Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27879 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27879 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22625 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2009, proposto:
DA
GIAMARATTISTA VACCARO,

elettivamente domiciliato in Roma,

presso lo studio Titomanlio alla Via Terenzio n. 7, con gli
avv.ti Raffaele De Bonis Cristalli e Orazio Abbamonte, che
lo appresentano e difendono anche disgiuntamente, per
procura a margine del ricorso notificato il 19 ottobre 2009.
RICORRENTE PRINCIPALE

Data pubblicazione: 12/12/2013

CONTRO
COMUNE DI POTENZA,

in persona del

sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Matera e

quale elettivamente domiciliano in Potenza, alla Contrada S.
Antonio La Macchia, come da procura a margine del
controricorso notificato il 27.11. – 1.12.2009.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n.
31/09, del 27 gennaio – 12 febbraio 2009, notificata al
Vaccaro, presso il difensore avv. Raffaele De Bonis, in data
13 luglio 2009.
Udita, all’udienza del 5 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Orazio Abbamonte
per il ricorrente e il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Immacolata Zeno, che conclude per
l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e
l’accoglimento del secondo motivo di esso, con assorbimento
degli altri motivi di detto ricorso e con il rigetto del
primo motivo di quello incidentale, che comporta
assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata 1’11 febbraio 1987, Giambattista
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Brigida Pignatari dell’Ufficio legale dell’ente, presso il

Vaccaro, premesso di avere ceduto a titolo gratuito al
Comune di Potenza con atto del 28 luglio 1982, un loro suolo
edificabile in Potenza di mq. 423 in Catasto Terreni a F.

dei requisiti di legge, conveniva in giudizio l’ente locale
dinanzi al Tribunale della stessa città perché, dichiarata
la nullità che precede, condannasse il comune convenuto a
risarcire all’attore il danno subito per tale condotta.
Il risarcimento chiesto ammontava al valore venale dell’area
occupata senza titolo dall’ente locale e alla perdita di
valore del reliquato, avendo il Comune di Potenza utilizzato
e trasformato solo in parte detto suolo con alloggi per i
terremotati del sisma del 1980 in Basilicata.
Il Comune di Potenza si costituiva, deducendo di avere
corrisposto all’attore, per la cessione del suolo, la
facoltà di edificare sul residuo suolo e il locale
Tribunale, con sentenza non definitiva del 30 novembre 1991,
dichiarava nulla la cessione di cui alla citazione, perché
priva di causa, affermando che il comune doveva restituire
agli attori le aree di cui sopra ovvero 4i, pagare il valore
venale dell’area occupata a titolo di risarcimento del
danno, liquidato in £ 16.920.000 (mq. 423 X £ 40.000 a mq.).
Con pronuncia definitiva del 31 dicembre 1997, lo stesso
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29, P.la 603, e che tale contratto era nullo perché privo

tribunale stabiliva che detta somma, per la natura
risarcitoria del credito che era di valore, doveva essere
rivalutata alla data della decisione (1997) con coefficiente

legge dalla domanda al saldo.
L’attore proponeva appello contro la sentenza di cui sopra,
deducendo che il prezzo fissato in primo grado era
ragguagliato ad un indice di edificabilità inferiore a
quello effettivo e che il terreno aveva valore maggiore di
quello deciso dal tribunale, mentre l’ente locale era tenuto
a pagare anche il suolo non occupato con la costruzione
degli alloggi di cui sopra.
Anche il Comune di Potenza impugnava la sentenza del
Tribunale e, chiesta la riunione dei due giudizi, eccepiva
l’inammissibilità per tardività dell’avverso gravame
principale ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. e,
contestata l’esistenza di un indebito oggettivo a base della
domanda della controparte che avrebbe dovuto chiedere solo
il risarcimento del danno per occupazione illecita del suo
terreno, affermava che al Vaccaro spettava meno di quanto
proposto dal c.t.u., essendo errate le conclusioni di questo
sul valore venale delle aree occupate e non dovendosi gli
interessi riconosciuti in primo grado, per lo stato di
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2,44, ed elevata a £. 41.284.800 oltre agli interessi di

dissesto del comune nelle more dallo stesso dichiarato.
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 31 del 12
febbraio 2009 notificata all’appellante presso il difensore
De Bonis il 13 luglio successivo,

accoglieva

parzialmente gli appelli riuniti delle parti e condannava il
Comune di Potenza a pagare alle controparti C 7.302,70, con
rivalutazione monetaria dal 30 giugno 1984 al saldo e gli
interessi legali sulle somme via via rivalutate e su C
60.008,00 dal luglio 1982 al 30 giugno 1984 al tasso di
legge vigente, dovuta per la maggiore superficie occupata
per i lavori, compensando in parte le spese di causa tra le
parti, e ponendole nel resto a carico del Comune di Potenza.
Nulla era riconosciuto a favore del Vaccaro per l’area
rimasta in sua proprietà e non utilizzata dall’ente locale,
e la sentenza, rilevato che il Comune aveva precisato che la
sua domanda di rimborso delle somme versate in eccesso alle
controparti per l’occupazione, era •ivenuta, con l’appello
del Vaccaro, azione di quest’ultimo

risarcimento del

danno per occupazione illecita del suo terreno per essere
illegittimo il procedimento ablatorio, in assenza dei
termini di durata del procedimento e dei lavori (art. 13
della L. n. 2359 del 1865), per cui l’azione era da ritenere
avere la sua causa petendi in una occupazione illecita,
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avv.

usurpativa o senza titolo.
Affermato che in tal modo si era avuta un’ammissibile
mutamento della domanda originale di risarcimento del danno

quella da occupazione usurpativa, la Corte di merito
riconosceva il danno da risarcire nel valore venale delle
aree occupate senza titolo, che in primo grado si erano
ritenute edificabili erroneamente, mentre tali non erano, in
quanto solo per il vincolo preordinato all’esproprio esse
erano state destinate alla realizzazione di alloggi per
terremotati del 1980 ai sensi della legge n. 219 del 1981.
Tale vincolo, anche se conformativo e idoneo a dar luogo ad
una destinazione edificabile dei terreni, non poteva
assumere rilievo nel caso, per qualificare edificabili i
suoli occupati e per determinare il risarcimento dovuto,
rilevando solo a tal fine la loro destinazione urbanistica
anteriore all’occupazione e all’intervento ablatorio.
Il danno è stato quindi liquidato nel valore delle aree come
non edificabili, entro i limiti e modi già indicati ter la
cassazione di tale sentenza, il Vaccaro propone ricorso in
via principale di quattro motivi notificato il 19 ottobre
2009, cui replica, con controricorso notificato a mezzo
posta il 7 – 10 novembre successivo e illustrato da memoria,
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da occupazione appropriativa o per pubblica utilità in

il Comune di Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono in via preliminare

1. Sul piano logico è anche preliminare l’eccezione di
inammissibilità dell’appello dell’attuale ricorrente, già
proposta dal Comune di Potenza in secondo grado in via
incidentale e ripetuta da questo con il primo motivo del suo
ricorso per cassazione.
Su tale eccezione nulla ha deciso la Corte d’a_p ello, per
rigettata, con

cui la stessa può ritenersi

statuizione che il Comune considera errata e da riformare.
L’eccezione denuncia una pretesa violazione del termine
breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dal Comune di
Potenza, per avere l’ente locale proposto il suo appello con
atto notificato il 12 febbraio 1999, oltre i trenta giorni
dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza al
sindaco della città, in persona propria, avvenuta il 29
maggio 1998.
La sentenza era stata notificata personalmente al sindaco,
quale organo del Comune e non al difensore dell’ente locale
ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e, ad avviso del Comune di
Potenza, la predetta notificazione non poteva che aver dato
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riunirsi i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

luogo alla decorrenza del termine breve di trenta giorni per
impugnare, violato dalla controparte, che non aveva proposto
gravame entro tale termine.

