Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27886 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8398-2010 proposto da:

COMUNE DI MARLIANA (OMISSIS) (PT) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 11,

presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che lo rappresenta e

difende, giusta apposita delibera comunale e giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DUE SRL (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLINI 27,

presso lo studio dell’avvocato VARANO ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MORI PIERGIOVANNI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/33/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 18.6.09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Firenze ha respinto l’appello del Comune di Marliana – appello proposto contro la sentenza n. 284/02/2007 della CTP di Pistoia che aveva accolto il ricorso della “Casa Due srl”- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per ICI relativa agli anni dal 1993 al 2003 con cui la società era stata richiesta del pagamento delle imposte dovute da terzi, siccome assuntore del concordato con cui era stata chiusa la procedura fallimentare a carico di detti terzi.

La predetta CTR ha motivato la decisione nei senso che “sarebbe spettato semmai al curatore inserire il credito ICI vantato dal comune nel fabbisogno concordatario”, atteso che l’assuntore, sostituendosi al fallito, si obbliga soltanto a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, tra cui non vi era appunto il pagamento delle imposte di cui si tratta.

Il comune di Marliana ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il primo motivo di impugnazione (rubricato come:

“Contraddittorietà e illogicità della motivazione – omessa motivazione su punto fondamentale della controversia”) non è fondato su argomenti coerenti con l’archetipo del vizio fatto valere in rubrica, in riferimento manifesto (per quanto implicito) all’art. 360 comma 1, n. 5.

E’infatti indirizzo costante di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 228 del 10/01/1995) che: “La violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè tale vizio è riferito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto …”.

Nella specie di causa la parte ricorrente non ha in alcun modo indicato quale sarebbe il “fatto decisivo” in relazione al quale si assume commesso il vizio lamentato, sicchè è manifesto che la doglianza avrebbe dovuto essere ascritta ad una tipologia di vizio diversa da quella prescelta (lamentandosi in concreto l’inidonea applicazione della legge).

Il secondo motivo di impugnazione, poi (rubricato come: “Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2”), appare esso pure inammissibile, poichè correlato a questione rimasta assorbita e logicamente subordinata rispetto a quella che precede, sicchè la parte ricorrente è priva di giuridico interesse all’esame di quello.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre ad accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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