Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27879 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in Roma,

Circonvallazione Trionfale 77, presso l’avv. Gugliotta Antonio, che

la rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Prefetto pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma n. 1167 in data 30

marzo 2009, nella causa iscritta al n. 3110/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. D.V., nata in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 30 marzo 2009, con il quale il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione della straniera al decreto di espulsione emesso il 18 novembre 2008 dal Prefetto di Roma;

1.1. la Prefettura di Roma non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorso è stato notificato al Prefetto di Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato, che non risulta essere stata presente nel giudizio di opposizione; la notifica è da considerarsi pertanto nulla e rinnovabile presso l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 2000/118; 2003/1073; 2005/28848); con ordinanza collegiale del 15 luglio 2010 è stato disposto il rinnovo di detta notifica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, comunicazione nella specie effettuata il 2 settembre 2010, ma, come risulta dalla certificazione della cancelleria in atti, fino alla data del 2 marzo 2011 il rinnovo della notifica non risulta essere stato effettuato; il ricorso appare pertanto inammissibile (Cass. 2004/15062; 2005/14042; 2008/625);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

rilevato che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’Ufficio intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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