giurisprudenza è stata sempre costante nell’affermare che la
notificazione del provvedimento da impugnare alla parte
personalmente, invece che al difensore, è inidonea a far
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per
l’impugnazione; si chiede quindi di modificare detto
indirizzo ermeneutico e qualificare la notifica della
sentenza alla parte personalmente idonea a dar luogo alla
decadenza dal gravame, per violazione del termine breve.
Aderendo all’indirizzo interpretativo costante di questa
Corte (cfr. di recente in tal senso S.U. 13 giugno 2011 n
12898 e Cass. 11 febbraio 2013 n. 4384) ica in ragione
della esigenza che la opportunità dell’impugnazione sia
valutata dal difensore tecnico, non può che confermarsi che
solo la notificazione della sentenza all’avvocato della
parte, può far decorrere il termine breve per impugnare di
cui all’art. 325 c.p.c., rendendo conoscibile la decisione
al solo soggetto tecnicamente abilitato a rilevare la
opportunità di proporre l’impugnazione.
Pertanto l’appello era nella fattispecie ammissibile, non
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Come deduce lo stesso comune ricorrente incidentale, la

rilevando la notifica della sentenza personalmente alla
parte ai fini della decorrenza del termine per appellare,
per cui l’eccezione della tardività del gravame è da

che comporta il rigetto del primo motivo di ricorso
incidentale, perché infondato, consentendo di valutare nel
merito gli altri motivi di esso e il ricorso principale.
2.1. Il primo motivo del ricorso principale del Vaccaro
deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. dalla Corte
potentina, per avere il ricorrente chiesto a questa di
liquidare “i danni subiti dall’appellato entro i limiti di
giustizia, con applicazione dei criteri di cui all’art. 3,
comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662” e solo
successivamente domandato il risarcimento del danno da
occupazione illecita del suo suolo dall’ente locale.
La Corte di merito, d’ufficio, ha affermato che l’originaria
domanda, fondata su una occupazione per causa di pubblica
utilità o appropriativa, era divenuta azione risarcitoria da
occupazione usurpativa, e così ha rilevato la modifica del
titolo a base delle richieste del Vaccaro senza dichiarare
preclusa la domanda nuova di costui per mutatio libelli.
Il quesito conclusivo chiede di dichiarare illegittima la
decisione di merito che, di ufficio, ha trasformato la
9

ritenere implicitamente rigettata con statuizione corretta,

domanda

originaria

di

risarcimento

da

occupazione

appropriativa in quella, analoga, da occupazione usurpativa,
non rilevando la inammissibilità della nuova richiesta.

censura la sentenza, per violazione dell’art. 2909 c.c., per
avere violato il giudicato della pronuncia non definitiva
del Tribunale di Potenza del 1991, che aveva riconosciuto la
natura edificabile dell’area occupata, violando in tal modo
anche l’art. 112 c.p.c.
Il tribunale aveva qualificato il suolo con “potenzialità
edificatorie”, affermando che l’indennità di espropriazione
doveva liquidarsi ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359
del 1865 nel valore venale dell’area; tale statuizione non
era stata impugnata dal Comune di Potenza e quindi la
pronuncia di appello che ha qualificato, di ufficio,
“agricola” o inedificabile la medesima superficie e
liquidato il risarcimento del danno in base a tale natura,
ha violato il giudicato su tale punto decisivo ed è andata
oltre l’appello, in contrasto con l’art. 112 c.p.c.
1.3. Si lamenta, in terzo luogo, la violazione degli artt.
360 n. 5 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 16 della legge n.
865 del 1971, perché la Corte d’appello non ha riconosciuto
il danno prodotto al reliquato, con la occupazione parziale
10

