Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27882 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9787-2018 proposto da:

C.M., in proprio e nella qualità di erede di

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO PEANO 11,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCELLA DIOTTI;

– ricorrente –

contro

T.D., T.L., C.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati DOMIZIA SABINA GORETTI, PAOLO

ZINOLLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 398/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Raffaele

Sabato.

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.L., T.D. ed C.E. hanno convenuto innanzi al tribunale di Savona C.M. e B.E., chiedendo dichiararsi in nuda proprietà della prima tra gli attori e in usufrutto degli altri attori un vicolo cieco, chiuso con un cancello dai convenuti, adiacente ai rispettivi compendi immobiliari in Finale Ligure, frazione Varigotti, via Lungo Lido. In subordine gli attori hanno chiesto dichiararsi il vicolo in comunione tra tutte le parti.

2. Sulla resistenza dei convenuti il tribunale ha rigettato la domanda.

3. Avverso la sentenza del tribunale hanno proposto appello gli originari attori.

4. Con sentenza pubblicata il 9/3/2018 la corte d’appello di Genova, in parziale esito favorevole dell’appello, ha accolto l’originaria domanda subordinata, accertando la comunione della zonetta tra tutte le parti.

5. Ha considerato la corte territoriale che gli immobili costituivano in origine un unico compendio immobiliare, appartenente a C.B.G., i cui eredi avevano stipulato atto di divisione per notar Mendaro del 20/6/1943, attribuendosi uno una casa con bottega e forno, l’altro un magazzino con bottega soprastante; forno e magazzino avevano entrambi accesso da un cortile, poi parzialmente inglobato in un ampliamento, di cui l’attuale vicolo rappresentava la parte residua, come accertato da c.t.u., pur non avendo più accesso diretto a una delle quote immobiliari. Conseguentemente, secondo la corte locale, “deve presumersi la comproprietà del cortile, che dava accesso a entrambi gli immobili con esso confinanti. Anche il fatto che con l’atto originale di divisione il cortile non sia stato assegnato… fa presumere che le parti avessero voluto lasciarlo in comunione indivisa…”.

6. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.M. anche quale erede di B.E., su tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso T.L., T.D. ed C.E., per i quali si è successivamente costituito difensore aggiuntivo.

7. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 948,2697 e 2729 c.c. lamentandosi l’erroneità della “presunzione” tratta dalla corte d’appello e sostenendosi l’irrilevanza della mancata comprensione del bene nelle quote dei condividenti; si dovrebbe piuttosto affermare – si sostiene – che sul bene nessun diritto vantino gli odierni controricorrenti; ciò stante anche la mancanza di un acquisto originario.

2. Con il secondo motivo, indicandosi violazioni degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., oltre che motivazione apparente e contrasto irriducibile fra affermazioni, si lamenta in particolare l’assenza nella sentenza impugnata di motivazione in ordine all’asserita comproprietà; si dovrebbe applicare – si deduce – il criterio probatorio rigoroso della rivendicazione.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicandosi nella mancata produzione dei titoli di proprietà e degli atti di trasferimento l’oggetto dell’omissione.

4. I tre motivi sono strettamente connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente. I primi due sono infondati, il terzo inammissibile.

4.1. Come richiamato, la sentenza impugnata fa discendere dall’esame del titolo divisionale del 1943, preceduto dalla pacifica proprietà unitaria del compendio comprensivo del cortile, la natura di parte comune del vicolo sulla base sia della presunzione di comproprietà del precedente “cortile che dava accesso a entrambi gli immobili con esso confinanti”, sia della constatazione del fatto che il cortile non era stato oggetto di assegnazione esclusiva a uno dei condividenti. La corte territoriale ha altresì menzionato che il vicolo risulta graffato in planimetria catastale all’immobile degli originari attori, posto che ne prende accesso diretto; essendo invece l’accesso diretto dell’altro immobile cessato.

4.2. Tale decisum, sorretto da piena e lineare motivazione, si pone del tutto in linea sia con l’accezione codicistica di cortile di cui all’art. 1117 c.c. (secondo la quale – cfr. ad es. Cass. n. 16241 del 29/10/2003 – deve qualificarsi come cortile lo spazio esterno che abbia la funzione non soltanto di dare aria e luce all’adiacente fabbricato, ma anche di consentirne l’accesso), sia con il principio giurisprudenziale (v. Cass. n. 3739 del 15/02/2018 e n. 17993 del 02/08/2010) per cui la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall’art. 1117 c.c. medesimo, trova applicazione anche nel caso di cortile esistente tra più edifici limitrofi ma strutturalmente autonomi appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano; dato questo su cui non incide il fatto che, a seguito di lavori edilizi, l’originario accesso sia stato dismesso per uno di essi.

4.3. Come è dato rilevare, dunque, la corte territoriale ha rettamente applicato una presunzione legale in base alla funzione di accesso (espressamente menzionata in sentenza) del cortile originario, di proprietà comune; indi corroborando la conclusione giuridica anche con l’analisi del titolo divisionale. Non assumono rilievo specifico, dunque, le deduzioni del ricorrente- reiterate anche in memoria circa la valenza solo dichiarativa del titolo divisorio e l’assenza della prova documentale della previa proprietà in capo ai danti causa.

4.4. Trattandosi di pertinenza rispetto a immobili di cui è incontroversa la proprietà, erroneamente il ricorrente ipotizza che sia necessario un (separato) titolo di proprietà quanto all’accessorio, addirittura risalendosi a un titolo originario.

4.5. Discendendo da quanto detto l’infondatezza dei primi due motivi, del terzo – che pure ripercorre temi già sopra trattati – va più radicalmente rilevata l’inammissibilità, posto che con esso si lamenta omesso esame di fatto decisivo ma, in luogo di indicarsi un fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, si deduce che la negligenza nella disamina afferirebbe a elementi istruttori che, in tesi, sarebbe stato necessario considerare (titoli di proprietà attuali, per quanto sopra detto in tema di pertinenze, comunque, irrilevanti). Parimenti inammissibili sono i rilievi di vizi di motivazione, inseriti nel secondo motivo, non sussistendo alcuna affermazione inconciliabile con le altre nella sentenza impugnata.

5. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA