Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27885 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13190-2018 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO;

-intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il

29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale civile di Rovereto in composizione monocratica con ordinanza depositata il 29/3/2018 ha accolto opposizione dell’avv. Nicola Canestrini avverso provvedimento del giudice del dibattimento del medesimo tribunale che aveva rigettato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa da reato, da lui patrocinata.

2. Con il medesimo provvedimento il tribunale ha peraltro dichiarato “nulla in punto spese, non essendovi stata opposizione della parte convenuta”.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione “ex art. 111 Cost.” Nicola Canestrini su un motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio non ha condiviso la proposta del relatore, ritenendo il ricorso inammissibile, come in prosieguo.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con un unico motivo si deduce violazione tra l’altro degli artt. 91 e 92 c.p.c., non costituendo la mancata costituzione della controparte ragione per non applicare il principio di soccombenza, in assenza di altri motivi di compensazione delle spese processuali.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Va rilevato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poichè esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso (Cass. sez. U n. 8516 del 29/05/2012); analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all’Agenzia delle entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale.

2.2. Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle entrate, senza che quest’ultima abbia svolto difese. Non risulta dunque applicabile la L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, dettato in materia di erronea identificazione di organi dello Stato, ma invocabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. n. 5314 del 06/03/2018 concernente erronea evocazione Ministero dell’Agenzia delle Entrate e non del Ministero della Giustizia nell’ambito di un procedimento di opposizione al decreto di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170), al fine di sanare, mediante rimessione in termini, l’errore se la difesa erariale eccepisce entro la prima udienza l’errata indicazione della persona cui l’atto introduttivo doveva essere notificato. Ne deriva la mera inammissibilità.

3. Non deves provvedere sulle spese, per non avere l’Agenzia svolto difese.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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