1.2. Il secondo motivo del ricorso principale del Vaccaro

delle aree del Vaccaro in rapporto alla natura edificabile
dell’intera superficie e alla riduzione di cubatura
realizzabile sull’area rimasta al danneggiato, da

considerare acquisito lo stesso reliquato al comune, di esso
mai era stata chiesta dal Vaccaro la restituzione.
In tal modo la decisione impugnata non ha motivato nel
merito sulla domanda del Vaccaro di risarcimento del danno
da occupazione illecita liquidabile ai sensi dell’art. 16
della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 2043 c.c., in 1/12
del valore dell’area per ogni anno in cui la stessa era
stata illecitamente detenuta dal comune, oltre accessori.
1.4. Si deduce poi, con il quarto motivo di ricorso, la
omessa pronuncia sulla domanda d’interessi anatocistici
proposta dal ricorrente principale, anche con il gravame
alla Corte d’appello, che doveva riconoscere tali accessori
almeno dalla data di notifica dell’appello del Vaccaro.
2.1. Il controricorso del Comune di Potenza replica ai
motivi del ricorso principale e, in via incidentale, dopo
avere ripetuto l’eccezione di inammissibilità dell’appello
in questa sede già ritenuta infondata al n. 1 della presente
sentenza, denuncia omessa motivazione o mancata pronuncia
sulla domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso,
11

considerare anche essa occupata sul presupposto che, anche a

dall’ente locale con la somma di E 7.302,70, versata con la
rivalutazione per l’illecito, in base a una qualifica dal
Tribunale delle aree come “edificabili”, corretta in secondo

Valutare i terreni occupati per costruire alloggi da
destinare ai terremotati della Basilicata del 1980 in
relazione alla edificabilità loro attribuita con il vincolo
per l’esproprio, è stato errato.
L’ente locale chiede se vi sia stata omessa pronuncia sulla
domanda di restituzione delle somme versate in eccesso
rispetto a quanto riconosciuto dovuto in appello ovvero se
basti il riconoscimento in motivazione della “possibilità”
per l’ente locale, di ripetere dette somme da esso versate
al Vaccaro in più del dovuto, per ritenere riconosciuto il
diritto del Comune di Potenza al rimborso di quanto pagato
in eccesso alla controparte, rispetto al valore delle aree.
2.2. Si lamenta ancora, dal comune ricorrente incidentale,
violazione degli artt. 194, comma 1, c.p.c. e 90, comma 1,
disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 90 e 91 c.p.c., per
l’errore della Corte di merito di avere rigettato
l’eccezione di nullità delle operazioni del c.t.u., che non
aveva dato avviso al consulenti di parte e ai difensori del
comune, delle operazioni da esso iniziate, per consentire la
12

grado con il riconoscere la loro destinazione agricola.

la partecipazione alle stesse dei detti difensori tecnici
dell’ente locale.
La Corte di appello ha ritenuto tardiva la deduzione delle

udienza successiva alla mancata convocazione dei difensori o
al massimo nella prima difesa dopo il deposito della
relazione dell’ausiliare, seguita alla irregolarità che si
denuncia a carico del c.t.u., mentre nel caso il difensore
aveva chiesto, subito dopo le pretese irregolarità della
consulenza, il rinvio di una udienza in attesa del deposito
della relazione dall’ausiliare senza denunciare tali
illegittime condotte del consulente e domandando solo se era
illegittima la condanna delle parti alle spese di consulenza
da ritenere nulla per la quale alcunché doveva ritenersi
dovuto all’ausiliare
3.1. Il primo motivo del ricorso principale del Vaccaro è
inammissibile come già rilevato dalla sentenza di questa
Corte 21 dicembre 2012 n. 3424, che s’è pronunciata sulla
stessa impugnazione, in altra causa su ricorso di altro
privato danneggiato da occupazione di un’ area vicina a
quella di cui al presente giudizio, dello stesso Comune di
Potenza, nel medesimo procedimento espropriativo nel postterremoto del 1980 in Basilicata.
13

indicate nullità, da prospettarsi al più tardi nella prima

Detto motivo di ricorso è inammissibile per difetto
d’interesse dei ricorrenti a denunciare il mutamento della
propria domanda originale, in quanto dalla nuova causa

