Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27880 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 13/10/2021), n.27880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13009/2020 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in Roma via Torino n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, rappresentato e

difeso dall’avvocato Veglio Maurizio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

– resistente –

avverso la sentenza n. 1521/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI E DIRITTO

1.- A.B., originario della terra pakistana (Garera, nella zona situata tra la ragione dell’Azad Kashmir e quella del Punjab), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Novara di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.

2.- Con provvedimento comunicato in data 25 febbraio 2019, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso.

3.- Il richiedente ha impugnato il provvedimento – sia per la decisione relativa alla protezione sussidiaria, che per quella inerente alla protezione umanitaria – avanti alla Corte di Appello di Torino.

Questa, con sentenza depositata in data 18 settembre 2019, ha respinto l’appello.

4.- La pronuncia della Corte piemontese ha ritenuto non credibile il racconto esposto dal richiedente, come sostanzialmente concentrato sulle tensioni correnti tra la fazione sunnita e quella sciita (a cui il richiedente appartiene).

Nel prosieguo, la sentenza ha escluso che nella specie siano presenti i requisiti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). In proposito ha rilevato che nel Pakistan non sussiste oggi una situazione di conflitto armato, come in particolare risulta da una serie di fonti, che tra l’altro segnalano un “costante impegno del governo della Repubblica islamica del Pakistan nella repressione della criminalità e contrasto al terrorismo” e che nel Punjab la violenza è “molto più limitata rispetto al altre regioni del Paese”.

Per quanto attiene alla protezione umanitaria, la pronuncia ha osservato che il richiedente non aveva prospettato la sussistenza di peculiari situazioni di vulnerabilità.

5.- Avverso questo provvedimento A.B. ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

6.- Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 7 maggio 2020, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″, ove fissata.

7.- I motivi di ricorso denunziano i vizi qui di seguito richivamati.

Il primo motivo lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2 – nullità della sentenza per mancanza di esame critico dei motivi gravame”.

Il ricorrente assume, in proposito, che il “giudice del merito non ha esaminato alcuno degli argomento sollevati dalla difesa nell’atto di appello”. In tale modo – si sostiene – il giudice si è “sottratto ai relativi obblighi istruttori e motivazionali”.

8.- Col secondo motivo, ci si duole della “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, art. 32, comma 3; D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6; art. 16 direttiva 2013/32/UE – falsa applicazione di norme di diritto – violazione del dovere di utilizzare informazioni precise e aggiornate sul Paese di origine – violazione del diritto al contraddittorio”.

Segnala il ricorrente che – per considerare la situazione attualmente presente nel Paese di origine (sul punto, in specie, della eventuale possibilità, per il ricorrente, di trovare protezione dalle forze dell’ordine pakistane) – la pronuncia impugnata ha fatto riferimento a “fonti relative all’area di provenienza del ricorrente risalenti al biennio 2015/2017”.

Oltre a non essere coerente con la previsione normativa del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (“ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate”), il “modus operandi del giudice” – si assume – è illegittimo perché la tesi sostenuta dal ricorrente dell'”impossibilità per il ricorrente di ottenere protezione dalle forze dell’ordine pakistane, veniva supportata nell’atto di appello attraverso al selezione di fonti di incontestata autorevolezza al mese di maggio del 2018″

Tali fonti sono state del tutto ignorate – si puntualizza – dalla Corte di Appello di Torino. Che, per altro verso, non ha nemmeno sottoposto a preventivo contraddittorio tra le parti le fonti, che ha ritenuto di introdurre ex officio.

9.- Il secondo motivo di ricorso viene a sollevare una serie problematica che non risulta sia stata – nei termini puntuali che propriamente la connotano – ancora affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte.

In primo luogo, pone il quesito se il giudice del merito, per fondare il proprio convincimento sulle condizioni del Paese di origine del richiedente protezione, possa fare riferimento a fonti alternative a quelle specificamente indicate dal ricorrente senza contestare in alcun modo l’attendibilità o la specificità ovvero pure all’autorevolezza di queste ultime. In luogo ulteriore, se, per il caso di risposta positiva a detto interrogativo, una simile possibilità sia da stimare legittima pure nel caso in cui le fonti prodotte dal ricorrente siano più recenti – e quindi (almeno potenzialmente) anche più aggiornate – di quelle utilizzate dal giudice.

10.- Dati i riportati rilievi e constatata la peculiare rilevanza della questione, il Collegio ritiene, a norma dell’art. 375 c.p.c., u.c., senz’altro opportuna la trattazione in pubblica udienza del ricorso.

PQM

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

 

 

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