Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27884 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12172-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimate –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il

01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il presidente del tribunale di Brindisi con ordinanza depositata il 1/3/2018 ha accolto opposizione dell’avv. Antonio Sanasi avverso provvedimento del giudice di pace di Brindisi che aveva rigettato istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per la difesa di V.P. in procedimento penale. Per l’effetto ha liquidato le spettanze professionali.

2. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale ha peraltro dichiarato irripetibili le spese per “mancata costituzione del tribunale resistente”.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione “ex art. u

111 Cost.” S.A. su un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo – con cui si è fatta valere violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – appare manifestamente fondato, non costituendo la mancata costituzione della controparte ragione per non applicare il principio di soccombenza, in assenza di altri motivi di compensazione delle spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c. – cfr. ad es. Cass. n. 189 del 9/1/2017).

2. Accogliendosi il ricorso, può pronunciarsi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, e possono regolarsi le spese sia del giudizio di merito sia di quello di legittimità secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, condanna l’intimato ministero alla rifusione a favore del ricorrente delle spese dei giudizi innanzi al tribunale e a questa corte di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 169,25 e 339,82 per esborsi nonchè Euro 400 e 400 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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