Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27887 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27887 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 1623-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

INTERFINANCE SPA (quale cessionaria del Credito del
Fallimento Gulliver srl) in persona del Presidente e
Legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2-A, presso lo studio
dell’avvocato PARIS FILIPPO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 13/12/2013

dall’avvocato VOLPE GIAN MARIA giusta delega in calce;
– controri corrente avverso la sentenza n. 144/2010 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 15/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
l. Con istanza in data 29.3.01, la curatela del fallimento Gulliver s.r.l. chiedeva il rimborso di un credito
IVA, per l’anno 1992, per un ammontare di

e

13.087,53.

All’istanza l’Ufficio, appurata l’esistenza di carichi
pendenti per debiti fiscali della società fallita maturati nel periodo prefallimentare, compensabili, quindi, con
dell’Erario, opponeva alla Interfinance s.p.a. – divenuta
cessionaria, con atto del 22.12.03, del credito di imposta già vantato dalla fallita – la compensazione tra tali
crediti, emettendo, al contempo, ordinativo di pagamento
a favore della Tesoreria provinciale dello Stato per il
residuo credito vantato.
2. Tale provvedimento veniva, quindi, impugnato dalla Interfinance s.p.a. dinanzi alla CTP di Genova, che respingeva il ricorso. L’appello proposto dalla contribuente
nei confronti della decisione di prime cure, veniva, peraltro, accolto dalla CTR della Liguria, con sentenza n.
144/6/10,

depositata

il

15.10.10

e notificata

il

12.11.10.
2.1. La CTR – confermando della decisione di prime cure riteneva, invero, che la compensazione, eccepita
dall’Ufficio alla Interfinance s.p.a. e posta a base del
provvedimento di fermo amministrativo, tra i controcrediti vantati dall’Amministrazione finanziaria nei confronti
della società cedente e il credito fiscale vantato dalla
contribuente, non fosse opponibile alla cessionaria. E
ciò per mancanza di reciprocità dei crediti in questione,
appartenendo il credito IVA azionato dalla cessionaria
alla massa dei creditori e non alla società fallita – nei
cui confronti l’Ufficio vantava, invece, i controcrediti
opposti in compensazione – poiché compiutamente liquidato
solo dopo l’apertura del fallimento.
3. Per la cassazione della sentenza n. 144/6/10 ha proposto, pertanto, ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, ai quali la Interfinance s.p.a. ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.

il credito fiscale vantato dalla medesima nei confronti

c

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CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro intima
connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 56 1.
fall.

(r.d. 267/42), in relazione all’art. 360 n. 3

c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
CTR abbia escluso – per di più con motivazione del tutto
incongrua – la compensazione, ex art. 56 1.f., tra i reciproci crediti dell’Erario e della contribuente, per il
fatto che il credito IVA, richiesto a rimborso dalla curatela del fallimento Gulliver s.r.1., divenuto liquido
ed esigibile dopo l’apertura del fallimento, sarebbe stato in titolarità non più del fallito, verso il quale
l’Ufficio vantava il suo credito, bensì della massa dei
creditori. Il giudice di appello non avrebbe, in tal modo, tenuto conto – ad avviso della ricorrente – del fatto
che il requisito della reciprocità, solo in presenza del
quale è consentita la compensazione dei reciproci crediti, ai sensi degli artt. 56 1. fall., va stabilito con
riferimento al momento in cui il credito IVA del fallito
viene ad esistenza, e non con riferimento al momento in
cui il credito stesso è divenuto liquido ed esigibile.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Ed invero, va rilevata l’erroneità dell’assunto della CTR, laddove ha escluso la compensazione per il fatto
che, a suo avviso, difetterebbe, nella specie, il requisito della reciprocità dei crediti, posto che – a differenza dei controcrediti dell’Amministrazione, che sussistono nel rapporto tra l’Erario e la società fallita – il
credito IVA richiesto a rimborso, poichè la sua precisa
determinazione è venuta ad esistenza dopo l’apertura del
fallimento, sussisterebbe nel rapporto tra la massa dei
creditori e l’Erario. Siffatta disomogeneità dei rapporti
obbligatori, dal lato soggettivo, determinerebbe, dunque,
a parere del giudice di appello, il difetto di reciprocità dei crediti, ex art. 56 1. fall., con conseguente im-

1.1. Si duole, invero, l’Amministrazione del fatto che la

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possibilità di procedere alla compensazione delle rispettive pretese creditorie.
Il fatto che il credito, poi ceduto alla Interfinance,
sia divenuto certo e determinato solo dopo la dichiarazione di fallimento, a seguito della presentazione della
richiesta di rimborso con il modello VR, evidenzierebbe,
inoltre, anche il difetto del requisito della liquidità
1243 c.c. per l’operatività della compensazione.
2.2. Orbene, va osservato, in proposito, che – ai fini di
stabilire se sussista, o meno, il requisito della reciprocità richiesto dalla disposizione contenuta nell’art.
56 l fall. – secondo il quale la compensazione può operare solo tra gli stessi soggetti, che si trovino ad essere
al contempo creditori e debitori del fallito – occorre
avere riguardo, onde accertare la titolarità dei rispettivi crediti, esclusivamente al fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte.
2.3. Ne discende che la compensazione nel fallimento, a
norma dell’art. 56 della 1. fall., è ammessa anche quando
il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile
dopo l’apertura della procedura concorsuale, purché il
fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
E non può revocarsi in dubbio che l’insorgenza dei diversi crediti tributari si determini

ex lege in relazione

all’avveramento del presupposto proprio di ciascuno dei
tributi in considerazione (cfr. Cass.S.U. 4779/87). Ebbene, con riferimento all’IVA, tale presupposto è da individuarsi nella dichiarazione del contribuente per ciascun
anno di imposta, che, ai sensi dell’art. 28 d.P.R.
633/72, deve contenere tutti i dati che consentano
all’Amministrazione di acquisire le indicazioni concernenti l’ammontare delle operazioni attive e passive compiute nel periodo di riferimento, e di operare la relativa liquidazione di imposta.

ed esigibilità dei reciproci debiti, richiesta dall’art.

4

-4

Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano, di conseguenza, l’ammissibilità – in presenza
del presupposto temporale suesposto – anche della compensazione giudiziale nel fallimento, perché operi la quale
è necessario che i requisiti dell’art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, ogni qual volta la compensazione venga eccepita
Cass. 10025/10, 18915/10).
2.4. Da quanto sopra rilevato consegue, pertanto, l’ erroneità della decisione impugnata, che ha escluso la compensabilità tra i crediti esclusivamente per il fatto che
il credito IVA vantato in origine dalla fallita Gulliver
s.r.1., poi ceduto alla Interfinance s.p.a., fosse divenuto liquido ed esigibile solo dopo l’apertura del fallimento, non tenendo conto del fatto che tale credito era
sorto in epoca precedente alla stessa dichiarazione di
fallimento (intervenuta nel 1993), avendo esso origine
dalla dichiarazione IVA per l’anno 1992.
3.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. 1
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla
contribuente.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente; condanna la resistente alle spese del presente giudizio che liquida in C 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti
le spese dei gradi di merito.

da una delle parti del giudizio (cfr. Cass.S.U. 775/99,

SENTE 7-

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

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