Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27884 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27884 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22340-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

INTERFINANCE SPA (quale cessionaria del Credito del
Fallimento Provita srl) in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2-A, presso lo
studio dell’avvocato PARIS FILIPPO, rappresentato e

Data pubblicazione: 13/12/2013

difeso dall’avvocato VOLPE GIAN MARIA giusta delega
in calce;
– controri corrente avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di LATINA,

503/2008

della

depositata il

15/07/2008;

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 28.5.01, la curatela del fallimento Provita s.r.l. chiedeva il rimborso di un credito IVA,
per l’anno 2000, per un ammontare di £. 65.290.000.
Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto, dopo che con
nota del 16.3.04, l’Ufficio aveva dichiarato l’esistenza
biti fiscali maturati nel periodo prefallimentare. Seguiva la notifica di tre avvisi di accertamento, avvenuta in
data 4.8.05, relativi a controcrediti vantati dall’ Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente,
per IVA, IRAP ed imposte dirette, per gli anni 1998, 1999
e 2000.
2. Il silenzio rifiuto veniva, quindi, impugnato dalla
Interfinance s.p.a. – divenuta cessionaria, con atto del
13.11.01, del credito di imposta già vantato dalla fallita Provita s.r.l. – dinanzi alla CTP di Latina, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Latina nei confronti della decisione
di prime cure, veniva, dipoi, respinto dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 503/39/08, depositata il 15.7.08.
2.1. La CTR – confermando della decisione di prime cure riteneva,

invero,

che

la

compensazione,

eccepita

dall’Ufficio alla Interfinance s.p.a. – cessionaria del
credito fiscale già vantato dalla fallita Provita s.r.l.
– di controcrediti vantati, a sua volta, nei confronti
della società cedente, non fosse opponibile alla cessionaria, poiché tale compensazione avrebbe pregiudicato i
diritti dei creditori fallimentari, che si sarebbero visti decurtare l’attivo per effetto del pagamento di un
debito pregresso della società, non inserito nel passivo
fallimentare.
2.2. Il giudice di appello – nel confermare e fare proprie tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata – riteneva, pertanto, che il diritto della contribuente al rimborso non avrebbe dovuto essere negato
dall’Amministrazione finanziaria.

di carichi pendenti nei confronti del fallimento, per de-

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3. Per la cassazione della sentenza n. 503/39/08 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, ai quali la Interfinance s.p.a. ha replicato con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie
ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
l. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che, per la
l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1248, co. 2 c.c. e 56 1. fall.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR – a parere dell’ Amministrazione finanziaria – nel ritenere che i controcrediti opposti dall’Ufficio in compensazione, derivanti da
debiti della società fallita per imposte diverse, avrebbero dovuto essere previamente insinuati nel passivo del
fallimento, trasferendo la compensazione ex art. 56 1.
fall. nella sede della verifica dei crediti, ai sensi degli artt. 93 e ss. 1. fall. Ed infatti, ad avviso della
ricorrente, tale previa insinuazione nel passivo del fallimento sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui
l’Ufficio avesse inteso chiedere, in via riconvenzionale,
la condanna della procedura (o, per essa, del cessionario
del credito) al pagamento dell’eccedenza dei controcrediti rispetto al credito vantato dal fallimento.
1.2. Del tutto erronea si paleserebbe, dipoi, l’impugnata
sentenza, laddove – recependo in toto le statuizioni della decisione di prime cure – ha ritenuto successivi alla
cessione del credito vantato dalla Provita s.r.l. alla
Interfinance s.p.a. (notificata all’Ufficio in data
18.12.01) i controcrediti opposti dall’Amministrazione in
compensazione, per essere stati i relativi avvisi di accertamento notificati alla contribuente solo in data
4.8.05. In tal modo, il giudice di appello avrebbe, invero, erroneamente attribuito rilievo all’atto accertativo
dei controcrediti dell’Amministrazione opposti in compensazione, anziché al momento genetico di insorgenza dei

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loro intima connessione, vanno esaminati congiuntamente –

