Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27877 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Pirro Antonella, del Foro di Milano, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA

DI LODI, in persona del Questore pro tempore, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 847/2008 in

data 18 marzo 2008, nella causa iscritta al n. 1949/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 18 marzo 2008, che, pronunciando sul gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano in data 25 gennaio 2007, che ha respinto il ricorso del nominato cittadino straniero volto a far accertare e dichiarare il suo diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall’art. 10 Cost., comma 3 o il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria internazionale, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Roma;

1.1. gli Uffici intimati non hanno svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno e al Questore di Lodi presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e non presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; la notifica è da considerarsi pertanto nulla e rinnovabile presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; con ordinanza collegiale del 5 maggio 2010 è stato disposto il rinnovo di detta notifica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, comunicazione nella specie effettuata il 13 settembre 2010, ma, come risulta dalla certificazione della cancelleria in atti, fino alla data del 9 marzo 2011 il rinnovo della notifica non risulta essere stato effettuato;

il ricorso appare pertanto inammissibile (Cass. 2004/15062;

2005/14042; 2008/625);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

rilevato che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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