di appello, in luogo di quella originaria, nessun danno è
derivato ai ricorrenti, avendo determinato in concreto tale
nuova qualificazione dell’azione effetti sostanzialmente
identici a quelli della domanda risarcitoria da occupazione
appropriativa (così Cass. 16 luglio 2010 n. 16750).
La più recente giurisprudenza di questa Corte è ormai
orientata nel senso che non comporti preclusione da domanda
nuova il mutamento della causa petendi dell’azione di
risarcimento del danno da occupazione per pubblica utilità
in quella di risarcimento da occupazione usurpativa, ai
sensi dell’art. 2043 c.c. (così, cfr. Cass. 5 dicembre 2011
n. 25959 e la citata n. 16750 del 2010).
Il primo motivo di ricorso del Vaccaro è quindi/ prima che
infondato e da rigettare, precluso perché nel merito vi è
stata la sostanziale accettazione del contraddittorio sulla
nuova domanda da parte del comune.
3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è stato
ritenuto fondato dalla sentenza citata del 2012, che
richiama espressamente analoga soluzione adottata in altri
14

petendi dell’ occupazione usurpativa accertata dalla Corte

casi, relativi a sentenze che avevano pronunciato su
antecedenti logici della decisione con efficacia di
giudicato, come accaduto nella fattispecie in ordine alla

grado, non impugnata dalle parti (con Cass. 17 febbraio 2011
n. 3909, ricordata nella sentenza n. 3424 del 2012, cfr.
pure Cass. 16 marzo 2012 n. 4821).
Anche se il tribunale s’è pronunciato su una ripetizione di
indebito contestata dal ricorrente in questa sede, la
domanda con il gravame della Taddonio era stata trasformata
da questa in azione risarcitoria e in primo grado la
liquidazione della somma da restituire all’ente locale
sarebbe stata diversa, in caso di decisione difforme sul
punto pregiudiziale della natura, edificabile o agricola,
delle aree occupate.
Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto,
dovendosi negare che la Corte d’appello potesse discostarsi
dalla qualificazione urbanistica agricola o inedificabile
dell’area occupata, già riconosciuta in via definitiva, dato
che la pronuncia sul punto non era stata censurata da alcuna
delle parti, e costituiva quindi giudicato.
Deve invece dichiararsi precluso il terzo motivo di ricorso,
presumendosi che la liquidazione del risarcimento nel merito
15

rilevata natura edificabile delle aree occupate in primo

abbia compreso tutti i danni subiti per l’occupazione e
quindi anche la eventuale perdita di valore del reliquato se
sussistente, nulla altrimenti spettando per tale titolo al

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale
comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo
accolto, con necessità di riliquidare il danno, per cui
assorbe il quarto motivo del medesimo ricorso, relativo agli
accessori della liquidazione, da rimettere al giudizio in
sede di rinvio.
3.4. Il primo motivo del ricorso incidentale s’è già
respinto perché infondato, mentre resta assorbito il secondo
motivo di tale ricorso, attinente alla liquidazione del
risarcimento, che dovrà avvenire come già detto in sede di
rinvio, nel corso del quale non potrà non tenersi conto di
quanto versato dal Comune di Potenza in corrispettivo delle
aree in favore di controparte alcune somme, che la sentenza
impugnata ha ritenuto di misura maggiore di quanto spettante
ai danneggiati, con implicito riconoscimento del diritto del
comune a ripetere quanto pagato in eccedenza, ai privati
danneggiati come il Vaccaro.
Deve poi dichiararsi assorbito dall’accoglimento parziale
del secondo motivo del ricorso principale, anche l’ultimo
16

danneggiato.

motivo di ricorso incidentale, relativo alla pretesa
nullità delle operazioni del c.t.u. rilevanti ai fini della
quantificazione del dovuto, che dovrà operarsi in sede di

4. In conclusione riuniti i ricorsi, va accolto il secondo
motivo del ricorso principale, dovendo dichiararsi
inammissibili il primo e il terzo motivo di tale
impugnazione, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso
incidentale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi
i ricorsi.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rimessione della causa alla
Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché
si pronunci sulla domanda, applicando i principi enunciati
in questa sede e decidendo anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo di
quello principale e dichiara inammissibile il primo e terzo
motivo di questo, rigetta il primo motivo dell’incidentale,
con assorbimento dei residui motivi dei due ricorsi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rimette la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa
17

rinvio.

composizione, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ sezione

CI eVbmb

2013.

civile della Corte suprema di Cassazione il

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