Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27883 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27883 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 12243-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
INTERFINANCE SPA;
– intimato sul ricorso 17104-2008 proposto da:
INTERFINANCE SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

Data pubblicazione: 13/12/2013

CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
VOLPE GIAN MARIA, PODENZANA BONVINO DAVIDE con studio
in GENOVA VIA PALESTRO 12/3 (avviso postale) giusta
delega in calce;

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato avverso la sentenza n. 118/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 04/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato VOLPE che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale.

– ricorrente –

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 18.6.02, la curatela del fallimento Mitta s.r.l. chiedeva il rimborso di un credito IVA,
per l’anno 1998, per un ammontare di £. 51.214.000.
L’istanza veniva disattesa,

con provvedimento del

17.12.03, avendo l’Ufficio operato una compensazione, ai
sensi dell’art. 23 d.P.R. 472/97, del credito in questioriconducibili all’attività della predetta società anteriore alla dichiarazione di fallimento, e derivanti da
iscrizioni a ruolo, cui faceva seguito la notifica di tre
cartelle di pagamento, avvenuta in data 28.9.01 e 5.2.02,
relative a controcrediti vantati dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, per gli anni
dal 1994 al 1996.
2. L’avviso di diniego di rimborso veniva impugnato dalla
Interfinance s.p.a. – divenuta cessionaria, con atto del
9.4.01, del credito di imposta già vantato dalla fallita
Mitta s.r.l. – dinanzi alla CTP di Genova, che accoglieva
il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate
– Ufficio di Genova 2 nei confronti della decisione di
prime cure, veniva, dipoi, respinto dalla CTR della Liguria, con sentenza n. 118/01-, depositata il 4.12.07 e notificata il 27.2.08.
2.1. La CTR – confermando la decisione di prime cure affermava, invero, che il credito IVA per l’anno in questione fosse stato correttamente esposto nel modello VR,
pure in assenza della corrispondente dichiarazione annuale, e che la compensazione, eccepita dall’Ufficio alla
Interfinance s.p.a., di controcrediti vantati, a sua volta, nei confronti della società cedente, non fosse opponibile alla cessionaria, poiché le relative cartelle
esattoriali erano state notificate al curatore del fallimento della Mitta s.r.l. in epoca successiva alla notifica della cessione del credito di imposta in contestazione.

ne, maturato nel periodo prefallimentare, con i debiti

2.2. Il giudice di appello riteneva, pertanto, che il diritto della contribuente al rimborso non avrebbe dovuto
essere negato dall’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 118/08 ha proposto
ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi,
ai quali la Interfinance s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidac.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 43 bis del d.P.R. 602/73, l del D.M. n. 384/97 e 19
d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – ad avviso della ricorrente – nel ritenere che la compensazione del credito
vantato dal contribuente con i controcrediti vantati
dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del medesimo, non fosse opponibile alla cessionaria Interfinance,
per essere stata la cessione del credito in contestazione
notificata in epoca precedente alla notifica delle cartelle di pagamento relative a tali controcrediti.
1.2. In realtà, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, le diposizioni di cui agli artt. 43 bis del d.P.R.
602/73 e l D.M. 384/97 – secondo cui la notifica
all’Ufficio dell’atto di cessione del credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, renderebbe
tali crediti inopponibili al cessionario – non sarebbero
applicabili in materia di IVA, essendo le stesse previste
dalla legge esclusivamente in relazione alle imposte dirette. Sicchè non potrebbe che trovare applicazione, nella fattispecie concreta, la disciplina di diritto comune,
ovverosia il disposto dell’art. 1248, co. 2 c.c., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti siano insorti successivamente al credito
azionato.

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to ad un solo motivo, nonché con memoria ex art. 378

