Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27883 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9933-2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO CRINCOLI;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUSIANO 9,
presso la Dottoressa ANNA AUCELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONELLO AUCELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4264/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/10/2017;
Fatto
RILEVATO
che:
1. S.A. ha convenuto C.R. innanzi al tribunale di Ariano Irpino chiedendo il regolamento dei confini tra i fondi finitimi delle parti in Vallata, contrada Mezzana Perazze, avendo il convenuto invaso una porzione di circa 700 mq. di cui l’attrice ha chiesto condanna al rilascio.
2. Sulla resistenza di C.R. con domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a valle, e con intervento di S.G.R. che ha lamentato alterazione del confine rispetto a propria particella da parte di C.R., chiedendosi la relativa declaratoria, il tribunale ha accolto la domanda dell’attrice, condannando C.R. al rilascio della zona occupata secondo confine accertato mediante c.t.u. basata sulle evidenze catastali in mancanza di altri dati certi, con rigetto delle controdomande del convenuto e dell’interventore.
3. C.R. ha proposto impugnazione e la corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 19 ottobre 2017 ha parzialmente accolto la stessa, riconoscendo sussistere il confine tra i fondi di parte attrice e convenuta sulla linea segnata da elementi risalenti nel tempo e non su quella di cui alle evidenze catastali, condannando il convenuto al rilascio della conseguente porzione occupata; ha accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo l’esistenza di servitù di passaggio acquistata per usucapione, dichiarando tardiva l’ulteriore domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della striscia occupata, in quanto avanzata in appello.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.A. su due motivi. Ha resistito con controricorso C.R., successivamente depositando memoria. Non è stato evocato in giudizio S.G.R..
5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
6. In data 7 febbraio 2019 è stata depositata rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. E’ inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dal controricorrente nella memoria illustrativa. Va infatti ribadito (cfr. Cass. n. 20914 del 11/10/2011) che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione; quando essa si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve però essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso, e non quindi con la memoria.
2. Con i due motivi di ricorso si lamentano:
– omesso esame di fatto decisivo, anche in riferimento all’art. 132 c.p.c.; nell’ambito del motivo, non si indica il fatto decisivo non considerato e si contesta l’avere la corte d’appello determinato il confine in relazione allo stato dei luoghi e non in base alle evidenze catastali; si contesta anche l’avere riconosciuto l’usucapione della servitù di passaggio;
– violazione dell’art. 112 c.p.c. ricondotta a “eccesso di potere”; si deduce che, in assenza di domanda riconvenzionale, nell’ambito dell’azione di regolamento il giudice non possa disporre il rilascio della porzione occupata; si eccepisce la contraddittorietà tra tale pronuncia e la dichiarazione di tardività della domanda di accertamento di usucapione della proprietà della zona a rilasciarsi.
3. Il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con attribuzione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto, stante la rinuncia, del non sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione a favore dell’avv. Aucelli.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del non sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019