medesimi, costituito dall’essersi il fatto costitutivo di
detti crediti verificato negli anni dal 1998 al 2000.
2. Le censure suesposte sono fondate.
3. L’impugnata sentenza, nella parte in cui considera indispensabile, per la proponibilità dell’eccezione di compensazione del credito del contribuente con i controcrediti vantati dall’Ufficio, la previa insinuazione di quetutto erronea.
3.1. Va – per vero – osservato, in via di principio, che,
a norma dell’art. 56, co. l 1.f., “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i
crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non
scaduti prima della dichiarazione di fallimento”. La disposizione – che rappresenta una deroga al concorso a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo
creditori e debitori del fallito (Cass.S.U. 775/99) trova la sua ratio evidente nell’esigenza di evitare che
il debitore del fallimento, che abbia soddisfatto il credito dello stesso, si trovi, poi, esposto al rischio di
realizzare a sua volta un proprio controcredito in moneta
fallimentare (Cass. 481/09).
3.2 Ne discende che, nel giudizio promosso dalla curatela
per il recupero di un credito contrattuale del fallito,
il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso
il fallimento, senza essere condizionato dalla previa insinuazione di detto credito nel passivo fallimentare. Ed
invero, il rito speciale per l’accertamento del passivo,
previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., non può considerarsi operante in siffatta ipotesi, atteso che detta
eccezione di compensazione – diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui “petitum” riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé
favorevole, di accertamento o di condanna all’importo in
tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la
compensazione – è diretta esclusivamente a neutralizzare
la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o

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sti ultimi nel fallimento, è da ritenersi, invero, del

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parziale.

è solo con riferimento

Di conseguenza,

all’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il
debitore che non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti della procedura, dovendo per essa essere proposta necessariamente un’autonoma istanza di insinuazione nel passivo del fallimento, a norma degli
artt. 93 e ss. 1. fall. (cfr., in tal senso, Cass.
3.3. Premesso quanto precede in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, l’Amministrazione finanziaria, debitrice del fallimento Provita s.r.l. per il
credito di imposta da questi vantato per l’anno 2000, si
è limitata ad eccepire in compensazione il proprio controcredito, derivante da debiti di imposta della società
fallita per gli anni dal 1998 al 2000, senza chiedere la
condanna – com’è del tutto incontroverso – né della procedura, né del cessionario Interfinance s.p.a., al pagamento dell’eventuale eccedenza a suo favore. Ne consegue,
che l’eccezione di compensazione, proposta dall’Ufficio,
essendo limitata a paralizzare la pretesa di pagamento
del credito della contribuente richiesto a rimborso, deve
ritenersi pienamente legittima, per le ragioni suesposte.
3.4. Né rileva – a giudizio della Corte – il fatto che
tale eccezione sia stata proposta nei confronti, non del
fallimento, bensì del cessionario del credito in precedenza vantato dalla procedura fallimentare.
3.4.1. Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che la cessione del credito, che – come si evince dalla norma
dell’art. 1263 c.c. – lascia inalterati i termini e le
modalità del rapporto sostanziale da cui il credito ceduto trae origine, comporta che, a seguito della cessione,
il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario
allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo
creditore originario. Di conseguenza, il debitore ceduto
potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fat-

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287/09, 15562/11, 64/12, 14418/13).

ti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla
cessione medesima (cfr. Cass. 5757/01, 13/12).
3.4.2. Ne deriva che, nel caso di specie, l’ Amministrazione finanziaria (debitore ceduto) ben poteva opporre come ha fatto – al cessionario (Interfinance s.p.a.)
l’eccezione di compensazione del credito da questi acquisito con i controcrediti, precedenti alla cessione, vans.r.1.). Anche sotto tale profilo, dunque, le argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria devono considerarsi pienamente condivisibili.
4. Del tutto erronea si palesa, poi, la decisione di appello, laddove – facendo proprie le statuizioni rese dal
giudice di prime cure – ha ritenuto successivi alla cessione del credito vantato dalla Provita s.r.l. alla Interfinance s.p.a. (notificata all’Ufficio in data
18.12.01), e perciò inopponibili alla cessionaria, i controcrediti opposti dall’Amministrazione in compensazione,
per essere stati i relativi avvisi di accertamento notificati alla contribuente solo in data 4.8.05.
4.1. A tal riguardo, va anzitutto rilevata l’erroneità
dell’assunto della resistente Interfinance s.p.a., secondo la quale l’inopponibilità nei suoi confronti dei crediti opposti dall’Amministrazione in compensazione deriverebbe dalla anteriorità della cessione del credito, già
vantato dal fallimento Provita, rispetto ai controcrediti
dell’Amministrazione; il che – ad avviso della resistente
– precluderebbe all’Ufficio di far valere detti crediti
nei confronti del cessionario, in forza del disposto di
cui all’art. 1, co. 7 del D.M. n. 384/97, ritenuto applicabile alla fattispecie concreta.
4.1.1. E’ bensì vero, infatti, che – a norma dell’art. 1,
co. 7 del D.M. n. 384/97, attuativo del disposto di cui
all’art. 43 bis d.P.R. n. 602/73 – “l’atto di cessione”
dei crediti fiscali chiesti a rimborso dalle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del co. 1 della stessa disposizione dell’art. 1, “è inefficace nei confronti dell’
Amministrazione finanziaria”, soltanto se: “(….) al mo-