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2. Il motivo è fondato.
2.1. E’ bensì vero, infatti, che – a norma dell’art. l,
co. 7 del D.M. n. 384/97, attuativo del disposto di cui
all’art. 43 bis d.P.R. n. 602/73 – “l’atto di cessione”
dei crediti fiscali chiesti a rimborso dalle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del co. l della stessa disposizione, “è inefficace nei confronti dell’ Amministrarisultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a
ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell’atto di cessione”.
Tuttavia, ancorchè nel caso concreto le iscrizioni a ruolo e le relative cartelle siano state notificate alla
cessionaria Interfinance s.p.a. in data posteriore
(28.9.01 e 5.2.02) alla notifica dell’atto ci cessione
del credito, già vantato dalla fallita Mitta s.r.l.
(18.5.01), tale cessione è certamente inopponibile
all’Amministrazione finanziaria che, pertanto, ha legittimamente operato la compensazione in parola.
2.2. Deve – per vero – ritenersi, al riguardo che il combinato disposto degli artt. 43 bis d.P.R. 602/73 e l, co.
7, D.M. 384/97 non sia applicabile ad imposte diverse da
quelle dirette, e perciò sia inapplicabile all’IVA, imposta della quale si controverte nel caso di specie.
2.2.1. A tanto induce, infatti, anzitutto il tenore letterale della norma di cui al co. l dell’art. l del D.M n.
384/97, nella parte in cui fa riferimento alla richiesta
di rimborso operata dai contribuenti nella “dichiarazione
dei redditi”, e laddove estende il novero delle persone
legittimate a richiedere il rimborso di imposta ai “soggetti di cui all’art. 87, coma l del testo unico delle
imposte sui redditi”. In tal modo, infatti, la norma circoscrive, inequivocabilmente, il suo ambito applicativo
alle sole imposte sui redditi, restandone palesemente
escluse le imposte indirette, e perciò l’IVA.
2.2.2. Tale conclusione appare, del resto, confermata in
toto

dalla disposizione di cui all’art. 19 del d.lgs. n.

46/99, a tenore del quale la disposizione di cui all’art.

zione finanziaria, se:” “(….) al momento della notifica

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43 bis del d.P.R. 602/73, ed altre ivi menzionate, “si
applicano alle sole imposte sui redditi”.
2.2.3. Se ne deve necessariamente inferire che, in materia di IVA, non può che trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 1248, co. 2 c.c., secondo
la quale, nel caso in cui – come nella specie – la cessione non sia stata accettata dal debitore, ma sia stata
crediti sorti – a favore del debitore ceduto (nel caso
concreto, l’Amministrazione finanziaria) e nei confronti
del cedente (nella specie, il fallimento Mitta s.r.1.)
“posteriormente alla notificazione” della cessione del
credito.
In altri termini, e facendo applicazione di tale disposizione alla materia tributaria, mentre per le imposte dirette occorre avere riguardo – ai fini dell’operatività
della compensazione tra il credito chiesto a rimborso dal
contribuente ed il controcredito vantato dall’Ufficio alla notifica della cartella di pagamento, che deve essere “anteriore” alla notifica dell’atto di cessione del
credito, per quanto concerne l’IVA, invece, bisogna fare
riferimento all’insorgenza del controcredito dell’ Amministrazione finanziaria, che – se è “anteriore” alla cessione – è opponibile al cessionario (v., in generale,
Cass. 2096/07). Ed è indubitabile che, in materia di IVA,
l’insorgenza del credito per l’Ufficio si determini sulla
base della dichiarazione del contribuente che, ai sensi
dell’art. 28 d.P.R. 633/72, deve contenere tutti i dati
che consentano all’Amministrazione di acquisire le indicazioni concernenti l’ammontare delle operazioni attive e
passive compiute nel periodo di riferimento, e di operare
la relativa liquidazione di imposta.
2.2.4. Orbene, nel caso concreto, è incontroverso che i
crediti opposti dall’Ufficio in compensazione siano insorti in sede di liquidazione delle dichiarazioni del
contribuente per gli anni 1994. 1995 e 1996, in epoca
precedente, dunque, la notifica della cessione del credito, avvenuta in data 18.5.01. Ne discende che la compen-

a questi notificata, è impedita solo la compensazione dei

sazione operata dall’Ufficio non può ritenersi preclusa
dalla suddetta cessione.
3. Il motivo in esame deve essere, pertanto, accolto, risultandone assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con i
quali l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omessa motivazione in ordine alla ritualità della richiesta di rimborso del credito proposta dal contribuente con il solo moestinto per effetto della compensazione opposta dall’ Amministrazione), nonché circa l’applicabilità al caso concreto dell’art. 1248, co. 2 c.c. Dall’accoglimento del
ricorso principale consegue, altresì, l’assorbimento del
ricorso incidentale proposto dalla Interfinance s.p.a., e
con il quale la resistente ha censurato la compensazione
delle spese del secondo grado del giudizio da parte del
giudice di appello.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la
cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio
del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
co. 1 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto
dalla contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna la resistente alle spese del presente giudizio che liquida in 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito;
dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

dello VR, privo della relativa dichiarazione (credito

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