Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27879 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7785-2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO ZUCCARELLO;

-ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SANTO SPAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 26 marzo 2013 il tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, ha accolto la domanda proposta da Scuderi Filippo nei confronti del S.g.R. con citazione notificata il 26 luglio 2006, disponendo lo scioglimento della comunione su un caseggiato in Acicastello, frazione Acitrezza, donato loro dal comune genitore S.D.; ha rigettato le domande riconvenzionali di S.R., tra le quali quella tendente a ottenere declaratoria di acquisto per usucapione della piena proprietà dell’unità immobiliare posta al piano superiore.

2. Con sentenza depositata l’8/2/2017 la corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da S.R., considerando:

– che l’utilizzazione di una porzione del caseggiato da parte del comunista, costituendo uso della cosa comune, non potesse valere come possesso ad usucapionem in assenza di atti idonei a escludere i compossessori dal compossesso stesso;

– che la scrittura del 14/5/1980, che prevedeva una complessa operazione divisionale anche mediante formazione di una s.r.l., fosse stata “del tutto superata dai successivi atti di donazione”, attributivi “indivisamente” dei beni ai figli (p. 4 della sentenza);

– che la divisione materiale del bene per piani, in luogo che in via verticale, realizzasse quote con eccessiva differenza di valore.

3. Avverso la sentenza della corte etnea ha proposto ricorso per cassazione S.R. su tre motivi, illustrati successivamente da memoria. Ha resistito con controricorso S.F..

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione a violazioni delle norme processuali degli artt. 101,112,115,116 e 132 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., contestandosi che nell’applicazione della corretta affermazione secondo la quale, al fine di usucapire la cosa comune, il comproprietario debba estendere il proprio compossesso in termini di esclusività, la corte d’appello abbia errato nel non considerare che il possesso esclusivo inconciliabile con il compossesso dell’altro comunista emergesse dalle risultanze probatorie, e in particolare dagli accordi tra S.D. e i propri figli del 14/5/1980, mediante cioè scrittura che li impegnava ad attribuirsi per piani la proprietà del padre. La corte d’appello aveva ritenuto invece inidonea detta scrittura a far sorgere il possesso ad usucapionem. In tal modo la corte territoriale avrebbe violato il principio del contraddittorio, quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quello di non contestazione, nonchè quelli in tema di requisiti della sentenza; avrebbe inoltre negletto la possibilità di desumere argomenti di prova dagli atteggiamenti processuali.

2. Con il secondo motivo, indicandosi nullità della sentenza per violazione delle norme processuali degli artt. 101,112,115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., si deduce l’erroneità della statuizione della corte d’appello, secondo la quale la scrittura del 1980 sarebbe stata del tutto superata dalle liberalità con cui S.D. aveva poi donato prima il caseggiato, poi i garage, a far tempo dal 1997. Si contesta, in particolare, che la riduzione del possesso esclusivo attribuito dalla scrittura del 1980 a compossesso non potesse desumersi da vicende contrattuali, peraltro in assenza di eccezione dell’originario convenuto in primo grado.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza della corte d’appello per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, indicato nella circostanza che i fratelli avessero possesso esclusivo delle due porzioni immobiliari, risultante dal dato che S.R. era stato costretto ad esercitare ben due azioni possessorie per poter fruire di passaggio sulla terrazza, oltre che da numerosi altri elementi istruttori indicati nel motivo stesso.

4. I tre motivi sono strettamente connessi per essere essi inammissibili per la medesima ragione, onde possono essere trattati congiuntamente.

4.1. Essi, sotto la veste di censure per violazione di norme processuali e per vizio di omesso esame di fatto storico, si concretano in realtà in deduzioni di merito non esaminabili in sede di legittimità, siccome tendenti ad accreditare diversi accertamenti in fatto rispetto a quelli accolti dai giudici d’appello, i quali appaiono essersi limitati ad apprezzamenti del materiale processuale senza in alcun modo incorrere nè nelle presunte violazioni di norme processuali, nè in omesso esame di fatto storico. Quanto a quest’ultima censura, in particolare, con essa – in luogo di indicare effettivamente un fatto storico che non sarebbe stato considerato – il ricorrente propone una diversa ricostruzione degli elementi probatori, opposta a quella accolta dai giudici del merito, a sostegno del sussistere dei fatti storici in cui il possesso si sarebbe concretato; fatti, dunque, esaminati dalla corte d’appello (seppur con valutazioni diverse rispetto a quelle auspicate dal ricorrente), senza che si sia verificata omissione.

4.2. Si può aggiungere che il secondo motivo tocca il punto centrale della motivazione offerta dalla corte d’appello, nel senso che gli accordi sarebbero stati superati dalle donazioni pro indiviso, idonee a instaurare il rapporto compossessorio corrispondente, così superandosi ogni precedente rapporto di fatto con le porzioni del bene. Come si evince anche dalla lettura della memoria, il rilievo sostanziale che il ricorrente muove avverso tale considerazione dei giudici di merito afferisce al fatto che l’importanza possessoria degli atti di donazione non sarebbe stata “considerata minimamente nella decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di usucapione”, per cui “non (sarebbe) stata devoluta… con l’atto di appello”, per cui – in tesi – avrebbe dovuto comunque essere esaminato l’impatto della scrittura del 1980. Introducendo il tema, la corte d’appello avrebbe violato diversi principi processuali, tra i quali quello del contraddittorio, oltre che incorrere in mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. in particolare memoria, p. 6 ss., ove sviluppa il secondo motivo di ricorso).

4.3. Le censure in questione sono del tutto infondate. In particolare, non sussiste alcuna pronuncia in ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. (norma questa alla cui presunta lesione, in sostanza, il ricorrente ricollega asserite ulteriori violazioni di norme e principi). La norma dell’art. 112 c.p.c., va interpretata nel senso che il giudice non può attribuire alle parti un diritto non richiesto o, comunque, emettere una pronuncia che non trovi corrispondenza nella domanda; ma è certamente consentito – come nel caso di specie la stessa parte ricorrente in qualche modo chiarisce – di ricostruire i fatti, in base alle risultanze processuali legittimamente acquisite, in maniera diversa dalla prospettazione delle parti e di emettere quindi la pronuncia richiesta sulla base di un’autonoma versione dei fatti di causa (tenendo conto, in particolare, anche di altri atti e fatti dedotti, seppur non oggetto di previa considerazione). In particolare, la corte d’appello ha basato il proprio apprezzamento sulle risultanze delle liberalità pro indiviso, documentazione acquisita in giudizio unitamente agli altri atti.

4.4. Stante l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto sviluppato lungo un itinerario argomentativo estraneo all’art. 112 c.p.c., e alle altre norme e principi richiamati, gli altri motivi – comunque inammissibili in quanto come detto tendenti a sottoporre argomentazioni fattuali – sono addirittura assorbiti, in quanto il decisum fondato sulla ratio del rilievo possessorio degli atti donativi supera gli altri argomenti. Ciò esime anche dal valutare, sotto il profilo sempre dell’inammissibilità, del terzo motivo sub specie dell’apparente non sottoposizione preventiva delle corrispondenti deduzioni in fatto alla corte d’appello (o comunque della non trascrizione delle stesse deduzioni, ove sottoposte).

5. In definitiva il ricorso va dichiarato nel suo complesso inammissibile, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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