Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27878 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26154-2018 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO

della PROTEZIONE INTERNAZIONE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di

PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 275/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 18/3/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Perugia in ordine alle istanze avanzate da K.K., nato in Gambia il 25/12/1990, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo K.K. proveniente dallo Stato del Gambia, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di di essere fuggito dal proprio paese in quanto intratteneva una relazione omosessuale e per questo era stato picchiato dalla propria famiglia. Pertanto era fuggito per paura di essere arrestato e condotto in prigione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, in quanto la Corte non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto diretto a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto anzitutto non credibili le dichiarazioni del ricorrente, esponendo chiaramente le plurime ragioni di tale convincimento.

Inoltre il motivo sulla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rilesìa inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa – (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione della

Corte di Cassazione, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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