Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27880 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.V. e D.V., domiciliati in Roma, Piazza
Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione,
rappresentati e difesi dall’avv. Faraon Luciano, che li rappresenta e
difende per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Prefetto pro
tempore, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso in data 14 novembre
2008, nella causa iscritta al n. 7003/08 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, dott. APICE Umberto.
Fatto
LA CORTE
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore dei ricorrenti:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. M.V., cittadina (OMISSIS), e D.V. hanno proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del 14 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Treviso ha rigettato il reclamo da loro proposto avverso l’ordinanza di diniego di provvedimento di urgenza richiesto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e volto alla sospensione del procedimento di espulsione della stessa M., con richiesta di ordine alla Questura di Treviso di rilasciarle un permesso provvisorio di soggiorno, così da consentire la celebrazione del suo matrimonio con il D.;
la Prefettura di Treviso e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, intimati, non hanno svolto difese;
OSSERVA:
2. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., abbia rigettato il reclamo proposto contro il rigetto di provvedimento di urgenza richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lettera e-bis), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, che ha disposto l’inapplicabilità ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. dell’art. 669 novies c.p.c., comma 1, sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato (Cass. 2009/23410; 2011/3124);
3. il ricorso è altresì inammissibile, in quanto i quesiti di diritto, formulati a illustrazione dei motivi di impugnazione a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimento depositato il 14 novembre 2008 – si risolvono nel mero interpello della Corte in ordine alle censure ed alle violazioni di norme di legge dedotte, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339);
4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato anche al Ministero dell’Interno, che non ha svolto difese, ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
rilevato che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli Uffici intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011