Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27881 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27881 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 28751-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
EDILROMANOVANTA SRI IN LIQUIDAZIONE 03916181005
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato
RICCIONI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato
VECCHIO GIANFRANCESCO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrentei –

Data pubblicazione: 12/12/2013

avverso la sentenza n. 661/14/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA dell’11.10.2011, depositata il 25/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Doti. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 28751 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: accertamento induttivo
Reg. Gen. 28751/2012
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate

E’ stata depositata la seguente relazione:
1. L’ Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio 661-14-2011 del 25 ottobre 2011 che ha accolto l’appello
della contribuente e per l’effetto ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento emessi
nei confronti della contribuente e relativi ai redditi degli anni 1999- 2005.
2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Con il primo motivo di ricorso la
Amministrazione deduce, in relazione alle annualità per le quali la società contribuente ha omesso
la dichiarazione dei redditi, violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cpc); in realtà
viene però dedotto un difetto di motivazione in quanto anche in caso di omessa denuncia dei redditi
occorre che la pretesa fiscale sia in qualche modo sorretta da logiche argomentazioni in fatto (sia
pure con l’utilizzazione di presunzioni “supersemplici”). Così correttamente interpretato il motivo,
esso difetta per la maggior parte di autosufficienza in quanto la Agenzia riferisce una serie di
circostanze in sé astrattamente rilevanti, ma privi di specificità e senza indicare con quali atti esse
siano state sottoposte al vaglio del giudice. Solo per l’anno 1999 il ricorso riproduce il relativo
“avviso”, senza per altro censurare la considerazione sulla cui base esso è stato disatteso dal giudice
di merito; cioè l’asserzione secondo cui un ricarico del 333,33% (quale emerge dalla circostanza
che l’ufficio ha riconosciuto spese pari al 30% del fatturato) appare eccessivo.
Con il secondo motivo la Amministrazione censura la utilizzazione da parte del giudice di merito
del “principio di non contestazione”; ed esattamente sottolinea come tale principio trovi
applicazione solo agli elementi fatto. Per altro, tale condivisibile asserzione non consente di
superare le considerazioni che inducono a respingere il primo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso (in cui si deduce il vizio di cui all’art. 360, n.5 c.p.c.) è , infine, già stato
esaminato nelle considerazioni relative al primo motivo.
Nessuna contestazione sembra poi formulata in relazione alla annualità per cui è stata presentata la
dichiarazione dei redditi.
LA Avvocatura ha depositato memoria.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore ed ha altresì considerato come il primo motivo non
sembra risponda ai requisiti enunciati nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 17931 del 24
luglio 2013, secondo cui nel giudizio per cassazione — che ha ad oggetto censure espressamente e

INTIMATO: EdilRomanovanta srl

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 14 novembre 2013
Il presi

te e relatore

tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c. — il ricorso deve essere articolato in
specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ipotesi di
impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule
sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Mentre nel caso di specie
nel primo motivo le argomentazioni relative ad un difetto di motivazione, su cui già si è riferito,
sono commiste a considerazioni relative alla interpretazione della legge, tanto che il motivo si
conclude addirittura con l’enunciazione di un “principio di diritto”, per altro non risolutivo al fine
del decidere, posto che la sentenza di secondo grado non contesta il suddetto -principio”, ma
accoglie “in fatto” le tesi della contribuente.

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