Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2788 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL Distribuzione s.p.a., domiciliata in Roma, Via Bertoloni 44,

presso l’avv. DE VERGOTTINI G., che la rappresenta e difende

unitamente agli avv. C. Caturani, E. De Santis e C. Perrotta, come da

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.G., domiciliata in Roma, Via Aquileia 12, presso

l’avv. A. Morsillo, rappresentata e difesa dagli avv. MOLINARO L.B. e

G. Buono, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

per il regolamento preventivo della giurisdizione nel giudizio

pendente dinanzi al Tribunale di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di –

risarcimento dei danni e del giudice ordinario quanto alla domanda

relativa all’occupazione legittima.

Sentito in Camera di consiglio l’avv. Caturani per l’Enel.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 22 giugno 2006 D.L.G., proprietaria di un fondo occupato d’urgenza il (OMISSIS) per la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità il 9 maggio 1994, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’Enel Distribuzione s.p.a. e ne chiese la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e alla restituzione del fondo, o in subordine al risarcimento dei danni, deducendo che l’occupazione, in quanto eseguita oltre il termine annuale stabilito, era priva di titolo, per la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Costituitasi in giudizio, Enel Distribuzione s.p.a. dedusse che l’opera era stata realizzata entro il termine quinquennale stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità, rimasta pertanto pienamente efficace; ed eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha poi chiesto il regolamento preventivo della giurisdizione.

Al ricorso resiste con controricorso D.L.G., che ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, oltre a dedurne l’infondatezza per l’appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da Enel Distribuzione s.p.a. è ammissibile, perchè il ricorso contiene un’adeguata esposizione dei termini della controversia pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), cui è soggetto a pena d’inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto quando l’atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione: della questione di giurisdizione, indicando le parti, l’oggetto ed il titolo della domanda, e inoltre specificando il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui si trovi, mentre non rileva l’omessa menzione di assunti difensivi e di momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione medesima” (Cass., sez. un., 9 giugno 2004, n. 10980, m. 573496).

2. E’ fondata del resto la richiesta della ricorrente di dichiarare la giurisdizione dei giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni.

Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, infatti, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali, perchè la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sè la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto (C. cost., n. 204/2004, C. cost., n. 191/2006, C. cost., n. 140/2007, Cass., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659, m. 589535, Cass., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911, m. 590679, Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24668, m. 600716).

In questo senso è in particolare la stessa sentenza C. Cost., n. 191/2006, che pure ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1, trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 1, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorchè detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere (Cass., sez. un., 7 novembre 2008, n. 26793, m.

605249).

Nel caso in esame, dunque, benchè la cronologia del procedimento amministrativo escluda l’applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., sez. un., 16 dicembre 2003, n. 19217, m. 568948, Cass., sez. un., 10 marzo 2008, n. 6273, m. 602179), deve ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, perchè l’occupazione del fondo dell’attrice e la realizzazione dell’opera pubblica avvennero nell’esercizio di un pubblico potere legittimato dalla dichiarazione di pubblica utilità del 9 maggio 1994.

Nè ha rilievo il mancato rispetto del termine annuale stabilito per l’avvio del procedimento di espropriazione, perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, comma 3 (a norma del quale, trascorsi i termini di inizio e compimento dell’espropriazione e dei lavori, stabiliti nella dichiarazione della pubblica utilità, quest’ultima diventa inefficace e non può procedersi all’espropriazione se non in forza di una nuova dichiarazione) deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell’opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo, mentre agli altri termini (riguardanti l’inizio e la fine del procedimento espropriativo e l’inizio dei lavori) deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, sicchè la loro inosservanza non da luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinarie, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo” (Cass., sez. 1^, 17 giugno 1999, n. 5990, m. 527599, Cass., sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27190, m.

593461).

Come non è pertinente il richiamo della controricorrente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa giurisprudenza esclude infatti che la decisione con cui una giurisdizione nazionale prende atto dell’occupazione illecita di un terreno e ne dichiara l’espropriazione indiretta abbia l’effetto di regolarizzare la situazione denunciata. Ma non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione, posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, può risultare illegale anche l’esercizio di un potere pubblico.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni.

Quanto alla domanda relativa alla richiesta dell’indennità di occupazione legittima, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione, ratione temporis, della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b), (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471, m.

567471, Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29527, m. 605957).

Nè l’evidente connessione tra le due domande può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza “il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7621, m. 563148).

La recente evoluzione della situazione normativa e giurisprudenziale in tema di espropriazione giustifica la compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda relativa all’indennità per l’occupazione legittima.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo per le altre domande, rimettendo per esse le parti innanzi al giudice amministrativo di primo grado competente per territorio. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA