Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27883 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 96-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GRUPPO LEPETIT SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POGGIO

LAURENTINO 66, presso lo STUDIO TRIVOLI & ASSOCIATI,

rappresentata e

difesa dall’avvocato CACCIATO GIUSEPPE, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/44/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 6.7.09, depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione (rel. dr. D’Alessandro):

“L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso Irap. La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e accolto, per manifesta fondatela, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Il giudice tributario ha sostanzialmente disapplicata una norma della regione Lazio che ha aumentato di un punto percentuale l’aliquota Irap per la società contribuente, sulla base del principio d’irretroattività delle norme tributarie, desumibile sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dall’art. 3 dello statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000).

L’agenzia, con l’unico motivo, deduce la violazione della norma regionale (della L.R. n. 34 del 2001, art. 5).

Il mezzo è fondato.

La L.R. Lazio n. 34 del 2001, art. 5 recita testualmente: A far dal 1 gennaio 2002 alle aliquote dell’Irap, come determinate dal D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, tra le quali vi è l’aumento di un punto percentuale dell’Irap, in ragione del ramo di attività, per la società contribuente, in ragione del tenore testuale della norma non è dubbio che, nell’intero anno d’imposta 2000, l’aliquota Irap nella regione Lazio sia quella risultante dalla tabella A allegata alla legge, ancorchè la legge sia entrata in vigore il 13 gennaio 2002.

Il contrasto con lo statuto del contribuente (peraltro insussistente, dato il carattere esplicito della previsione temporale) non può certamente risolversi nella caducazione della norma regionale, trattandosi, in entrambi i casi, di leggi ordinarie e prevalendo dunque la successiva, mentre la ritenuta contrarietà della norma, in quanto norma tributaria (parzialmente) retroattiva, a principi costituzionali avrebbe dovuto semmai indurre giudice tributario a sollevare una questione di legittimità della norma stessa ma non certo disapplicarla, trattandosi di soluzione difforme da quella delineata dal modello costituzionale”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

atteso che tale convincimento è confortato da recente pronunzia di questa Corte:

“In tema di IRAP, la L.R. Lazio 13 dicembre 2001, n. 34, art. 5, comma 1 (entrata in vigore il 13 gennaio 2002) nel prevedere che le nuove aliquote siano applicabili a far data dal 1 gennaio 2002 stabilisce, derogando a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del cd.

Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), che la modifica delle aliquote si applichi non a partire dall’anno successivo, ma da quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono. Tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto citato – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenda anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come regola di eccezionale retroattività” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11141 del 20/05/2011);

considerato che da ciò consegue la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, potendo la vertenza essere definita anche nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

ritenuto che si stima equo compensare per intero le spese di lite, attesa la recente chiarificazione giurisprudenziale dei principi regolativi in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente; compensa le spese di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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