Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27880 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8047-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE CALI’;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

SALVATORE INGRASSIA, ANTONIO MARIA CARDILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2017 della CORTE D’APPELLO) di CATANIA,

depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 7 febbraio 2011 il tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, ha rigettato la domanda – proposta con citazione del 10 marzo 2004 – di I.A. di condanna di P.A. a demolire la sopraelevazione del suo immobile in Biancavilla prossimo a quello dell’attore.

2. Con sentenza depositata il 1 marzo 2017 la corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da I.A., ha condannato P.A. alla demolizione sino al raggiungimento della distanza indicata in motivazione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.A. su quattro motivi. Ha resistito con controricorso I.A..

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione delle norme di diritto sostanziale degli artt. 873 e 877 c.c., in materia di distanze tra costruzioni. Si contesta che la corte d’appello – essendo incontestata la sopraelevazione – non abbia tenuto conto del fatto che la modesta intercapedine tra gli edifici già esistesse in precedenza e si dichiara non comprendersi perchè sia illegittimo l’allungamento dell’intercapedine.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione delle medesime norme, facendosi anche riferimento a vizio di motivazione, sottolineandosi come la corte d’appello non avesse disposto, in luogo della demolizione, accorgimenti per colmare l’intercapedine e perfezionare l’aderenza.

3. Con il terzo motivo, sempre in riferimento alle già enunciate violazioni di legge, si deduce altresì “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, lamentandosi come apodittica l’affermazione della corte d’appello secondo la quale l’intercapedine, non modesta, non potrebbe essere riempita.

4. I tre motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.

4.1. Sotto la veste di censure per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione (quest’ultima doglianza peraltro riferita, allorchè argomentata, inammissibilmente al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima della novellazione di cui all’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al presente procedimento), i motivi si concretano in deduzioni di merito non esaminabili in sede di legittimità, siccome tendenti ad accreditare diversi accertamenti in fatto rispetto a quelli accolti dai giudici d’appello (che, in particolare, hanno accertato la natura non modesta dell’intercapedine e la sua non colmabilità, trattandosi di intercapedine funzionalmente collegata a grondaia).

4.2. Superando quanto innanzi il secondo e il terzo motivo, può aggiungersi – in ordine al primo – che rettamente la corte d’appello si è attenuta al principio (per il quale cfr. recentemente ad es. Cass. n. 15732 del 15/06/2018) per cui la sopraelevazione va considerata per l’applicazione della vigente disciplina delle distanze come nuova costruzione, non potendo seguire, come vorrebbe la parte ricorrente, la disciplina di cui alla parte sottostante.

5. Il quarto motivo contiene doglianza in tema di spese processuali, conseguenziale ai precedenti motivi, per cui il suo esame è precluso dall’inammissibilità di essi.

6. In definitiva il ricorso va dunque nel suo complesso dichiarato inammissibile, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

E’ applicabile al procedimento l’art. 385 c.p.c., u.c. (in luogo dell’art. 96, u.c.), in quanto abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20, con applicazione dell’abrogazione stessa ex art. 58, comma 1, L. cit., ai soli giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore della legge medesima, avvenuta il 4 luglio 2009. La suddetta disposizione prevede la condanna, anche d’ufficio, della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se si ritenga che il ricorso sia stato proposto o allo stesso si sia resistito anche solo con colpa grave. Ai fini della responsabilità in parola la colpa grave va ravvisata nei casi in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire consapevolezza dell’inammissibilità (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15030); ciò che nel caso di specie si evince dalla proposizione di censure di merito o fondate comunque su disposizioni non applicabili. La somma in questione può essere equitativamente determinata come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis

PQM

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, nonchè oltre Euro 1.000 ex art. 385 c.p.c., u.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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