Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27885 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8267-2010 proposto da:

SIDERURGICA DARIO LEALI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso

lo studio dell’avvocato AMORUSO GIOVANNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAPUTO EMILIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 168/51/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 25.9.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La “Siderurgica Dario Leali spa” propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 168-51-2009, depositata 28.09.2009, con la quale – in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per TARSU 2007- ed in riforma della sentenza della CTP di Caserta, è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente e dichiarata legittima la impugnata cartella.

La sentenza qui in esame ha ritenuto, da un canto, che le eccezioni di giudicato proposte dalla società contribuente non fossero idonee a “coprire l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della società, in presenza della comunicazione del luglio 2000 che non è stata impugnata dalla società e che si considera equiparabile all’avviso di accertamento” e, d’altro canto, che l’anzidetta comunicazione sia tale da rendere edotta la parte della pretesa del Comune.

La società contribuente ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.

L’Amministrazione comunale non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Tutti i motivi di ricorso appaiono inammissibili per difetto del requisito di autosufficienza.

Nel primo motivo (fondato sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ. e retto sull’assunto che con la sentenza n. 5910/2009 questa Corte si sarebbe pronunciata sulla questione della validità come atto prodromico della “missiva inviata dal comune precedentemente alle cartelle impugnate”, in termini tali che anche con riguardo alla specie in esame nel presente procedimento si sarebbe formata la cosa giudicata) nulla si dice in ordine alle concrete statuizioni contenute nella pronuncia di questa Corte dianzi menzionata, sicchè l’assunto secondo cui dette statuizioni si estenderebbero ai presupposti di fatto che hanno costituito oggetto della decisione qui impugnata non può essere sottoposto a nessuna verifica, neppure astratta e teorica, per il contenuto stesso, privo della necessaria analiticità, del motivo di impugnazione.

Nel secondo motivo, poi (fondato sia sulla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e L. n. 241 del 1990, art. 3 che su vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) si assume che alla comunicazione inviata dal Comune di Marcianise o farebbe assoluto difetto il carattere della motivazione (si che essa non potrebbe essere equiparata al formale atto di accertamento) ma nulla si dice in ordine al contenuto motivazionale di detta comunicazione, sicchè non vi è alcun elemento per intendere se gli argomenti su cui è fondata la pronuncia del giudice di appello (che sono motivatamente contrari a quelli qui sostenuti dalla parte ricorrente) costituiscano violazione alle invocate norme di legge ovvero violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.

In tal modo resta sostanzialmente inibito a questa Corte di apprezzare il fondamento delle censure, le quali ultime non possono certo considerarsi fondate solo per astrattezza, in assenza dei necessari riscontri concreti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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