Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27877 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15105-2011 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA

66, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA LOVELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LORENZO MARZONA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2010 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. T.C. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/03/2010 del 26 aprile 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima – sebbene per il minor importo risultante da una sola delle cinque cartelle di pagamento inizialmente dedotte dal concessionario – l’ipoteca legale iscritta da Uniriscossioni spa su taluni immobili di sua proprietà.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: legittimamente Uniriscossione avesse notificato l’appello al difensore in primo grado del T., e non a quest’ultimo direttamente, posto che il T. (non costituitosi in appello) non aveva eletto domicilio presso la propria residenza, nè aveva notificato la sentenza di primo grado prima della proposizione ex adverso dell’appello (art. 330 c.p.c.); – la cartella di pagamento in oggetto fosse stata regolarmente notificata, come risultava dalla firma personalmente apposta dal T. sull’avviso di ricevimento del 21 novembre 2005.

Resiste con controricorso Equitalia FVG spa, già Uniriscossioni.

p. 2.1 Con i due motivi di ricorso il T. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20,31,53, nonchè artt. 101,156 c.p.c., art. 137 c.p.c. e segg., art. 330 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale: a. (primo motivo) ritenuto validamente proposto l’appello, nonostante che quest’ultimo fosse stato notificato al difensore costituitosi in primo grado, e non al domicilio personale eletto presso la propria residenza; b. (secondo motivo) omesso di considerare che egli non aveva ricevuto alcuna notificazione nè comunicazione del provvedimento con il quale la commissione tributaria regionale, a seguito di nota fattale pervenire dal proprio difensore, aveva differito la data di udienza della trattazione.

Per la denegata ipotesi di rigetto dei su riportati motivi di ricorso, il T. ripropone il motivo di opposizione all’iscrizione ipotecaria in oggetto, disatteso dalla sentenza impugnata, assumendo l’invalidità della notificazione della cartella ex art.140 cpc; stante l’omessa affissione, alla porta dell’abitazione, dell’avviso di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale.

p. 2.2 E’ fondato – con effetto assorbente di ogni altra censura – il primo motivo di ricorso.

La commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto di poter dirimere la questione della regolare notificazione dell’atto di appello mediante richiamo all’art. 330 c.p.c.; là dove la questione doveva invece trovare soluzione alla luce della norma speciale rappresentata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, secondo cui: “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”.

Si è affermato, esattamente in termini con la presente fattispecie, che: “In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicchè è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.” (Cass. 4233/17).

Si è in proposito argomentato che l’art. 17 cit. prevale sulla disciplina generale di cui all’art. 330 c.p.c., concernente soltanto il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali (cfr. Cass., Sez. U., n. 14916 del 2016).

Nel caso in esame il contribuente aveva, in primo grado, indicato esclusivamente la propria residenza, senza eleggere domicilio presso il difensore costituito; con conseguente necessità, come detto, che l’appello gli venisse notificato presso la residenza personale indicata in atti.

Nè la nullità così determinatasi potrebbe risultare sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che il contribuente non si costituì nel giudizio di appello. Nel cui ambito venne anzi dalla commissione tributaria regionale disposto – con provvedimento non comunicato – un differimento proprio per dar modo alla parte di costituirsi, senza tuttavia che ciò si sia verificato.

Quanto alle conseguenze della invalidità così prodottasi – rilevata in sede di legittimità – si riscontra (Cass. 4233/17 cit.) un’ipotesi non già di inammissibilità dell’impugnazione (tempestivamente proposta), bensì di nullità del processo e della sentenza. Dal che consegue la cassazione di quest’ultima, con rinvio ad altro giudice di pari grado; dinanzi al quale, essendo l’atto d’impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 27139 del 2006, 6220 del 2007 e 19563 del 2014, in motiv.).

P.Q.M.

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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