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tati nei confronti del cedente (fallimento Provita

mento della notifica risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica
dell’atto di cessione”. Tuttavia, sebbene nel caso concreto addirittura gli avvisi di accertamento – non risulta agli atti se seguiti, o meno, da successive iscrizioni
a ruolo – siano stati notificati alla cessionaria Interdell’atto di cessione del credito, già vantato dalla fallita Provita s.r.l. (18.12.01), tale cessione è – nondimeno – inopponibile all’Amministrazione finanziaria che,
pertanto, ha legittimamente operato la compensazione in
parola.
4.1.2. Deve – per vero – ritenersi, al riguardo, che il
combinato disposto degli artt. 43 bis d.P.R. 602/73 e 1,
co. 7, D.M. 384/97 non sia applicabile ad imposte diverse
da quelle dirette, e perciò sia inapplicabile all’IVA,
imposta della quale si controverte nel caso di specie.
A tanto induce, infatti, anzitutto il tenore letterale
della norma di cui al co. 1 dell’art. l del D.M n.
384/97, nella parte in cui fa riferimento alla richiesta
di rimborso operata dai contribuenti nella “dichiarazione
dei redditi”, e laddove estende il novero delle persone
legittimate a richiedere il rimborso di imposta ai “soggetti di cui all’art. 87, comma l del testo unico delle
imposte sui redditi”. In tal modo, infatti, la norma circoscrive, inequivocabilmente, il suo ambito applicativo
alle sole imposte sui redditi, restandone palesemente
escluse le imposte indirette, e perciò l’IVA.
4.1.3. Tale conclusione appare, del resto, confermata in
toto

dalla disposizione di cui all’art. 19 del d.lgs. n.

46/99, a tenore del quale la disposizione di cui all’art.
43 bis del d.P.R. 602/73, ed altre ivi menzionate, “si
applicano alle sole imposte sui redditi”.
4.1.4. Se ne deve, pertanto, necessariamente inferire
che, in materia di IVA, non può che trovare applicazione
la disposizione generale di cui all’art. 1248, co. 2
c.c., secondo la quale, nel caso in cui – come nella spe-

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finance s.p.a. in data posteriore (4.8.05) alla notifica

cie – la cessione non sia stata accettata dal debitore,
ma sia stata a questi notificata, è impedita solo la compensazione dei crediti sorti – a favore del debitore ceduto (nel caso concreto, l’Amministrazione finanziaria)
e nei confronti del cedente (nella specie, il fallimento
Provita s.r.1.) “posteriormente alla notificazione” della
cessione del credito. In altri termini, e facendo applimentre per le imposte dirette occorre avere riguardo – ai
fini dell’operatività della compensazione tra il credito
chiesto a rimborso dal contribuente ed il controcredito
vantato dall’Ufficio – alla notifica della cartella di
pagamento, che deve essere “anteriore” alla notifica
dell’atto di cessione del credito, per quanto concerne
l’IVA, invece, bisogna fare riferimento all’insorgenza
del controcredito dell’ Amministrazione finanziaria, che
– se è “anteriore” alla cessione – è opponibile al cessionario (v., in generale, Cass. 2096/07).
E non può revocarsi in dubbio che l’insorgenza dei diversi crediti tributari (per IVA, IRAP ed imposte dirette),
vantati, nella specie, dall’Amministrazione finanziaria,
si determini

ex lege

in relazione all’avveramento del

presupposti propri di ciascuno dei tributi in considerazione – nel caso concreto tutti venuti ad esistenza in
epoca precedente la cessione del credito – e non per effetto del successivo ed eventuale atto amministrativo di
accertamento, come questa Corte ha da tempo affermato
(cfr. Cass.S.U. 4779/87).
5. I primi due motivi di ricorso devono essere, pertanto,
accolti, risultandone assorbito il terzo, con il quale
l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 bis d.P.R. 633/72, per avere la
CTR omesso di considerare che uno dei controcrediti opposti in compensazione ha costituito oggetto di un avviso
di accertamento relativo al medesimo anno di imposta
(2000) da cui era sorto il credito IVA, oggetto di cessione a favore della Interfinance s.p.a. Per il che,
quanto meno, per l’anno in questione, l’avvenuta notifica

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cazione di tale disposizione alla materia tributaria,

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ESENTE
AI
N. 131

dell’avviso di accertamento avrebbe precluso l’ accoglimento dell’istanza di rimborso, essendo il contribuente
tenuto, per effetto dell’atto impositivo, addirittura a
che risultino, dall’avviso di accertamento, essere state
indebitamente rimborsate.
6. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso
comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di
cui all’art. 384, co. 1 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
7. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito
il terzo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
condanna la resistente alle spese del presente giudizio
che liquida in 6.500,00, oltre alle spese prenotate a
debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei
gradi di merito.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

restituire – ai sensi della norma succitata – le somme

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