Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27881 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8068-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONELLA GIUGLIANO, MAURO DELLO IACONO;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo
studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8681/204 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
SABATO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.G. ha convenuto innanzi al giudice di pace di Napoli la Groupama Assicurazioni s.p.a. in molteplici giudizi, quale il presente, per ottenere il pagamento del saldo, asseritamente ancora dovuto, di una delle plurime prestazioni svolte per lungo periodo quale perito assicurativo. Il giudice di pace, sull’eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento abusivo del credito, ha accolto la stessa con sentenza depositata il 13 ottobre 2014.
2. Pronunciando su appello della s.p.a. il tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 31 luglio 2017 ha accolto l’appello nel merito, ritenendo corrisposto il dovuto, rigettando l’eccezione di frazionamento abusivo e inammissibilità conseguente della domanda.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G. su quattro motivi. Ha resistito con controricorso la s.p.a.
4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. I quattro motivi (riferiti, il primo, all’infondatezza dell’eccezione di frazionamento del credito o abuso del processo; il secondo, alla violazione delle norme che consentirebbero la separazione dei procedimenti per durata ragionevole dei procedimenti; il terzo, alla omessa o insufficiente motivazione in relazione a disconoscimento di conformità di copie di documenti; il quarto, a omesso esame in ordine a scrittura) non paiono riferibili alla sentenza impugnata, che – come detto – rigetta l’eccezione di frazionamento, pronuncia su unico procedimento e non si riferisce ad alcun disconoscimento di scrittura. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla sentenza impugnata, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
E’ applicabile al procedimento l’art. 96 c.p.c., u.c.. La suddetta disposizione prevede la condanna, anche d’ufficio, della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se si ritenga che l’atto introduttivo sia stato proposto o allo stesso si sia resistito anche solo con colpa grave. Ai fini della responsabilità in parola la colpa grave va ravvisata nei casi in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire consapevolezza dell’inammissibilità (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15030, in riferimento all’analoga disposizione dell’art. 385 c.p.c., u.c., previgente); ciò che nel caso di specie si evince dalla proposizione di censure non pertinenti. La somma in questione può essere equitativamente determinata come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 700 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, nonchè oltre Euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019