenziale. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

3. – Il motivo appare inammissibile e in ogni caso manifestamente infondato, giacchè la censura che lo caratterizza non è coerente col dichiarato intento di dolersi del difetto di un requisito di forma stabilito sotto pena di nullità della sentenza. Intento chiaramente desumibile dall’insistito riferimento a Cass. n. 24985/2006 e a Cass. n. 7910/2005.

Invero parte ricorrente addebita alla commissione centrale di aver omesso l’indicazione delle prove documentali ritenute decisive nel senso della mancata utilizzazione personale dell’immobile.

Ma è risolutivo osservare che una simile critica postula – in contrasto con il profilo denunciato – il rinvenimento di una motivazione, sebbene (in base all’asserto) insufficiente in relazione al fatto controverso decisivo. Giacchè la motivazione insufficiente suppone logicamente integrato il requisito di forma, si da conseguentemente contrastare il denunciato vizio rilevante nell’ottica della nullità della sentenza.

4. – D’altronde, diversamente da quanto mostra di ritenere parte ricorrente, trattandosi di sentenza soggetta al regime dell’art. 360 c.p.c. nel testo conseguente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (testo non ulteriormente modificato dalla L. n. 69 del 2009), la stessa era aggredibile anche per vizio logico della motivazione in senso proprio (art. 360 c.p.c., n. 5), inattuali essendo i riferimenti a Cass. n. 11684/2002 e a Cass. n. 14581/2001. Mentre è di tutta evidenza che non codesto vizio è stato nella specie denunciato, sebbene l’altro – insussistente – di nullità per mancanza della motivazione in sè, quale requisito formale del titolo. Mentre – ripetesi – una motivazione nella specie è rinvenibile nell’affermata condizione di esistenza , chiaramente dalla commissione enunciata, di prove documentali cui associare la non destinazione del bene a utilizzo personale del contraente. Nel che è la ratio decidendi”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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