Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27881 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26422-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.M.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 303/4/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO dell’1.6.09,
depositata il 29/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione (rel. dr. D’Alessandro);
“L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente entro il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta su quanto liquidato dal fondo di previdenza complementare per i dipendenti del Banco di Napoli.
L’intimata non si è costituita.
Il ricorso contiene un motivo.
Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Con l’unico motivo l’agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, censura la tesi del giudice tributario secondo cui le prestazioni in discorso, erogate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31 dicembre 2003, sarebbero tassabili solo nella misura dell’87,50%.
Il mezzo è fondato, in conformità alla giurisprudenza nelle more formatasi (Cass. 868/10, 2221/10, 11156/10), secondo cui, sulle somme, assimilate al trattamento di fine rapporto, erogate informa di capitale da un fondo di previdenza complementare successivamente al 1 gennaio 2001, non è applicabile l’abbattimento all’87,50% previsto, peraltro per le sole prestazioni periodiche, dal previgente testo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (T.U.I.R.), modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, lett. f) e poi dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1.
Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;
considerato che da ciò consegue la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, potendo la vertenza essere definita anche nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
ritenuto che si stima equo compensare per intero le spese di lite, attesa la recente chiarificazione giurisprudenziale dei principi regolativi in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011